Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-04-2011) 06-05-2011, n. 17720

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 9 giugno 2010, la Corte d’Appello di Torino, 2^ sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bra appellata da L.F., dichiarate le già concesse attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante e sulla recidiva contestate, riduceva la pena inflitta a quattro mesi quindici giorni di reclusione e duecentocinquanta Euro di multa nonchè la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno ad Euro 1500,00;

confermava nel resto la sentenza con la quale L. era stato dichiarato colpevole di truffa aggravata continuata in concorso con altri giudicati separatamente (artt. 110, 81 cpv., 640, 61 n. 11 c.p.) che in qualità di esattori in servizio presso la stazione di pedaggio "Barriera di Torino" dell’Autostrada A6 avevano utilizzato per l’inserimento nell’obliteratrice anzichè il biglietto consegnato dall’utente quelli prelevati da L. dalla stazione di ingresso di Carmagnola sfruttando il superamento del ed, time out, trattenendo per loro la differenza fra l’importo di Euro 1,80 registrato e quello che si facevano consegnare dall’utente verbalmente informato del corretto importo.

La Corte territoriale riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta delle testimonianze degli Ispettori della Polizia Stradale Tiralongo e Cerreti nonchè dei funzionari della Società Autostrade Mariotti e Festa, in particolare su quanto accertato il 20 maggio 2003 allorchè fu visto l’imputato a bordo della sua autovettura, attorno alle 20.45, sostare più di 60" al casello di ingresso autostradale di Carmagnola per prelevare un secondo biglietto di ingresso e quindi fermarsi sul piazzale della Barriera di Torino, senza transitare al casello ed entrare nel gabbiotto dove prestava servizio G.A. che dalle indagini effettuate risultava avere convalidato i due biglietti recanti i nn. 1344 (classe 10) e 1345 (classe 95) alle ore 20.48 e 20.51. Non si trattava di un unico episodio, perchè dalle indagini svolte risultava che con analogo sistema dopo la convalida con la tessera di L. di biglietti classe 10 erano stati annullati, a pochi minuti di distanza, biglietti classe 95 prelevati sempre dalla stazione di ingresso di Carmagnola. Le attenuanti generiche andavano valutate come prevalenti sulle aggravanti con conseguente riduzione della pena. Andava ridotto anche l’importo del risarcimento del danno.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – dovevasi assolvere l’imputato per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non costituisce reato, perchè l’episodio accertato è uno solo, nel quale peraltro poteva essere utilizzato per l’azione truffaldina un solo biglietto, l’altro essendo necessario per poter uscire dall’autostrada. Gli altri episodi sono stati addebitati solo per una serie di indizi in particolare l’uso della tessera del ricorrente; eccessività della pena inflitta perchè il giudice poteva ritenere le attenuanti prevalenti.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè mera reiterazione dell’atto di appello, come reso evidente dalla correzione a penna della data (da 4.3.2009 a 29.9.2010) e dalla natura delle richieste e dei motivi attinenti tutti al merito. Nessuna critica viene svolta in riferimento alla diffusa ed accurata motivazione della sentenza impugnata, che ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di dover confermare la responsabilità dell’imputato per tutti i numerosi episodi addebitati. Peraltro il secondo motivo è inammissibile anche per carenza di interesse perchè la Corte territoriale ha accolto la richiesta di dichiarare prevalenti le già riconosciute attenuanti generiche ed in conseguenza ha ridotto la pena.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere in conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, che in ragione dei profili di colpa rinvenibili nei rilevati motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. Segue la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende nonchè alla rifusione sostenute nel grado dalla parte civile Autostrade Torino Savona s.p.a. liquidate in Euro 2500,00, otre spese generali IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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