T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 09-05-2011, n. 1219 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2011 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

L’impugnazione del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata, ai sensi della l. n. 102/2009, a favore del sig. M.S., è irricevibile.

Ai sensi dell’art. 31, c. 2, l’azione avverso il silenzio può essere proposta non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Nel caso di specie, l’istanza di emersione è stata presentata in data 17 settembre 2009.

Poiché l’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009, convertito in l. n. 102/2009, non prevede il termine entro il quale il procedimento si debba concludere, trova applicazione il termine stabilito in via generale dall’art. 2, l. n. 241/1990.

L’art. 2 l. n. 241 del 1990, a seguito della modifica ad opera della l. n. 69 del 2009, dispone che, ove non sia previsto un termine diverso, i procedimenti amministrativi debbano concludersi entro il termine di trenta giorni. Tale termine però, ai sensi dell’art. 7, l. n. 69/2009, si applica allo scadere di un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge (il 3.7.2009).

Ne consegue che all’istanza di emersione di lavoro irregolare in questione, presentata in data 17.9.2009, si applica il termine di novanta giorni, vigente prima delle modifiche apportate dalla l. n. 69/2009. Il termine di conclusione del procedimento scadeva, dunque, il 16.12.2009.

Il ricorso è stato notificato solo in data 28.2.2011, ben oltre, dunque, un anno dalla scadenza del termine di conclusione del provvedimento (anche considerando la sospensione feriale dei termini) ed è quindi irricevibile.

Né può ritenersi che il termine di un anno possa essere calcolato prendendo a riferimento la diffida presentata dal ricorrente alla Prefettura di Milano in data 24.9.2010: tale atto non può difatti essere considerato quale nuova istanza di avvio del procedimento non sussistendo i presupposti, stante la previsione, per la dichiarazione di emersione, del termine del 30 settembre 2009 (art. 1 ter, c. 2, d.l. n. 78/2009, conv. in l.n. 102/2009).

Quanto alla domanda di risarcimento danni, essa deve essere trattata con il rito ordinario, ai sensi dell’art. 117, c. 6, cod. proc.amm.

Si fissa, pertanto, l’udienza pubblica del 1° dicembre 2011 per la prosecuzione del giudizio.

Spese al definitivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile limitatamente all’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla p.a.

Fissa l’udienza pubblica del 1° dicembre 2011 per la decisione della domanda risarcitoria.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *