Cons. Stato Sez. IV, Sent., 10-05-2011, n. 2758 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Comune di Conegliano ha impugnato, chiedendone la riforma previa sospensiva, la sentenza con la quale il T.A.R. del Veneto, accogliendo il ricorso proposto dai signori R. C. e C. P., ha annullato il diniego opposto ad una istanza di permesso di costruire dagli stessi formulata.

A sostegno dell’appello, premesso che la sentenza impugnata è stata resa sulla base di un’incompleta conoscenza della documentazione urbanistica, il Comune ha dedotto:

1) violazione di legge per illogicità e travisamento (con riferimento all’erroneo presupposto, condiviso dal primo giudice, che in sede di approvazione regionale della variante al P.R.G. fossero state accolte le osservazioni con le quali gli odierni appellanti avevano chiesto modificarsi la destinazione urbanistica del suolo in loro proprietà);

2) ulteriore violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento ed illogicità (con riferimento all’affermazione del T.A.R. secondo cui sarebbe stato onere del Comune impugnare la suindicata deliberazione regionale di approvazione della variante);

3) ulteriore violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento (ancora con riferimento all’insussistenza del preteso accoglimento delle osservazioni presentate dagli interessati).

Resistono i ricorrenti vincitori in primo grado, signori Coccia e Posocco, assumendo l’infondatezza delle censure di parte appellante e concludendo per la conferma della sentenza impugnata.

All’esito della camera di consiglio del 19 luglio 2004, questa Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensiva.

All’udienza del 12 aprile 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Gli odierni appellati, signori R. C. e C. P., hanno impugnato in primo grado il diniego opposto dal Comune di Conegliano ad un’istanza di permesso di costruire formulata in relazione a un suolo di loro proprietà.

Detto diniego era motivato con riferimento alla destinazione urbanistica impressa ai suoli dalla variante generale al P.R.G., nella quale inizialmente il Comune aveva impresso ai suoli in questione la destinazione a zona C1.1 di mantenimento, pressoché inedificabile.

Avverso la variante adottata venivano presentate dai proprietari interessati osservazioni, che il Comune riteneva di accogliere solo parzialmente, proponendo di classificare l’area come zona C2.3 di completamento e riqualificazione del margine collinare, con indice di edificabilità di 0,6 mc/mq, al pari di quanto fatto per altri suoli in situazione analoga, anziché a zona C1.3 con indice fondiario di 1,1 mc/mq, come richiesto dagli istanti.

In sede regionale, a seguito di pareri del Genio Civile e della Commissione Tecnica Regionale, si perveniva alla deliberazione di Giunta nr. 1578 del 23 maggio 2003, di approvazione della variante con modifiche d’ufficio.

In relazione al successivo diniego di permesso di costruire, il T.A.R. del Veneto ha ritenuto lo stesso illegittimo, così accogliendo il ricorso dei proprietari interessati, sul presupposto che in sede di approvazione regionale della variante fosse stata accolta la suindicata osservazione intesa a conferire al suolo una maggiore edificabilità, e che pertanto il Comune non potesse continuare a fare riferimento alla classificazione a suo tempo proposta a zona C2.3.

2. Tutto ciò premesso, l’appello dell’Amministrazione comunale è infondato e va conseguentemente respinto.

3. Specificamente, principiando dal primo motivo d’appello, il Comune assume che il primo giudice sarebbe stato indotto a una erronea conclusione, in ordine alla destinazione urbanistica del suolo in proprietà degli odierni appellati, a causa della mancata produzione in atti della delibera regionale di approvazione, dalla cui lettura si evincerebbe che la Regione non avrebbe giammai inteso accogliere l’osservazione finalizzata a conferire al suolo medesimo la classificazione a zona C1.3.

Tuttavia, anche all’esito di un esame approfondito della menzionata delibera nr. 1578 del 2003, l’avviso di parte appellante non può essere condiviso.

In particolare, non può attribuirsi rilievo decisivo alla circostanza che nel dispositivo della delibera non si faccia menzione della modifica apportata alla destinazione del suolo in questione, evincendosi palesemente che la Giunta Regionale ritenne di approvare in toto la relazione dell’Assessore competente, il quale aveva proposto – fra l’altro – l’accoglimento integrale dell’osservazione nr. 274 presentata dagli odierni appellati, oltre ad altre di analogo tenore, con richiamo analitico alle ragioni di tale determinazione ed all’istruttoria espletata.

Ne consegue che non sussiste alcuna ambiguità o incertezza interpretativa della delibera approvativa, tale da autorizzare il Comune ad una propria personale "lettura" del regime urbanistico del suolo de quo (quale è quella alla base del censurato diniego di permesso di costruire).

4. Dai rilievi che precedono discende che del tutto correttamente il primo giudice ha sottolineato che il non avere l’Amministrazione comunale mai impugnato la suindicata deliberazione regionale costituisce ostacolo a qualsiasi valutazione sugli eventuali profili di illegittimità che astrattamente potrebbero ipotizzarsi in essa.

Ciò è a dirsi – con riguardo a quanto prospettato nel secondo e nel terzo dei motivi d’appello – sia per quanto concerne l’affermazione secondo cui la modifica introdotta in relazione al suolo degli odierni appellati esorbiterebbe i limiti posti dall’art. 45 della legge regionale 27 giugno 1985, nr. 61, alla potestà della Regione di introdurre modifiche d’ufficio al P.R.G. adottato, sia a proposito delle asserite contraddittorietà di tale determinazione rispetto ai precedenti pareri istruttori del Genio Civile, della Commissione Tecnica Regionale e della Seconda Commissione Consiliare.

5. In conclusione, dall’acclarata illegittimità della motivazione posta a fondamento del diniego di permesso di costruire discende l’infondatezza dell’appello, e la conseguente conferma della sentenza impugnata.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna il Comune di Conegliano al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in euro 3000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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