Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-02-2011) 06-05-2011, n. 17710

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte di appello di Brescia con sentenza del 3.6.2010 confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia del 9.6.2005 di condanna del ricorrente alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata alla perpetrazione di reati tributali ed alla emissione di fatture inesistenti e dei reati fiscali di cui ai capi 9) e 10). I fratelli Z. avrebbero costituito e diretto un’associazione a delinquere diretta a commettere una serie di reati fiscali attraverso la creazione di una rete di ditte cartiere mirate solo a predisporre un filtro a copertura degli acquisti di materiale ferroso operato "in nero" dalla società Rusconi. Il ricorrente è stato condannato come amministratore anche di fatto della Società Maimam e Silmec, coinvolta nelle dette operazioni. La Corte territoriale ha osservato che il ricorrente era socio di fatto delle ricordate società che non svolgevano attività di sorta; che emergeva l’intraneità all’associazione in quanto si era occupato attivamente delle incombenze contabili e finanziarie connesse alle fittizie operazioni (non poteva essere considerato un mero prestanome), che non aveva contestato nè la commissione dei detti falsi fiscali nè la connessione tra i detti falsi con le operazioni degli Z., che emergeva da numerose intercettazioni riportate a pag. 7 della sentenza sia la finalità di profitto anche per il ricorrente sia i collegamenti con i fratelli Z..

Ricorre l’imputato che con il primo motivo allega la carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Con il secondo motivo si allega che la motivazione della sentenza non indicava alcun elemento in ordine alla partecipazione del ricorrente alla contestata associazione, della quale non era stata definita nè la struttura, nè definiti i ruoli e dimostrati i legami interni. Il ricorrente non conosceva quasi nessuno dei presunti altri partecipanti all’associazione. Il G. non aveva avuto alcuna utilità dalle attività contestate posto che non poteva neppure operare in Banca. Un ricorso del tutto analogo è stato presentato pochi giorni dopo il primo.

La difesa del G. ha depositato una memoria nella quale si insiste sul primo motivo del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, deve essere dichiarato inammissibile.

Il primo motivo è di merito e ripropone questioni già esaminate dai giudici nei precedenti gradi del giudizio.

La Corte territoriale ha denegato la concessione delle attenuanti generiche in considerazione dei numerosi e gravi precedenti penali e perchè il ricorrente ha commesso i fatti quando era sottoposto a misura cautelare: la motivazione appare congrua e logicamente ineccepibile.

Circa il secondo motivo l’associazione è stata ricostruita analiticamente nella sua complessa organizzazione ed attività e sono stati parimenti ricostruiti i ruoli avuti dai singoli imputati all’interno di essa. Le censure sono del tutto generiche. Così come sono stati analiticamente indicati gli elementi di prova in ordine alla partecipazione del G. alla detta associazione: il ricorrente era socio di fatto delle ricordate società che non svolgevano attività di sorta; emergeva l’intraneità all’associazione in quanto si era occupato attivamente delle incombenze contabili e finanziarie connesse alle fittizie operazioni e non poteva essere considerato neppure un mero "prestanome" per le sopraindicate società, non aveva contestato nè la commissione dei detti falsi fiscali nè la connessione tra i detti falsi con le operazioni degli Z., emergeva da numerose intercettazioni riportate a pag. 7 della sentenza sia la finalità di profitto anche per il ricorrente sia i collegamenti con i fratelli Z.. La tesi della buona fede del ricorrente è smentita da tale complesso probatorio.

Pertanto la motivazione appare esauriente e persuasiva e logicamente coerente: le censure sono puramente di merito, inammissibili in questa sede.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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