Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 381/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Antonio Borea – Presidente

Claudio Rovis – Consigliere, relatore

Fulvio Rocco – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. xxxx proposto da xxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall’avv. Michela Reffo, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R.,

contro

il Ministero dell’Interno ed il Ministero dell’economia – Comitato di verifica per le cause di servizio in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege presso la sua sede in Venezia, San Marco, 63,

il Dipartimento della Pubblica Sicurezza in persona del Capo della Polizia e Direttore generale della P.S. pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’accertamento

della violazione della posizione soggettiva del ricorrente ad ottenere, a’ sensi dell’art. 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, in relazione al D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, il provvedimento finale di riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo in dipendenza di infermità già riconosciuta ed accertata dalla Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento militare di medicina legale tipo A Padova; nonché

per la condanna

del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio, alla sollecita definizione – per la parte di rispettiva competenza – del procedimento amministrativo avente per oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia e per l’erogazione dell’equo indennizzo mediante l’adozione dell’atto finale del procedimento medesimo, come previsto dall’art. 14 del D.P.R. 461 del 2001 e dell’art. 2 della L. 241 del 1990 e successive modifiche.

Visto il ricorso regolarmente notificato e depositato presso la Segreteria con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’economia – Comitato di verifica per le cause di servizio;

visti gli atti tutti della causa;

uditi all’udienza camerale dell’ 11 febbraio 2009 (relatore il Consigliere Claudio Rovis) i procuratori delle parti costituite come da verbale d’udienza;

Fatto

L’odierno ricorrente, Assistente Polizia di Stato in servizio presso il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica per il Triveneto presso la Questura di Padova, ha presentato all’Amministrazione di appartenenza in data 28.2.2007 una richiesta per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “frattura del calcagno sinistro”, nonché per la corresponsione dell’equo indennizzo, ai sensi del D.P.R. n. 3/1957.

Con il gravame in oggetto e per i motivi in esso dedotti viene denunciata l’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione, la quale – ancorché il Comitato di verifica per le cause di servizio si fosse espresso con parere 29.8.2008 n. 20631, ritualmente trasmesso alla competente Amministrazione dell’Interno da cui dipende il ricorrente – non ha ancora adottato e comunicato il provvedimento finale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 del DPR n. 461/01, violando, conseguentemente, i termini indicati dalla legge disciplinante la fattispecie de qua.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha dedotto l’improcedibilità del ricorso per aver nelle more il Comitato di verifica per le cause di servizio emanato il prescritto parere.

In data 10.2.2009 veniva trasmesso via fax, dal Ministero dell’Interno, il provvedimento 4 febbraio 2009 con cui l’Amministrazione si è definitivamente determinata riconoscendo la dipendenza da causa di servizio dell’infermità , contestualmente respingendo la domanda di equo indennizzo.

Alla Camera di Consiglio dell’11 gennaio 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Diritto

Il Collegio, preso atto della documentazione pervenuta via fax in data 10 febbraio 2009, con cui il Ministero dell’Interno ha prodotto il provvedimento conclusivo della procedura instaurata da ricorrente, non può che determinarsi nel senso di dichiarare l’improcedibilità del presente gravame per cessata materia del contendere.

Le spese, tenuto conto dei tempi e delle modalità di ottemperanza, da parte dell’Amministrazione, allo specifico obbligo di concludere il procedimento di cui è causa, non possono che gravare sull’Amministrazione dell’Interno e vengono determinate come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.

Spese rifuse al ricorrente a carico del Ministero dell’Interno, nella misura di € 4.000,00 (quattromila/00) oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, addì 11 febbraio 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. xxx

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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