Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-08-2011, n. 17903 ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 13 febbraio 2006 la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso ed il Ministero dell’Interno ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 34 del 7 febbraio 2005 con cui il Giudice di Pace di Castelfranco Veneto aveva accolto l’opposizione proposta da C.G. avverso il provvedimento che, a seguito del verbale della Polizia stradale che gli aveva contestato la violazione dell’art. 186 C.d.S., commi 2 e 7, per avere guidato in stato di ebbrezza alcolica e per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento previsto dalla legge, gli aveva decurtato 20 punti dalla patente di guida, pari = a 10 punti per ciascuna delle suddette violazioni, avendo ritenuto il giudicante l’illegittimità del cumulo e quindi ridotto la decurtazione a punti 10. Resiste con controricorso C. G..
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 186 C.d.S., commi 2 e 7, assumendo che la guida in stato di ebbrezza ed il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti volti a verificare lo stato di alterazione psicofisica del conducente costituiscono due condotte distinte che, come tali, sono sottoposte alla regola del cumulo materiale delle rispettive sanzioni, sicchè il giudice a quo ha errato nel ritenere, in applicazione del principio del ne bis in idem, che la prima condotta assorba anche l’altra. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha invero già avuto modo di precisare che deve considerarsi legittima la decurtazione complessiva di 20 punti dalla patente di guida per le violazioni, commesse nel medesimo contesto, dell’art. 186 C.d.S., commi 2 e 7 che rappresenta la somma della decurtazione di 10 punti prevista dalla tabella di cui all’art. 126 bis per ciascuna delle predette violazioni (Cass. n. 3745 del 2009).

Tale precedente va qui confermato, dovendosi rilevare che l’art. 186 C.d.S., commi 2 e 7 prevedono e puniscono due diverse condotte, la prima costituita dalla guida in stato di ebbrezza (comma 2) e la seconda dal rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico (comma 7), che danno luogo a fattispecie diverse sia per quanto riguarda il contenuto e la struttura della norma, sia per quanto attiene alla tutela dei beni giuridici che essa intende proteggere. Va pertanto escluso che tra le stesse ricorra un’ipotesi di concorso apparente, con conseguente assorbimento dell’una nell’altra. Ciò comporta, sul piano dell’irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie, la legittimità dell’applicazione del principio del cumulo materiale o formale, con le sole attenuazioni previste dalla legge.

Il secondo motivo di ricorso, che denunzia la violazione dell’art. 204 bis C.d.S., si dichiara assorbito.

La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai primo motivo; sussistendone le condizioni, non apparendo necessari nuovi accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto, in parte qua, dell’opposizione. Tenuto conto che sulla questione proposta i precedenti specifici si sono formati dopo la proposizione dell’opposizione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da C. G. avverso il provvedimento di decurtazione dei punti dalla patente. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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