Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-04-2011) 06-05-2011, n. 17717 Rinuncia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 15 dicembre 2009, la Corte d’Appello di Milano, 2^ sezione penale, giudicando in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale in sede appellata dall’imputato M.M., dato atto del giudicato intervenuto sulla sentenza dell’8.2.2008 della Corte di appello di Milano in ordine alla pena per il reato sub 4) e in ordine all’assoluzione per il reato associativo sub 1), ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza del 16.9.2004 del GUP del Tribunale di Milano e ritenuti più gravi i fatti di cui al presente procedimento, determinava la pena in continuazione sui fatti di cui al capo 4) in due anni di reclusione e cinquemila Euro di multa fissando pertanto la pena complessiva in sette anni di reclusione e trentacinquemila Euro di multa; confermava nel resto la sentenza impugnata con la quale era stato dichiarato colpevole del delitto di cui all’art. 81 cpv. art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che, ne ha chiesto l’annullamento per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all’art. 420 ter c.p.p. per avere la Corte di appello disatteso, senza motivare, l’istanza di rinvio dell’udienza del 15.12.2009 giustificata da affezione influenzale con iperpiressia necessitante degenza domiciliare con terapia sintomatica in casa.
Motivi della decisione

Con nota pervenuta il 4 marzo 2011, il Direttore della Casa di Reclusione di Massa ha informato che M.M. ha espressamente dichiarato di rinunciare al ricorso per cui è procedimento.

Sulle conformi conclusioni del Procuratore Generale deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per tale motivo.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili nella rilevata causa di inammissibilità, si quantifica in Euro 500,00.
P.Q.M.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili nella rilevata causa di inammissibilità, si quantifica in Euro 500,00.

P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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