Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-01-2011) 06-05-2011, n. 17812

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il difensore di C.S., indagata per i reati di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, comma 2, n. 3 ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Taranto, emessa il 13 maggio 2010 e depositata il 18 maggio 2010, con la quale era stato rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di un mini appartamento destinato a Bed and Breakfast ubicato in Taranto, disposto dalla polizia giudiziaria il 14 aprile 2010 e convalidato dal Giudice per le indagini preliminari in data 21 aprile 2010, per i seguenti motivi:

1. Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione a violazione di legge processuale di cui all’art. 324 c.p.p., comma 7 in relazione all’art. 309 c.p.p. che stabilisce che entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il Tribunale, se non deve dichiarare e inammissibilità della richiesta, annulla,riforma conferma la ordinanza e che se detta decisione non interviene entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, la misura disposta perde efficacia. Nel caso di specie la richiesta di riesame veniva depositata in cancelleria il 30 aprile, gli atti pervenivano al Tribunale il 3 maggio e l’udienza in camera di consiglio veniva celebrata il 13 maggio, mentre il deposito del provvedimento avveniva solo quindici giorni dopo (il 18 maggio 2010). Pertanto la misura sarebbe inefficace.

2. Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione al combinato disposto dell’art. 324 c.p.p., comma 6 e art. 178 c.p.p., lett. c), per omesso rispetto dei tre giorni liberi per la notifica in riferimento all’avviso di fissazione della udienza camerale.

3. Illogica motivazione emergente dal testo del provvedimento impugnato. I fatti in base ai quali è stato disposto il sequestro preventivo, non solo non sono riconducibili alla ipotesi di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, comma 3 indicato nel decreto di applicazione della misura cautelare reale, ma neppure a quella di cui all’art. 3, n. 8 (favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione), riconosciuta dal Tribunale del riesame.
Motivi della decisione

La seconda censura è meritevole di accoglimento e tale conclusione, per il suo carattere assorbente, esonera il Collegio dall’esaminare le residue deduzioni dell’atto di ricorso.

Per il combinato disposto dell’art. 324 c.p.p., comma 7, art. 309 c.p.p., commi 9 e 10, il Tribunale dei riesame, anche nel caso di misure cautelari reali, deve provvedere alla decisione entro giorni dieci dal ricevimento degli atti processuali; il mancato rispetto del termine, comporta la perdita di efficacia del provvedimento che dispone la misura; il termine è da riferirsi alla decisione e non al deposito del provvedimento, per il quale il termine deve invece essere considerato ordinatorio (cfr. Sez. 3, n. 1052 del 26/4/1996, Mora, Rv. 204989). Inoltre, in base al comma 6 del predetto art. 309 c.p.p. è necessario garantire all’indagato il termine di tre giorni liberi tra la notificazione dell’avviso dell’udienza camerale e la data dell’udienza in camera di consiglio, al fine di consentire un’adeguata preparazione della difesa. Nel caso di specie, ricevuti gli atti in data 3 maggio 2010, il Tribunale ebbe a fissare l’udienza camerale, inizialmente, l’11 maggio 2010 e rinviò l’udienza camerale al 13 maggio 2010 (ultimo giorno utile per assumere la decisione senza la perenzione della misura cautelare), a seguito dell’eccezione presentata dalla difesa in relazione alla violazione dell’art. 324 c.p.p., comma 6, in quanto la notificazione dell’avviso di udienza camerale era stata ricevuta dall’indagato in data 8 maggio 2010. Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato, "nel procedimento di riesame l’inosservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell’avviso di udienza e quella dell’udienza stessa è causa di nullità generale (a regime intermedio) dell’atto che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione, non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario" (n. 881 del 7/3/2002, Munerato Carlino, Rv. 220841 e Sez. 2, n. 49195 del 23/12/2003, Bertolini e altro, Rv. 226982, che ha chiarito che non è consentito integrare il termine originario insufficiente, in quanto la sommatoria dei due termini non rispetta il dettato della disposizione di cui all’art. 324 c.p.p., comma 6, in quanto i tre giorni liberi devono essere, per la loro stessa natura e finalità, consecutivi).

Nonostante il rinvio, l’indagato fu privato della disponibilità di tale termine, non risultando consecutivi i giorni allo stesso concessi neppure all’esito del rinvio all’udienza del 13 maggio.

Pertanto il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, con restituzione dell’appartamento in sequestro all’avente diritto.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento di sequestro preventivo in data 21 aprile 2010, disponendo la restituzione di quanto sequestrato all’avente diritto.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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