Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-08-2011, n. 17904 contravvenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 6 febbraio 2006 C.M. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 383 del Giudice di Pace di Civitanova Marche, depositata il 12 dicembre 2005, che aveva rigettato l’opposizione da lui proposta per l’annullamento del verbale della Polizia stradale che gli aveva contestato la violazione, accertata mediante telelaser, dell’art. 142 C.d.S., comma 9, per avere condotto un autoveicolo alla velocità di 186 km/h in un tratto autostradale soggetto al limite di 130 km/h, rideterminando l’ammontare della sanzione a lui irrogata con il verbale di constatazione, pari a Euro 357,00, nella somma di Euro 1.300,00.

Resistono con controricorso il Ministero dell’Interno e l’Ufficio territoriale del Governo di Macerata.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere determinato la sanzione in misura maggiore rispetto a quella irrogata, così violando il divieto di non giudicare ultra petitum.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, assumendo che l’accertamento contestato doveva considerarsi illegittimo per omessa comunicazione agli automobilisti che il tratto di strada interessato era soggetto a controllo di velocità con impianto di rilevazione elettronico.

Il terzo motivo di ricorso lamenta omessa, ingiustificata e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata per avere respinto l’eccezione dell’opponente di illegittimità dell’accertamento dell’infrazione in quanto posto in essere mediante apparecchio elettronico la cui omologazione, risalente al 1998, non era stata prorogata, circostanza da cui ben poteva presumersi l’inaffidabilità dell’impianto stesso.

Il secondo e terzo motivo del ricorso, che investono il merito della contestazione della violazione, vanno esaminati per primi.

Il secondo motivo è inammissibile, atteso che esso non svolge alcuna critica alla sentenza impugnata, nè ne censura la ratio decidendi, ma si limita a riprodurre una contestazione già svolta nel ricorso introduttivo. L’assunto non integra pertanto un motivo di impugnazione in senso proprio, il cui oggetto deve necessariamente esprimere argomenti di confutazione nei confronti della sentenza impugnata.

Il terzo motivo è invece infondato, avendo il giudice di pace rigettato la censura dell’opponente sulla base del rilievo che l’apparecchio telelaser utilizzato dagli agenti accertatori era stato regolarmente omologato. Tale circostanza costituisce accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità ed appare di per sè idonea a giustificare la statuizione di rigetto, L’ulteriore deduzione del ricorrente circa la scadenza di tale omologazione ed il suo mancato rinnovo integrano invece allegazioni di fatto di cui il ricorso non fornisce alcuna prova, con l’effetto che il mancato esame di esse da parte del giudice di merito non integra difetto di motivazione.

Il primo motivo di ricorso, che investe la determinazione della sanzione da parte del giudice di merito, è invece fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare, adottando un orientamento che il Collegio condivide e fa proprio, che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è strutturato dalla legge, nelle sue linee essenziali, in conformità al processo civile ordinario ed è pertanto retto dal principio della domanda (Cass. n. 1173 del 2007; Cass. 23284 del 2006; Cass. n. 217 del 2006). La particolare struttura impugnatoria del procedimento di opposizione, la cui instaurazione è lasciata alla iniziativa della parte colpita dalla sanzione laddove l’Amministrazione ha già visto formalizzare la propria pretesa attraverso l’adozione dell’atto sanzionatorio, comporta una sorta di cristallizzazione della posizione dell’Amministrazione quanto meno con riferimento alla indicazione del fatto materiale oggetto di contestazione ed al tipo ed alla misura della sanzione irrogata. Ne consegue che il giudice dell’opposizione, se può, in accoglimento dei rilievi svolti dall’opponente, ridurre la sanzione, non può per contro aumentarla, essendo vincolato in tale ambito dallo stesso atto amministrativo (Cass. n. 21486 del 2004; Cass. n. 12747 del 1999 ). Il motivo va pertanto accolto, con conseguente cassazione della statuizione della sentenza che ha aumentato la sanzione irrogata nell’importo di Euro 1.300,00. Le ragioni e l’esito della decisione integrano giusti motivi di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo ed il terzo;

cassa la sentenza impugnata relativamente al capo della decisione che ha rideterminato, aumentandolo, l’importo della sanzione irrogata.

Compensa interamente le spese del giudizio di merito e di quello di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *