Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-02-2011) 06-05-2011, n. 17711 falsità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Salerno con sentenza del 26.3.2010 confermava la sentenza emessa dal G.M. presso il Tribunale di Salerno dell’8.7.2004 di condanna del ricorrente alla pena alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 1.500,00 per ricettazione, falso, e truffa.

Si tratta della ricettazione di una carta di identità oggetto di furto compilata dall’imputato con le generalità di un soggetto immaginario e di una tentata truffa ai danni del Banco popolare Veneto, alla luce delle dichiarazioni dei testi. Emergeva che il falso documento era stato esibito dall’imputato ai funzionari della Banca.

Ricorre l’imputato che allega l’intervenuta prescrizione dei reati a partire dalla data del 9.1.2009, tenendo conto della data di consumazione degli stessi.

Con il secondo motivo si rileva la carenza motivazionale del provvedimento impugnato in ordine alla ricettazione della carta di identità in quanto non era emerso alcun elemento, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, che l’imputato avesse acquistato o ricevuto la carta. Si erano prodotte solo copie del documento, ma l’originale dello stesso non era stato acquisito e non era stato neppure trovato nelle disposte perquisizioni. Le dichiarazioni rese dai testi, secondo le quali il documento sarebbe stato esibito alle Banca, non comprovava se si trattasse di un documento originale e falsificato o invece di un falso ab origine. In mancanza dei necessari accertamenti in ordine al documento l’imputato andava assolto quantomeno con la formula dubitativa di cui all’art. 530 c.p.p., comma 2.
Motivi della decisione

Circa il primo motivo effettivamente i reati di cui ai capi b), c) e d) risultano prescritti in data precedente a quella di emissione della sentenza di appello, anche tenendo conto delle sospensioni intervenute pari a mesi otto e gg. 15: pertanto per tali reati si deve dichiarare la relativa prescrizione annullando senza rinvio sul punto la sentenza impugnata ed eliminando le relative pene. Il termine di prescrizione per la ricettazione invece decorre nel 2016.

Circa il secondo motivo si tratta di censure di merito non conferenti e già esaminate dai giudici nei precedenti gradi del giudizio: i testi hanno riferito che il ricorrente era in possesso di un documento falsificato provento di furto per averlo esibito anche ai funzionari della Banca e come risulta dalla fotocopia del documento.

E’ certo il possesso ed è certa la provenienza furtiva del documento; nessuna altra indagine doveva essere compiuta sul punto ed il ricorrente non ha giustificato in alcun modo il possesso del documento che peraltro era, come detto, falsificato. Il fatto che non sia stato ritrovato l’originale non toglie che su tali fatti vi sia certezza processuale. La motivazione appare congrua e logicamente coerente: le censure sono, come detto, puramente di merito. Pertanto tale motivo appare inammissibile. Conseguentemente eliminate le pene per i reati di cui al capo b), c) e d) per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione va determinata la pena per il residuo delitto di cui al capo a) in anni due ed Euro 1.200,00 di multa.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi b), c) e d) dell’imputazione ed elimina le relative pene.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorsole domina la pena per il residuo delitto di cui al capo a) in anni due di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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