T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 09-05-2011, n. 265 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che la parte ricorrente chiede la riliquidazione dell’indennità di buonuscita con il computo dell’indennità integrativa speciale.

Considerato che è ormai pacifico in giurisprudenza che la legge 29 gennaio 1994 n. 87, nel riconoscere il computo dell’indennità integrativa speciale, a decorrere dal 1° dicembre 1994, nella base di calcolo della indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio (articolo 1), ha dettato un articolato regime transitorio, riconoscendo tale computo anche a favore dei dipendenti cessati dal servizio prima dell’entrata in vigore della legge n. 87 del 1994, operando tuttavia una distinzione tra:

– dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 e dunque entro dieci anni calcolati a ritroso dalla data di decorrenza del beneficio di legge (1° dicembre 1994);

– dipendenti cessati dal servizio prima del 30 novembre 1984, e cioè più di dieci anni prima della data di decorrenza del beneficio di legge.

Alla prima categoria di dipendenti il beneficio viene riconosciuto, a domanda, senza necessità di ulteriori presupposti (se non la presentazione di tempestiva istanza).

Alla seconda categoria di dipendenti il beneficio viene riconosciuto, sempre a domanda, solo se sia provato l’ulteriore presupposto che vi sia un rapporto giuridico pendente (diversamente, la disciplina retroattiva non si applica), già alla data di entrata in vigore della legge (il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazz. Uff. 5 febbraio 1994, n. 29) e non basta quindi che sia pendente solo al momento della successiva data di decorrenza del beneficio (1 dicembre 1994); non basta cioè la sola presentazione dell’istanza entro il 30 settembre 1994.

Quindi, per il periodo ultradecennale anteriore all’entrata in vigore della data di decorrenza del beneficio di legge (1 dicembre 1994), la disciplina si applica solo se il rapporto è ancora pendente (non a caso il termine è prossimo a quello decennale di prescrizione ordinaria, ma qui non v’è necessità di eccezione di parte, perché è questione di ampiezza della fattispecie retroattiva e non si estinzione del diritto già sorto).

A ciò si aggiunga che l’applicazione della legge a favore di entrambe le categorie di dipendenti già cessati dal servizio avviene a domanda, la quale deve essere presentata all’ente erogatore su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994 (articolo 3, comma 2), da intendersi a pena di decadenza.

In sostanza, per i dipendenti pubblici cessati dal servizio prima del 30 novembre 1984, il riconoscimento del beneficio introdotto dalla legge n. 87 del 1994 è sottoposto alla duplice condizione che:

– che il rapporto relativo alla liquidazione del trattamento di fine servizio, non sia giuridicamente esaurito, con riferimento però alla data di entrata in vigore della legge (il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazz. Uff. 5 febbraio 1994, n. 29);

– che sia presentata tempestiva istanza entro il 30 settembre 1994, e quindi che non ci sia stata decadenza.

I due presupposti sono, pertanto, entrambi necessari, e la sola presentazione dell’istanza non è elemento sufficiente, dovendosi verificare che il rapporto giuridico non sia esaurito già alla data di entrata in vigore della legge.

Se esaurito, la presentazione dell’istanza non vale a riaprirlo (Consiglio di Stato 23 marzo 2009 n. 1713).

Nel caso di specie, la parte ricorrente è pacificamente cessata dal servizio prima del 30 novembre 1984.

Ha presentato istanza, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 87 del 1994, nel corso dell’anno 1994 e prima del termine ultimo del 30 settembre 1994, tuttavia non ha fornito alcuna dimostrazione che alla data di entrata in vigore della legge n.87 del 1994 (il giorno successivo alla pubblicazione sulla G.u. del 5 febbraio 1994 n.29) non fosse ancora giuridicamente esaurito il rapporto relativo alla liquidazione dell’indennità di buonuscita.

Allo scopo, occorreva provare che, in data anteriore al 6 febbraio 1994, fosse stata presentata istanza di liquidazione, o fosse pendente un giudizio (Consiglio di Stato, 19 ottobre 2006 n. 6259).

Ne consegue l’infondatezza del ricorso.

Le spese possono essere compensate in ragione del tipo di controversia esaminato.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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