T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 10-05-2011, n. 2601 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In via pregiudiziale il Collegio rileva la decadenza dal ricorso ex art. 45, comma 17°, del decreto legislativo n. 80 del 98, che impone di far valere entro il termine del 15 settembre 200 tutte le pretese creditorie connesse, non occasionalmente, a dinamiche inerenti il rapporto di lavoro alle dipendenze pubbliche fino al 30 giugno 1998.

Ed, invero, come è noto e ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza sia civile che amministrativa, nel sistema di riparto della giurisdizione delineato dapprima dall’art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, nel testo sostituito dall’art. 29 del decreto 31 marzo 1998 n. 80 e ora dall’art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono state devolute alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni (salvo quelle relative alle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti nonché quelle concernenti il personale in regime di diritto pubblico) incluse le controversie concernenti le assunzioni, gli incarichi dirigenziali, e le indennità di fine rapporto, anche se vengono in questione atti presupposti, che qualora siano rilevanti vengono disapplicati se illegittimi. La ratio della normativa si rinviene nell’intenzione del Legislatore di affermare – nel settore del pubblico impiego – la logica gestoria propria del datore di lavoro privato.

In particolare e per quel che è qui di interesse, all’art. 45 comma 17° del decreto legislativo n. 80 del 98 è stata disciplinata la fase transitoria del nuovo riparto di giurisdizione, prevedendo che vanno devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, mentre le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

La predetta disposizione, abrogata dal decreto legislativo n. 165 del 2001, risulta ora assorbita dall’art. 69 dell’appena citato decreto, che testualmente al comma 7° recita: "sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000".

Per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, le sopra riportate espressioni (periodo del rapporto di lavoro successivo e anteriore al 30 giugno 1998) sono basate su locuzioni volutamente generiche e atecniche ed hanno attribuito rilievo al dato storico costituito dall’avverarsi delle circostanze poste a base della pretesa sollevata in sede giurisdizionale. Tanto premesso, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ripetutamente affermato, al fine del riparto della giurisdizione sulla base del discrimine temporale fissato dal suddetto art. 45, diciassettesimo comma del decreto legislativo n. 80 del 1998, che se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento alla data di adozione di tale atto, mentre laddove la pretesa abbia origine, come nel caso di specie, da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si deve fare riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della cessazione della permanenza (cfr. tra le altre: Cass. 4 marzo 2004 n. 4430, 18 ottobre 2002 n. 14835, 7 novembre 2000 n. 1154 e Cass. 24 febbraio 2000 n. 41).

Nella presente vicende, deve osservarsi come, per un verso, tale momento vada individuato nel 31 maggio 1996, essendo in tal data intervenuta l’assunzione dell’odierna ricorrente nei ruoli dell’ASL NA 2; e, per altro, verso, non può attribuirsi rilievo ai precedenti segmenti giurisdizionali (dinanzi l giudice ordinario, che ha declinato la propria giurisdizione proprio sull’insegnamento del Supremo Collegio per cui la richiesta di risarcimento del danno in caso di retrodatazione della nomina ai fini giuridici e non economici presenta una causa pretendi intimamente e non occasionalmente connessa al rapporto di pubblico impiego; dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza alla precedente sentenza n. 171996), rispetto ai quali, anche per le modalità di proposizione ed alla diversità di impostazione, il presente giudizio non può considerasi continuazione.

In definitiva il ricorso va respinto, mentre sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2011 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Cernese, Presidente FF

Gabriele Nunziata, Consigliere

Carlo Buonauro, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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