Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-01-2011) 06-05-2011, n. 17820

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ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 18-11-2009 il Giudice di Pace di Avellino dichiarava non doversi procedere a carico di L.A. per il reato ascrittogli ai sensi dell’art. 582 c.p., comma 2. (lesioni in danno di C.M.R.) per difetto di querela.

Il Giudice aveva rilevato,su eccezione della difesa che la querela in atti era stata proposta dal coniuge della persona offesa, rilevando che coniuge non risultava legittimato a formulare tale atto.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso il difensore della parte, che rilevava la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, evidenziando che la querela era stata proposta anche dalla persona offesa, secondo quanto emergeva dalla testuale dicitura a fl. 5 dell’atto di querela in esame.

In base a tale rilievo la ricorrente riteneva erronea la valutazione di difetto di querela effettuata dal Giudice, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

Il ricorso proposto dalla C. parte civile nel procedimento di cui si tratta risulta dotato di fondamento.

Invero dagli atti si rileva che la predetta C. ebbe a formulare l’istanza di punizione nei confronti del L. innanzi ai Carabinieri, come da verbale redatto in sede di sommarie informazioni rese dalla menzionata parte lesa, in data 23-4-2008.

Successivamente la persona offesa si costituì come parte civile innanzi al Giudice di Pace.

Orbene, secondo giurisprudenza di questa Corte – v.Sez. 5^ – sentenza del 2471/2001- 15/3/200l, n. 10543, "la manifestazione della volontà di perseguire il colpevole, atta a rimuovere l’ostacolo alla procedibilità nei casi in cui la legge prevede la necessità del, querela, non è vincolata a particolari formalità, nè deve estrinsecarsi in espressioni sacramentali. E’ sufficiente infatti che essa risulti inequivocabilmente nel suo contenuto sostanziale ed, a tal fine, ben può prendersi in esame, quale elemento di giudizio per la esatta interpretazione della dichiarazione, il complessivo comportamento, anche successivo alla dichiarazione stessa, della persona offesa".

Va pertanto considerata come viziata -agli effetti civili – la sentenza impugnata, che ha escluso l’istanza di punizione validamente proposta dalla parte lesa.

La Corte deve pertanto pronunziare – agli effetti civili, l’annullamento della sentenza, con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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