Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-02-2011) 06-05-2011, n. 17764

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 14.12.2009 il GIP presso il Tribunale di Trento disponeva l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del B.A. indagato per concorso in rapina aggravata. Il B. proponeva istanza di riesame ma il Tribunale con ordinanza del 8.10.2010 rigettava la richiesta. Il Tribunale ricordava che a carico dell’indagato sussistevano gravi indizi di colpevolezza emergenti dalle dichiarazioni rese da M. G. che aveva iniziato a collaborare con i C.C. di (OMISSIS) e che aveva fornito un’ampia e dettagliata ricostruzione degli episodi delittuosi cui aveva partecipato. Le dichiarazioni del M. avevano trovato molteplici riscontri; in primo luogo la sicura identificazione del M. come autore delle rapine in questione, alla luce delle riprese delle telecamere a circuito interno degli istituti bancari, le modalità di commissione delle rapine riscontrate nel modo già detto,le verifiche effettuate sul noleggio di autovetture per la seconda parte della fuga, la frequentazione da parte del B. e del N. della pasticceria (OMISSIS), le dichiarazioni rese dallo S. che ha riferito di aver ricevuto delle confidenze del M. in merito alla partecipazione del Ni. all’attività criminosa.

Ricorre l’indagato che deduce la violazione degli artt. 3, 24, 25 e 11 Cost. in quanto il Presidente del collegio del riesame si era già espresso per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla posizione del ricorrente con riferimento al medesimo materiale probatorio e quindi versava in situazione di incompatibilità.

Con il secondo motivo si deduce la carenza dei gravi indizi di colpevolezza in quanto non sussistevano riscontri alle dichiarazioni del collaboratore: lo S. aveva riferito di quanto appreso dallo stesso M.. Non spettava al ricorrente spiegare le ragioni per cui il M. avrebbe reso dichiarazioni non veritiere a suo carico.
Motivi della decisione

Circa il primo motivo la doglianza andava tempestivamente sviluppata nelle forme dell’istanza di ricusazione; pertanto è inammissibile.

L’eccezione di legittimità costituzionale appare genericamente formulata.

Fondato è invece il secondo motivo. I gravi indizi di colpevolezza, circa la specifica posizione del ricorrente elencati nell’ordinanza impugnata, a ben guardare, si riducono alle dichiarazioni rese dal collaborante M., in quanto si elencano o le dichiarazioni rese da quest’ultimo, o elementi idonei a confermare la veridicità delle stesse, o ancora quanto riferito de relato da altro dichiarante per averlo appreso dallo stesso M.. Non vi sono riscontri estrinseci a carattere individualizzante pertanto il provvedimento impugnato non appare coerente con l’insegnamento di questa Corte (a sezioni unite) secondo la quale " in tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona imputata o indagata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 c.p.p., comma 1 in virtù dell’estensione applicativa dell’art. 192, commi 3 e 4, ad opera dell’art. 273 c.p.p., comma 1 bis introdotto dalla L. n. 63 del 2001, art. 11 soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all’attribuzione del fatto-reato destinatario di esse, ferma rimanendo la diversità dell’oggetto di delibazione cautelare, preordinata ad un giudizio prognostico in termini di ragionevole ed alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all’acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell’imputato" (cass. sez. un. n. 26267/2006). Nel caso in esame, come detto, tali riscontri estrinseci individualizzanti non sono stati indicati, essendosi l’ordinanza limitata in buona sostanza a vagliare la credibilità del propalante, anche sulla base di quanto riferito de relato da altro dichiarante, per averlo però appreso dal primo. Nè può di certo definirsi un riscontro non avere saputo il ricorrente indicare le ragioni delle dichiarazioni rese a suo carico dal M..

Pertanto si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento per nuovo esame alla luce del principio di diritto prima indicato.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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