T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 09-05-2011, n. 237 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

da verbale di udienza;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I – La ricorrente, assistente sociale della A.S.L., essendo stato reclutata dal Comune di Agnone (Is) – mediante un avviso pubblico e una prova selettiva – per un contratto d’opera in qualità di incaricata del coordinamento del servizio di assistenza domiciliare e avendo ricevuto per quattro volte il rinnovo dell’incarico, tra il 1993 e il 1995, insorge per chiedere l’accertamento e la dichiarazione della natura subordinata del proprio rapporto di lavoro alle dipendenze del Comune di Agnone, da ritenersi a tempo indeterminato, con ogni conseguente diritto, anche quello di riprendere servizio, nonché economico e previdenziale e per la condanna del Comune alla reintegra nel posto di lavoro, al pagamento delle differenze retributive ed alla sistemazione della posizione previdenziale, previo, ove occorra, l’annullamento dei termini o accertamento della loro inefficacia, in quanto da ritenersi giuridicamente non apposti negli avvisi pubblici di reclutamento. La ricorrente deduce i seguenti motivi: nullità o simulazione del rapporto di lavoro autonomo, violazione degli artt. 2222 e seguenti del codice civile, violazione dell’art. 1414 del codice civile, violazione della legge 23.10.1960 n. 1369, violazione dell’avviso pubblico e di tutte le deliberazioni di incarico.

Il Comune intimato non si costituisce.

Con l’ordinanza presidenziale n. 33 del 2011, sono disposti incombenti istruttori ai quali l’Amministrazione comunale intimata da esecuzione.

All’udienza del 6 aprile 2011, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso è inammissibile e, comunque, infondato.

III – L’accertamento giudiziale dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenza della pubblica Amministrazione, in difformità dagli atti che lo hanno costituito come rapporto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 2222 cod. civile, non è proponibile se l’interessato non abbia tempestivamente impugnato questi atti. La pretesa, infatti – stando al giudizio di un’autorevole orientamento della giurisprudenza – essendo diretta all’accertamento di una diversa definizione giuridica ed economica della posizione lavorativa, integra una situazione non già di diritto soggettivo, ma di interesse legittimo, attesa la natura autoritativa del potere con cui l’Amministrazione disciplina il proprio assetto organizzativo e funzionale (cfr.: T.A.R. Marche Ancona I, 14.5.2008 n. 270; T.A.R. Campania Salerno II, 9.4.2009 n. 1412). Ne conseguirebbe l’inammissibilità della domanda di accertamento del rapporto di lavoro.

IV – Anche a voler ammettere la possibilità di un’azione di annullamento conformativo – peraltro insita nell’esplicita domanda di annullamento dei termini apposti alla durata del rapporto di lavoro – i motivi del gravame sono da ritenersi tardivi e, comunque, inattendibili, talché il ricorso deve essere respinto.

V – La ricorrente, pur svolgendo attività di assistente sociale presso la A.S.L., ha stipulato con il Comune un contratto d’opera, ai sensi dell’art. 2222 cod. civile, per prestare – tra il 1993 e il 1995 – in qualità di coordinatrice, un servizio di assistenza domiciliare in Agnone (Is), in cambio di un corrispettivo annuo lordo di 9 milioni di lire (comprensivo di Iva). Il regime fiscale di detto corrispettivo è convenzionalmente stabilito come riconducibile alla categoria del reddito di impresa, ai sensi dell’art. 51 comma terzo del D.P.R. n. 597/1973. Il servizio si è svolto nell’ambito di un rapporto qualificato come lavoro autonomo, basato su una convenzione e privo dei controlli e dei vincoli tipici della subordinazione lavorativa.

Invero, la ricorrente ha attuato un programma di lavoro – sulla base delle indicazioni di un comitato di gestione – consistente in incontri periodici con gruppi di disabili e anziani, organizzazione, formazione e guida dei volontari addetti ai servizi in favore degli assistiti, coordinamento con altri servizi della comunità, compilazione di statistiche, elaborazione e aggiornamento di schedari. Il fatto che la ricorrente sia stata selezionata con un avviso pubblico è irrilevante, trattandosi dell’affidamento di un servizio soggetto alle regole dell’evidenza pubblica. Il fatto che il servizio sia stato prorogato più volte è ugualmente privo di rilievo, ai fini della qualificazione di esso.

Il rapporto di lavoro, nella specie, non ha le caratteristiche del pubblico impiego, né i requisiti sostanziali del lavoro subordinato, quali il rispetto di un orario di servizio, l’inserimento in una struttura gerarchico – funzionale, il carattere continuativo ed esclusivo (cfr.: Cons. Stato, V, 25.7.2006 n. 4669; idem, Ad. Plen. 6.10.1982 n. 11). Invero, la prestazione d’opera, ancorché si sia avvalsa di mezzi e strutture forniti dall’Amministrazione committente e abbia assunto un rischio limitato (nella specie, la perdita di compenso nell’ipotesi di impossibilità di espletamento delle prestazioni), si è svolta sulla base di un programma di lavoro ed ha goduto di autonomia circa le modalità di svolgimento del servizio e l’impiego delle energie lavorative. Ne consegue che detta attività sia plausibilmente qualificata come prestazione di lavoro autonomo (cfr.: Cass. Civile sez. I, 13.3.1990 n. 2042; T.A.R. Lazio Roma I, 20.1.2011 n. 563).

Pertanto, è corretto che l’Amministrazione comunale, affidandosi alle competenze tecniche della ricorrente, abbia esternalizzato un servizio collaborativo di assistenza sociale, mediante avviso pubblico e procedura selettiva, facendone oggetto di una convenzione per prestazioni d’opera di durata limitata nel tempo e – nonostante le reiterate proroghe del servizio – non è illegittimo che essa abbia apposto un termine alla durata della collaborazione.

VI – Il ricorso, in definitiva, non può essere accolto. Nulla per le spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge, perché inammissibile e infondato.

Nulla per le spese.

Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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