Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-08-2011, n. 17794 Notificazione a mezzo posta Relata di notifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione in data 10.5.2007, T.G. e C.D., premesso che B.L. aveva assoggettato a pignoramento un immobile di loro proprietà in (OMISSIS), proponevano opposizione a detta esecuzione immobiliare, chiedendo che fosse accertato che i beni immobili oggetto dell’azionato pignoramento non potevano essere espropriati in quanto costituiti in fondo patrimoniale ed in quanto i crediti oggetto della procedura esecutiva riguardavano bisogni estranei a quelli familiari; l’adito Giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 8.3.2007, sospendeva il processo esecutivo, fissando termine per il giudizio di merito.

Costituitisi il B. (che deduceva di avere prestato agli opponenti ingenti somme di danaro e che gli opponenti avevano acquistato con lui un appezzamento di terreno in (OMISSIS)), P. M. quale terza aggiudicataria del bene e la Banca Popolare Commercio e Industria, il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, con la decisione in esame depositata in data 13.11.2008, in accoglimento dell’opposizione, così statuiva: "dichiara l’impignorabilità assoluta dell’immobile identificato tavolarmente quale p.m. 3 della p.ed. 466/6 in C.C. Lavarone relativamente ai crediti azionati da B.L. e dalla B.P.C.I.; condanna B.L. e la B.P.C.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire a P.M. il danno dalla stessa subito liquidato in complessivi Euro 10.388,00, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo effettivo".

Ricorre per cassazione il B. con cinque motivi e resiste con controricorso la T..
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce difetto di motivazione in ordine ai crediti azionati nei confronti dei coniugi T. e C..

Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 167, 169 e 170 c.c. in ordine alla ritenuta impignorabilità del bene.

Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 183 e 189 c.p.c. in ordine alla legittimità dell’azione esecutiva proposta nei confronti del fondo patrimoniale.

Con il quarto motivo si deduce ancora difetto di motivazione.

Con il quinto motivo si deduce violazione degli artt. 1230, 1326, 1346, 1362 e 1363 c.c..

In controricorso si deduce l’inammissibilità del ricorso da un punto di vista del rimedio impugnatorio.

Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso è inammissibile in quanto notificato a mezzo posta ma privo della produzione fino all’odierna udienza della relativa "cartolina di ritorno" in originale.

In proposito deve ribadirsi quanto già statuito da questa Corte a S.U. (n. 627/2008) secondo cui la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in Camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c..

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 2.600,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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