T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 09-05-2011, n. 272 espropiazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti quale proprietari di un terreno sito in Isernia loc. Nunziatella impugnavano la delibera indicata in epigrafe con cui erano stati rinnovati i vincoli espropriativi già apposti dal P.R.G. del 1974 e poi reiterati dal nuovo P.R.G. del 2004.

Alla scadenza del terme di efficacia quinquennale essi presentavano un’istanza di riclassificazione urbanistica del terreno che si concludeva con il provvedimento impugnato che reiterava il vincolo già imposto in precedenza.

Nell’unico motivo di ricorso lamentano la violazione degli artt. 42 Cost., 3 L. 241\90 e 9 DPR 327\01 oltre all’eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti.

I limiti al diritto di proprietà possono essere imposti per motivi di interesse generale che devono essere puntualmente indicati ed in particolare la possibilità di procedere ad espropriazione deve essere collegata a specifiche esigenze della collettività che vanno rese note al proprietario che subirà le conseguenze del provvedimento ablatorio.

In particolare poi alla luce del disposto dell’art. 9,comma 4, DPR 327\01 la reiterazioni dei vincoli espropriativi deve essere accompagnata da specifica e congrua motivazione.

Nel caso di specie è emerso solo l’interesse di alcune amministrazioni alla realizzazione di opere pubbliche nelle aree da espropriare mentre era necessario dimostrare l’attualità dell’interesse alla realizzazione dell’opera e l’impossibilità di soddisfare tale interesse diversamente.

Valutazioni siffatte sono mancate nel caso di specie anche per un’evidente carenza istruttoria dal momento che la delibera è stata assunta senza procedere ad una ponderazione tra gli interessi pubblici e quelli privati.

La richiesta di annullamento veniva accompagnata con una generica richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Con motivi aggiunti depositati in data 13.7.2010, i ricorrenti impugnavano un’ulteriore delibera del Consiglio Comunale di Isernia che aveva confermato la reiterazione del vincolo estendendolo ad altre particelle adducendo le stesse censure proposte nel ricorso principale.

Il Comune di Isernia si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

La Regione Molise si costituiva in giudizio al solo fine di chiedere l’estromissione dal giudizio non essendo stati impugnati atti regionali.

Preliminarmente va accolta l’istanza di estromissione della Regione Molise dal momento che difetta qualsiasi sua legittimazione passiva a resistere avverso un ricorso che impugna atti emanati dal Consiglio Comunale di Isernia, oltretutto non trattandosi di modifiche allo strumento urbanistico, ma semplici riclassificazioni di zone bianche ex art. 9 DPR 380\2001 sulle quali la Regione non deve effettuare alcuna approvazione come nel caso dell’approvazione di nuovi strumenti urbanistici.

Il ricorso non è fondato.

La destinazione urbanistica del terreno del ricorrente era a zona F/12 "attrezzature ed impianti militari per l’ordine pubblico e la protezione civile- Prefettura " ed il Comune sollecitato dall’istanza di riclassificazione dei ricorrenti richiedeva al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Campania e Molise di far conoscere se vi era un perdurante interesse a realizzare le opere previste dal P.R.G.

Il Provveditorato confermava l’intento di realizzare nuovi edifici demaniali che avrebbero dovuto ospitare il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e dei Carabinieri e la Prefettura e faceva presente che vi era stata un’ammissione a finanziamento di tali progetti nella seduta 6.11.2009 del C.I.P.E.

Anche gli Enti citati nella nota del Provveditorato confermavano l’interesse alla costruzione della nuova sede.

Dall’esame delle delibere impugnate si evince con chiarezza l’indicazione della motivazione che ha portato alla reiterazione dei vincoli espropriativi ragion per cui la censura di difetto di motivazione e di violazione dell’art. 9 DPR 327\01 non può essere ravvisata.

La legittimità degli atti impugnati comporta anche il rigetto della domanda risarcitoria.

Il ricorso va, pertanto, respinto.

In considerazione della circostanza che i terreni risultano vincolati da quasi un quarantennio appare equo compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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