Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-08-2011, n. 17606

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il tribunale di Rimini con sentenza n. 746 del 27 novembre 2001 condannava B.E., su istanza di G.A. e P.M., ad arretrare il manufatto ad uso magazzino garage realizzato in (OMISSIS).

L’appello del B. veniva respinto dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza 20 maggio 2008.

Con ricorso notificato il 30 maggio 2009 gli eredi dell’appellante hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza, perchè la parte motiva era integralmente riferibile ad altra controversia pendente tra altri soggetti e relativa all’impugnazione di sentenza del tribunale di Rimini resa il 30 ottobre 2000 G. e P. hanno resistito con controricorso, eccependo tra l’altro la tardività del ricorso per decorso del termine annuale ex art. 327 c.p.c..

Le parti hanno depositato memorie.

La sentenza è redatta in forma semplificata.

Il ricorso è tempestivo, dovendosi tener conto della sospensione feriale dei termini processuali.

Esso è tuttavia inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Entrambe le parti hanno infatti riferito in memoria che con sentenza n. 310 del 2011 la Corte d’appello di Bologna ha pronunciato la revocazione della sentenza qui censurata.

Parte ricorrente non ha quindi interesse a coltivare l’impugnazione.

Le spese di lite possono essere compensate, poichè la proposizione del ricorso e la sopravvenuta inammissibilità non dipendono da atteggiamenti difensivi delle parti.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *