Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-04-2011) 06-05-2011, n. 17730 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 30 settembre 2010, la Corte d’ Appello di Bologna, 1^ sezione penale, confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Forlì, con la quale l’appellante S.A.M. G. era stata dichiarata colpevole di concorso nel delitto di rapina aggravata e porto ingiustificato di un taglierino, fatti materialmente commessi da S.L. in danno del Banco di Credito Cooperativo di Sala di Cesenatico il 30.5.2008 e condannata, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e con la diminuente del rito abbreviato, alla pena di due anni sei mesi di reclusione e ottocento Euro di multa.

La Corte territoriale, certa essendo la responsabilità dello S. perchè nei suoi confronti la sentenza era divenuta definitiva, riteneva fondata la prova del concorso della S. sulla scorta dell’ accertata presenza di entrambi in Cesenatico dove avevano preso alloggio nei giorni precedenti la rapina presso il residence "(OMISSIS)" e in quelli successivi presso l’Hotel (OMISSIS), adottando in entrambi i casi la cautela (per iniziativa della S.) di esibire il documento della sola donna e di registrare lo S. con false generalità ( R.R. e R.R.), previa assicurazione, prima di alloggiare presso l’Hotel (OMISSIS), che la camera fosse dotata di cassetta di sicurezza. Altro elemento a carico era costituito dalla lettera sequestrata allo S., quando già era detenuto, indirizzata alla S. con la quale la istruiva sulla versione da rendere in occasione dell’interrogatorio di garanzia. Non ricorrevano i presupposti dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p. e la pena era stata quantificata in misura adeguata alla gravità del fatto.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputata, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 114 c.p., per avere i giudici di merito ritenuto fondamentale la condotta dell’ imputata nella preparazione del reato laddove invece il suo apporto è stato di minima rilevanza essendo emerso al contrario che la ricorrente si trovava in (OMISSIS) per trascorrere un periodo di vacanza assieme al compagno e che nulla sapesse dell’ attività illecita, sicchè deve concludersi che anche in sua assenza la rapina sarebbe stata ugualmente compiuta; – Mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul giudizio di valenza delle riconosciute attenuanti generiche per aver riconosciuto minima importanza alla mancanza di precedenti penali e dando rilievo ai soli aspetti negativi.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso, dopo avere incidentalmente e genericamente (quindi in maniera inammissibile) criticato la sentenza impugnata per avere ritenuto provato il concorso della ricorrente nei reati ascritti, addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto fondamentale l’apporto della S. nella realizzazione delle condotte criminose, ma a tale scopo sollecita una lettura alternativa del medesimo materiale probatorio già valutato in maniera non manifestamente illogica dai giudici di merito, valutazione che quindi non è censurabile in questa sede. L’ indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri; Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella).

2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, posto che la Corte territoriale ha dato congrua giustificazione delle ragioni per le quali ha ritenuto di non modificare il giudizio di equivalenza delle riconosciute attenuanti generiche con le plurime circostanze aggravanti contestate e riconosciute. La mancanza di precedenti penali non è stata trascurata, perchè in ragione di essa il primo giudice ha fondato il convincimento che l’imputata fosse meritevole delle attenuanti generiche e, come rimarcato dal giudice del gravame, la quantificazione della pena base in misura prossima al minimo edittale.

3. La ricorrente deve essere in conseguenza condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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