Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 16-02-2011) 06-05-2011, n. 17792

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del 7 giugno 2006 con cui il Tribunale di Piacenza, in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato L. M. alla pena di due mesi di reclusione ed Euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 570 c.p., comma 2, per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare alla moglie affidataria la somma mensile per il loro mantenimento (Euro 206,58) nonchè gli ulteriori contributi per spese mediche e scolastiche, così come stabilito dal giudice civile nel processo di separazione coniugale.

2. – Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, censurando la sentenza per avere erroneamente ritenuto la colpevolezza del L. per un fatto risalente al (OMISSIS), nonostante vi fossero elementi di prova agli atti in grado di smentire tale giudizio, tra cui l’avvenuta rinuncia del coniuge separato, C. G., agli atti dell’espropriazione effettuata il 26.6.2002.

Da ciò la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere che il contributo era stato versato sino al maggio 2002, tanto è vero che la rinuncia della C. agli atti esecutivi si spiega con l’avvenuto adempimento da parte dell’imputato. Inoltre, si rileva come in data 2.4.2004 risulta il versamento di Euro 1.200,00 e in data 30.4.2004 un altro versamento di Euro 500,00. Si tratta di documentazione che contraddice quanto sostenuto dalla C., che conseguentemente deve ritenersi inattendibile.

Con un successivo motivo il ricorrente deduce l’erronea applicazione dell’art. 570 c.p. rilevando che nella specie non ricorra il presupposto dello stato di bisogno dei minori, in quanto questi erano già stati affidati ai servizi sociali, che provvedevano al loro mantenimento: in particolare, V.A. svolgeva attività di cameriere con autosufficienza economica; D. era stato inserito in una famiglia affidataria che provvedeva al suo mantenimento, sicchè nessuno stato di bisogno sussisteva in capo ai minori, come invece erroneamente ha sostenuto la Corte territoriale.

Con un ultimo motivo la difesa lamenta la mancata applicazione dell’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è infondato.

3.1. – Con il primo motivo il ricorrente contesta la sentenza per avere ritenuto sussistente il comportamento omissivo.

Si tratta di una doglianza destituita di fondamento avendo i giudici d’appello ricostruito attentamente le condotte tenute dall’imputato, il quale ha persistentemente omesso di contribuire al mantenimento dei figli minori, provvedendo ad effettuare saltuari versamenti solo per evitare la procedura esecutiva proposta nei suoi confronti dalla moglie, evitata la quale ha continuato ad omettere ogni forma di contribuzione. La sentenza ha ritenuto provato il comportamento omissivo dell’imputato sulla base delle testimonianze della moglie, C.G., pienamente confermate da quanto riferito dall’assistente sociale, C.A., nonchè dalla documentazione prodotta. Sicchè la versione alternativa dei fatti proposta con il ricorso non può essere neppure presa in considerazione in questa sede di legittimità, dovendo confermarsi pienamente la sentenza impugnata che ha offerto sul punto una motivazione logica e coerente.

3.2. – Infondato è anche il secondo motivo, con cui si contesta la sussistenza dello stato di bisogno.

Innanzitutto, deve ribadirsi quella giurisprudenza assolutamente consolidata secondo cui in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva dello stato di bisogno, con il conseguente obbligo per i genitori di contribuire al loro mantenimento, assicurando ad essi detti mezzi di sussistenza. Peraltro, questo obbligo non viene meno quando i figli siano affidati al servizio sociale e assistiti attraverso istituti, posto che tale situazione è determinata proprio dal difetto di assistenza da parte del genitore (Sez. 6, 2 maggio 2007, n. 20636, C; Sez. 6, 13 novembre 2008, n. 2736, L.).

In ogni caso, la sentenza ha ritenuto comunque dimostrato lo stato di bisogno dalle puntuali dichiarazioni rese dall’assistente sociale, C.A., la quale ha confermato l’insufficienza delle capacità economiche della moglie dell’imputato e ha riferito dei vari interventi in ausilio attivati dai servizi sociali.

Le circostanze dedotte nel ricorso in ordine alle ragioni per le quali i minori sarebbero stati affidati ai servizi sociali appaiono del tutto irrilevanti, dal momento che in ogni caso il L. era tenuto comunque a contribuire al loro mantenimento.

Sfornite di qualsiasi supporto probatorio sono, inoltre, le affermazioni contenute nel ricorso relative all’attività lavorativa svolta da uno dei figli ( A.) e all’affidamento dell’altro ( D.) ad una famiglia.

3.3. – In ordine alla censura per l’omessa applicazione dell’indulto, va rilevato che il difensore dell’imputato non ha avanzato tale richiesta nel corso del giudizio di merito, nè con i motivi di appello, nè con le conclusioni in udienza. Pertanto, condividendo un orientamento consolidato di questa Corte, si ritiene che "il problema dell’applicazione dell’indulto può essere sollevato nel giudizio di legittimità soltanto nel caso in cui il giudice di merito lo abbia preso in esame e lo abbia risolto negativamente, escludendo che l’imputato abbia diritto al beneficio, e non, invece, quando abbia omesso di pronunciarsi, riservandone implicitamente l’applicazione al giudice dell’esecuzione. Ne consegue che, allorchè non risulta richiesta, nelle fasi di merito, l’applicazione dell’indulto, la questione non è deducibile in cassazione" (v., Sez. un., 3 febbraio 1995, n. 2333, Aversa; Sez. 4, 14 novembre 2008, n. 15262, Ugolini).

4. – L’infondatezza di tutti i motivi proposti comporta il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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