Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-08-2011, n. 17813

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nto per quanto di ragione del ricorso.
Svolgimento del processo

Con atto notificato il 30 gennaio 2006, F.L., S. L., S.V. e F.G. ricorrono, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 1191 del 22 dicembre 2004 con cui la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto le domande avanzate da P.L., subentrata in grado di appello quale erede universale di P.N., e, per l’effetto, li aveva condannati, in relazione all’immobile sito in (OMISSIS), via (OMISSIS), insieme al loro dante causa D.G.S., all’abbattimento del vano scala e di tutte le opere realizzate nello spazio sovrastante il muro comune a distanza inferiore da quella legale, rigettando altresì le eccezioni preliminari da loro sollevate di difetto di legittimazione passiva e di inammissibilità ed improcedibilità dell’appello.

Resiste con controricorso P.L., mentre D.G.S. non si è costituito.
Motivi della decisione

In via pregiudiziale ed assorbente rispetto all’esame del merito del ricorso, il Collegio deve rilevarne d’ufficio l’inammissibilità, per essere stato lo stesso proposto oltre il termine breve di sessanta giorni di cui all’art. 325 cod. proc. civ..

La controricorrente ha invero dedotto, nel proprio controricorso, che gli attuali ricorrenti hanno proposto, con atto notificato il 23 marzo 2005, atto di citazione per revocazione della sentenza di appello qui impugnata e tale circostanza risulta confermata dall’atto di revocazione notificato alla odierna contricorrente e dalla stessa prodotto nel presente giudizio.

Ora, questa Corte ha già avuto modo di precisare, con riferimento a fattispecie identiche, che la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, per la parte notificante, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, dovendosi ritenere che tale atto manifesti la conoscenza ad opera della parte della sentenza impugnata. Ne deriva che la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, salvo il caso in cui il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398 cod. proc. civ., comma 4, (Cass. n. 20812 del 2009; Cass. n. 14267 del 2007; Cass. n. 1196 del 2006).

In applicazione di tale orientamento, che il Collegio condivide, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile per essere stato notificato oltre il termine breve previsto dall’art. 325 cod. proc. civ., soltanto in data 30 gennaio 2006, laddove le stesse parti aveva provveduto alla notifica dell’atto di citazione per revocazione in data 23 marzo 2005.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dei ricorrenti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di P.L., che liquida in complessivi Euro 3.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali e contributi di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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