Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-04-2011) 06-05-2011, n. 17718

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

n persona del Dott. Sante Spinaci che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 7 luglio 2010, la Corte d’ Appello di Roma, 3^ sezione penale, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale in sede appellata da C.R., riduceva la pena a quattro anni di reclusione e tremila Euro di multa; confermava nel resto la sentenza con la quale questi era stato dichiarato colpevole di ricettazione continuata (capo B) limitatamente ai documenti di cui alla lett. e) sub (1), (2) e (3) e alla lettera d) sub (1), (3), (3), (4), (5) e (6) nonchè alla tre etichette adesive di cui alla lettera g) ritenuta più grave la violazione di cui alla lett. c) sub (2), considerata la recidiva e la continuazione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale per la durata della pena.

La Corte territoriale, rammentato che la documentazione risultata falsa era stata- sequestrata in occasione di perquisizione eseguita a bordo del veicolo e nella casa di abitazione dell’ imputato, nel merito riteneva inverosimili e comunque irrilevanti le giustificazioni addotte in ordine alla precaria disponibilità della valigia all’interno della quale era stata rivenuta la documentazione, tenuto anche conto della circostanza che egli aveva ammesso di aver ricevuto dallo sconosciuto rumeno la somma di mille Euro per la custodia. Non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche. La pena tuttavia poteva essere ridotta nella misura indicata.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all’art. 648 c.p. per avere la sentenza impugnata ritenuto dimostrata- la responsabilità dell’ imputato attraverso il rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado senza analisi indipendente delle risultanze processuali e per avere comunque travisato le dichiarazioni rese dall’ imputato in sede di esame laddove ha affermato che "non può ritenersi precario il possesso convenuto "per dieci giorni almeno" laddove l’imputato aveva limitato la convenuta custodia precaria per circa una settimana, dieci giorni, durata che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, esclude la configurabilità del delitto contestato. In ordine alle etichette autoadesive rinvenute a bordo del veicolo la sentenza non ha dato risposta ai puntuali motivi mossi con l’appello con i quali si evidenziava la mancanza di elementi dimostrativi della volontà di utilizzare i documenti sequestrati. Quanto ai documenti rinvenuti nella valigia trovata in casa, la motivazione della sentenza impugnata individua un ragionamento artificioso e affrettatamente formulato, laddove la somma pattuita per la custodia temporanea non appare sproporzionata rispetto ad un servizio lecito.

Contraddittoriamente utilizza positivamente l’interrogatorio del C. per poi ritenere inattendibili le dichiarazioni stesse; – violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all’art. 62 bis e art. 133 c.p. laddove ha definito "di comodo, alternative e contraddittorie l’una con l’altra" la versione difensiva dell’ imputato senza tenere conto che le sue dichiarazioni sono state utilizzate a suo carico. Inoltre il richiamo ai criteri di cui all’art. 133 c.p. è formulato in maniera generica.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso:

1.1. è manifestamente infondato per la parte in cui addebita alla sentenza impugnata di essersi limitata, a richiamare la motivazione del primo giudice, perchè si è in dettaglio impegnata a dare risposta ai motivi di appello proposti;

1.2. è inammissibile per la parte in cui denuncia come generiche le giustificazioni addotte per disattendere i rilievi difensivi in ordine alla precarietà della detenzione della valigia contenente i documenti provento del delitto di falsificazione e per la parte in cui addebita alla sentenza di aver travisato il contenuto delle dichiarazioni rese dall’ imputato in ordine alla durata della custodia ("per dieci giorni almeno") sia perchè la Corte territoriale ha fatto riferimento a "quanto affermato dall’ imputato nell’ immediatezza del fatto", sia perchè non vi è sostanziale differenza tra tale dichiarazione e quella formulata in occasione dell’ esame reso all’udienza dell’11 dicembre 2008 ("… per circa una settimana, dieci giorni"). Peraltro la stessa sentenza ha dato atto che con l’appello la durata della custodia era stata indicata in una settimana. In ogni caso nessuna critica il ricorrente formula alla parte della motivazione che giustifica il convincimento di inverosimiglianza della giustificazione addotta al rilievo che ad affidare la valigia in custodia sarebbe stato un rumeno conosciuto solo di vista, motivazione che è conclusiva e centrale del ragionamento probatorio della Corte territoriale, assorbente anche rispetto all’ulteriore motivo che si attarda nella critica alla parte successiva della motivazione che, al fine di rafforzare il convincimento di inverosimiglianza della giustificazione prende in considerazione l’ammissione dell’imputato di aver convenuto per la custodia un corrispettivo di mille/00 Euro.

Peraltro è irrilevante la ragione per la quale l’imputato si fosse determinato a ricevere i documenti falsi.

Ed invero "ai fini della sussistenza del delitto di ricettazione, l’azione della ricezione, che ne costituisce l’elemento materiale, è comprensiva di qualsiasi conseguimento di possesso della cosa proveniente da delitto e, quindi, rientra in essa anche il conseguimento del possesso a mero titolo di compiacenza" (Cass. Sez. 2, 27.2-15.3.1997- n. 2534). Non sfugge il diverso orientamento interpretativo rammentato dal ricorrente (Cass. Sez. 1, 21.9.1993 n. 9845). Ma si tratta di lettura non condivisibile, posto che la lesione del bene protetto (tutela del patrimonio) è dal legislatore espressamente ritenuta non solo per effetto dell’ acquisto ma anche in conseguenza della semplice ricezione delle cose provenienti da delitto;

1.3. è infondato, quanto alle fascette autoadesive rinvenute a bordo del veicolo, perchè la critica si appunta sull’ inciso della sentenza che ha preso in considerazione tale rinvenimento al fine di dare risposta allo specifico motivo di appello, critica che non tiene conto che, sia pure in maniera sintetica, la Corte territoriale ha dato congrua risposta avendo giustificato il suo convincimento in ragione della valutazione di inattendibilità delle giustificazioni addotte.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile 2.1. per manifesta infondatezza quanto al diniego delle attenuanti generiche, che non sono state riconosciute sia per le modalità del fatto che per la valutazione negativa della personalità dell’imputato, recidivo. Tale parte della motivazione, già di per sè sufficiente a giustificare il diniego dell’ attenuante, non è stata oggetto di critica. L’ ulteriore considerazione, attinente al comportamento processuale, è censurata solo sotto il profilo della valutazione di non condivisibilità da parte del ricorrente. Ma il limite della censura della motivazione è costituito solo dalla manifesta illogicità;

2.2. per carenza di interesse posto che la pena base è stata quantificata in misura corrispondente al minimo edittale, sicchè il richiamo ai criteri di cui all’art. 133 c.p. non è censurabile per genericità (l’aumento superiore ad 1/3 per l’art. 81 c.p. è stato giustificato in ragione della pluralità delle condotte di ricettazione, motivazione che non è stata oggetto i critica e quindi rimane come giustificazione adeguata alla decisione adottata sul punto).

3. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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