T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 10-05-2011, n. 2594 Motivazione dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Premette L.A. di avere presentato in data 9.1.2010 domanda per l’attribuzione dei turni vacanti di psicoterapia presso l’A.S.L. NA 1 Centro – Dipartimento di Salute Mentale (10 turni di 24 ore, per un totale di 240 ore), come da "Avviso di pubblicazione dei Turni Vacanti relativi al 4° trimestre 2009", pubblicato – con atto del 21 dicembre 2009, prot. 3024 – dal Comitato Zonale art. 11 – specialistica ambulatoriale, riservato ai professionisti, per branche di specializzazione, inseriti nelle graduatorie vigenti, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) n. 39 del 22 giugno 2009.

Aggiunge che, relativamente ai turni come sopra richiesti, per l’assegnazione dei quali era necessaria una "documentata esperienza conseguita dopo il titolo di specializzazione almeno biennale nell’ambito delle strutture di salute mentale, in particolare nella gestione e nel trattamento integrato del paziente grave", aveva allegato alla domanda la seguente documentazione: "1) Certificato di servizio presso A.M. S.p.a. – V.C. (NA), in qualità di psicoterapeuta; 2) Certificato di servizio presso D.S.M. dell’A.S.L. Caserta (già A.S.L. CE 2), in qualità di psicoterapeuta; 3) certificato di incarico in qualità di psicoterapeuta per la specialistica ambulatoriale presso D.S.M. A.S.L. Na 4 dal 13.10.2008 al 31.12.2008".

Tanto premesso e preso atto che, nonostante fosse stata utilmente collocata nella graduatoria vigente per la branca psicoterapia, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) n. 39 del 22 giugno 2009 e non inserita nell’elenco degli esclusi e che, con avviso pubblicato all’albo del Comitato art. 11 di Napoli e sul sito internet specialistica, era stata convocata presso la sede del Comitato art. 11 il giorno 2.2.2010 alle ore 10, con il provvedimento/verbale in epigrafe del 2.2.2010 le era stato comunicata verbalmente la decisione di non attribuibilità dei turni vacanti in ragione della mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell’Ente della documentazione comprovante l’esperienza conseguita dopo il titolo di specializzazione (mentre, a sua richiesta del 4.2.2010 di maggior chiarimenti scritti, con la successiva nota prot. n. 5633 del 22.2.2010 in epigrafe, il Comitato Zonale aveva ritenuto che la documentazione allegata fosse "priva dei requisiti previsti dall’Avviso di pubblicazione ovvero che la stessa non sia stata prodotta a firma del legale rappresentante dell’Ente"), con il ricorso in esame – notificato il 31.31.4.2010 e depositato il 22.4.2010 – L.A. – ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, gli atti in epigrafe deducendo, attraverso tre censure, profili di eccesso di potere (per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria; motivazione carente, perplessa, contraddittoria, apparente; contraddittorietà; sviamento) e di violazione di legge ( art. 97 Cost. D.P.R. n. 271/2000), nonché dell’avviso di pubblicazione dei turni vacanti relativi al 4° trimestre 2009, prot. n. 3024 del 21.12.2009.

L’intimata A.S.L. NA 1 Centro si è costituita in giudizio preliminarmente eccependo l’inammissibilità del proposto gravame e, nel merito, sostenendone l’infondatezza.

Si è costituito in giudizio il controinteressato G.V., preliminarmente eccependo l’inammissibilità del proposto gravame e chiedendo l’estromissione dal giudizio e, nel merito, il rigetto del ricorso.

Si è costituito in giudizio la controinteressata P.M.L. preliminarmente eccependo l’inammissibilità del proposto gravame e chiedendo l’estromissione dal giudizio; nel merito, sostenendo l’infondatezza del ricorso.

Si sono costituiti, altresì, in giudizio S.D., C.V., B.F., B.L., S.M., C.G., S.M.M., G.P., C.M., G.S., M.A.M., M.M., V.P., C.M., V.A., R.P., H.G., F.P. che, preliminarmente, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendone, nel merito, l’infondatezza.

Con ordinanza n. 1063 del 20 maggio 2010 la Sezione aveva autorizzato la ricorrente all’integrazione del contraddittorio ed ordinato all’Amministrazione di fornire le esatte generalità e gli indirizzi dei soggetti assegnatari dei turni.

Con ordinanza n. 1540 del 15 luglio 2010 la Sezione aveva accolto l’istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 7 aprile 2011 il ricorso è stato ritenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente il Collegio deve valutare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dall’A.S.L. NA 1 Centro e dai controinteressati, S.D., C.V., B.F., B.L., S.M., C.G., S.M.M., G.P., C.M., G.S., M.A.M., M.M., V.P., C.M., V.A., R.P., H.G., F.P.;

1.1. L’eccezione va disattesa.

1.2. Al riguardo è sufficiente osservare che, nella specie, non si è in presenza di una procedura concorsuale finalizzata all’assunzione da parte di una Pubblica Amministrazione, ma di una procedura volta all’individuazione dei sanitari idonei aspiranti all’assegnazione dei turni per le varie branche di specialistica ambulatoriale, in regime convenzionale.

Invero, con, l’impugnato provvedimento di esclusione dall’assegnazione dei turni vacanti ed, ancor prima, con l’Avviso di pubblicazione di tali turni si provvede ad individuare i soggetti con cui stipulare i contratti per il conferimento incarichi per l’effettuazioni di prestazioni d’opera liberoprofessionali di natura privatistica, senza che sia posta in essere una procedura concorsuale finalizzata alla costituzione di un rapporto di lavoro.

Trattasi di un atti presupposti di natura organizzativa per il conferimento di incarichi che saranno attribuiti con successivi contratti di lavoro non dipendente, in relazione ai quali, a nessun titolo, può ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, mentre la innegabile presenza di interessi legittimi in capo a soggetti portatori di posizioni qualificate e differenziate ad essere destinatari dei turni vacanti, vale indubbiamente a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo.

2. Sempre preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva notificazione dell’atto introduttivo del giudizio ad almeno un controinteressato, così come previsto dall’art. 21 della legge n. 1034/1971 sollevata dall’A.S.L. NA 1 Centro e da tutti i controinteressati costituiti.

In particolare, secondo la difesa di G.V., la notifica effettuata dalla ricorrente ai controinteressati G.V. e F.A. sarebbe del tutto irrilevante ai fini dell’assolvimento dell’onere preliminare di cui al citato art. 21, dovendosi, nel caso di specie, individuare come controinteressati unicamente i 10 professionisti cui sono stati assegnati i 10 turni vacanti di 24 ore nella gestione e nel trattamento del paziente grave, in quanto, con l’accoglimento del ricorso uno di costoro perderebbe sicuramente l’assegnazione del suo turno vacante e tale circostanza intimamente connessa alla richiesta avanzata in ricorso.

Sul punto la ricorrente asserisce che la notifica a G.V. e F.A. e la loro individuazione quali controinteressati avveniva per la circostanza di essere gli stessi collocati all’interno della graduatoria vigente anno 2009 per la branca psicoterapia, pubblicata sul B.U.R.C. n. 39 del 22 giugno 2009, in cui trovasi anche la L. al 3° posto con punteggio di 29,565, graduatoria che veniva richiamata espressamente nell’Avviso Pubblico – anch’esso oggetto di impugnativa – ove si prevedeva che all’assegnazione dei turni vacanti potessero partecipare, altresì, "i professionisti Biologi, Chimici e Psicologi inseriti nelle graduatorie vigenti, pubblicate sul B.U.R.C. n. 39 del 22 giugno 2009, aspiranti al primo incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 23, comma 10, ovvero ancora non inseriti nella graduatoria di cui sopra, ma

Effettivamente deve convenirsi che, né il G. né la F., evocati originariamente in giudizio dalla ricorrente, in caso di accoglimento del ricorso, avrebbero perso l’incarico, tuttavia, ad avviso del Collegio, ciò non vale a privare i predetti soggetti della qualifica di (quanto meno) potenziali controinteressati e non legittima alcuna richiesta di estromissione dal giudizio.

egualmente aspiranti al primo incarico".

Infatti, all’atto della proposizione del ricorso, la L. non poteva conoscere i soggetti che, in quanto inseriti nella graduatoria nella graduatoria 2009 – branca psicoterapia aspiravano all’assegnazione dei medesimi turni da lei richiesti ed è solo nel momento in cui i turni sono stati concretamente assegnati per branca di specializzazione l’individuazione di tali soggetti, con le loro esatte generalità, si è appalesata.

E’ incontrovertibile che (anche) G. e F., presenti all’interno della richiamata graduatoria, sia pure per branche di specializzazione diverse, partecipavano alla procedura di assegnazione di taluni turni comunque relativi all’avviso richiamato e, quindi, potevano divenire potenzialmente destinatari dei medesimi incarichi cui aspirava la L..

In origine a quest’ultima non poteva essere agevolmente noto (in quanto non erano conosciuti) chi fossero i soggetti in graduatoria che avessero partecipato o meno all’assegnazione degli specifici turni in questione, né, tantomeno, chi fossero gli specifici destinatari dell’incarico, mentre era nota unicamente la graduatoria 2009 – branca di psicoterapia pubblicata sul B.U.R.C. n. 39 del 22.6.2009 nella quale, tra gli altri, erano stati collocati G. e F. che, quindi, poteva ragionevolmente considerare quali suoi potenziali controinteressati per la mera circostanza di essere inseriti nella graduatoria generale degli aspiranti all’assegnazione dei turni..

2.1. La Sezione si era fatta carico del problema costituito dalla mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che, in quanto assegnatari dei turni vacanti per il 4° trimestre 2009, in relazione alla branca di specializzazione di psicoterapia, per la quale concorreva anche la L., in quanto effettivi controinteressati, avrebbero potuto essere concretamente danneggiati dall’eventuale accoglimento del ricorso e, con l’ordinanza n. 1069 del 20 maggio 2010, aveva autorizzato la ricorrente ad integrare il contraddittorio nei confronti dei predetti soggetti (ad esclusione di G.V. e F.A. cui il ricorso era stato già notificato), mediante notifica dell’atto introduttivo del giudizio, e, onde consentire di attendere a tale notifica aveva contestualmente ordinato al Comitato zonale ex art. 11 – Specialistica ambulatoriale di fornire alla ricorrente " i nominativi dei predetti soggetti con l’esatta indicazione degli indirizzi di ciascuno ".

In ogni caso, quand’anche volesse negarsi a G. e F. la qualifica di controinteressati, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per farsi luogo alla concessione d’ufficio dell’errore scusabile con la rimessione in termine per la notifica del ricorso ai soggetti inseriti nella medesima branca della psicoterapia richiesta dalla L., soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso potrebbero perdere l’assegnazione dei turni, alla stregua di quanto previsto dall’art. 37 cod. proc. amm. (" Il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto ").

Pertanto si ritiene non potersi far luogo all’estromissione dal giudizio di G.V., F.A..

3. Disattesa, per analoghe ragioni, deve essere anche la richiesta di estromissione avanzata dalla difesa di P.M.L. che motiva tale richiesta per la circostanza di essere la propria assistita inserita nella posizione n. 10, nella (diversa) graduatoria 2009 relativa alla branca di Psicologia, in relazione alla quale aveva ricevuto anche l’incarico, per modo che la sua qualità di controinteressata potrebbe sussistere unicamente in relazione alla impugnazione dell’Avviso Pubblico prot. n. 3024 del 21.12.2009 (comune a tutte le diverse specializzazioni) del quale, però, è stata richiesto solo l’annullamento formale, non essendo state mosse censure avverso lo stesso.

3.1. In contrario devesi rilevare che, contrariamente a quanto da lei asserito, anche P.M.L. risulta inserita, nella posizione n. 29 nella graduatoria 2009 per la branca di specializzazione di Psicoterapia per modo che anch’essa rivestiva la posizione di controinteressata, quanto meno potenziale.

4. Ulteriore eccezione di inammissibilità e di tardività è stata sollevata dalla difesa di S.M., C.G., S.M.M., G.P., C.M., G.S., M.A.M., M.M., V.P., C.M., V.A., R.P., H.G., F.P., per la tardiva impugnativa di cui al capo C, pagina 1 del ricorso il cui tenore letterale (Avviso di pubblicazione turni vacanti relativi al 4° trimestre 2009 prot. 3124 del 31.12.2009 – Comitato Zonale art. 11 – Specialistica ambulatoriale") coinvolgerebbe tutti i turni relativi a tutte le categorie professionali interessate, ivi compresi medici, biologi e veterinari, con conseguente necessità di impugnativa del bando nel perentorio termine di 60 giorni dalla pubblicazione e contestuale notifica ad almeno un effettivo controinteressato per ciascuna delle categorie professionali predette.

4.1. L’eccezione va disattesa in quanto, non prevedendo il suddetto Avviso alcuna clausola dal contenuto tassativo ed univoco implicante la inevitabile esclusione della L., quest’ultima non poteva avere la percezione della immediata lesività dell’Avviso Pubblico, mentre l’interesse alla impugnativa di quest’ultimo è sorto ed è divenuto attuale, unicamente al momento in cui, sulla base dell’interpretazione del predetto Avviso effettuata dall’Amministrazione Sanitaria, è stato ritenuto che la L. non possedeva i requisiti per l’assegnazione dei turni.

Quanto alla mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei soggetti ricompresi nella categorie professionali interessate, ivi compresi medici, biologie e veterinari, basterà allinearsi alla giurisprudenza dominante per la quale. qualora venga impugnato un bando di concorso relativamente alla parte in cui vengono determinati i requisiti di ammissione alla procedura selettiva, non si configurano controinteressati in senso tecnico agli effetti del ricorso giurisdizionale (Cfr. C.di S., sez. VI, 19 novembre 1996, n. 16099 e, di recente, T.A.R. Campania, sez. V, 2 novembre 2009, n. 67579).

5. Ciò premesso, nel merito, il ricorso è fondato, in relazione a tutte le sue censure.

6. Deve innanzi tutto rilevarsi che la difesa dell’A.S.L. NA 1 Centro nella memoria integrativa dell’8.3.2011 rappresenta: di aver trasmesso l’ordinanza n. 1540 del 15 luglio 2010 e quella n. 5276 del 19 novembre 2010 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato di rigetto dell’appello cautelare al Comitato Zonale ex art. 11 il quale, nonostante avesse dichiarato nella seduta del 20.12.2010 che "il documento rilasciato da V.C. non specificava le competenze specialistiche richieste dal bando", inoltrava all’A.S.L. Na 1 Centro la richiesta di riattribuzione degli incarichi, sia pure temporaneamente, all’esito del presente giudizio; quindi il Comitato Zonale conferiva l’incarico alla ricorrente per n. 20 ore settimanali di psicoterapia e trasmetteva gli atti all’Azienda Sanitaria affinché provvedesse alla stipula del contratto "condizionato alle determinazioni del T.A.R. Campania presso cui pende il giudizio di merito", ma, successivamente, dalla documentazione pervenuta dal Comitato, l’Azienda Sanitaria aveva deciso di non stipulare il contratto con la ricorrente nell’assenza delle competenze specialistiche previste dall’Avviso Pubblico.

7. Ciò precisato, come rilevato in "fatto" l’esclusione della ricorrente dall’attribuzione dei turni vacanti di psicoterapia presso l’A.S.L. NA 1 è stata disposta a seguito di una comunicazione verbale nella quale, nonostante la L. risultasse utilmente collocata nella graduatoria vigente per l’anno 2009 per la branca Psicoterapia, pubblicata sul B.U.R.C. n. 39 del 22 giugno 2009 al terzo posto con punteggio di 29,565, si contestava la mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell’Ente della documentazione comprovante l’esperienza conseguita dopo il titolo di specializzazione, mentre nella successiva nota prot. n. 5633 del 22.2.2010 in epigrafe, il Comitato Zonale ex art. 11 specificava nel senso che: "la documentazione allegata alla domanda di partecipazione ai turni vacanti del 4° trimestre 2009 per la branca psicoterapia, fosse priva dei requisiti previsti dall’Avviso di pubblicazione ovvero che la stessa non sia stata prodotta a firma del legale rappresentante dell’Ente".

8. Fondata è la prima censura di eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatte di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione.

9. Deve senz’altro rilevarsi che risulta prodotto in giudizio l’attestato del 18.3.2010 proveniente dal Presidente del Comitato zonale ex art. 11 in cui risulta che "la dott. ssa L. Anna Consiglio era presente presso il predetto Comitato alle ore 10,00 del giorno 2 febbraio 2010", con l’evidente finalità di vedersi attribuiti i turni vacanti per il 4° trimestre 2010, per modo che è pienamente plausibile che il motivo della sua esclusione le fosse già stato comunicato verbalmente e – secondo quanto da lei asserito – sarebbe consistito unicamente nella mancata provenienza delle certificazioni allegate alla domanda dal legale rappresentante della società o dell’azienda.

Tuttavia, in mancanza di alcun ulteriore elemento di prova o di comparazione con altra documentazione offerta a supporto della disposta esclusione, l’affermazione della Commissione che l’attestazione non è prodotta a firma del soggetto titolare del relativo potere di legale rappresentanza della persona giuridica, resta generica ed indimostrata.

Sul punto rileva che il certificato allegato dalla L. alla sua domanda di partecipazione del 5.10.2009, recante la seguente attestazione: "assunta in data 1.10.1989 presta servizio presso la ns. Casa di Cura in qualità di psicologapsicoterapeuta", risulta sottoscritto dal Presidente della società M.M., ed (a rafforzare la natura "certificativa" del documento), dal Collaboratore del Direttore Amministrativo.

La competente Commissione ha addotto che tale sottoscrizione apposta sulla documentazione prodotta dalla L. non provenisse del legale rappresentante legale per circostanza che l’interessata non avrebbe fornito elementi di comparazione che comprovassero la sussistenza della qualifica di legale rappresentante in colei che aveva resa la sottoscrizione.

Tuttavia siffatta prova non doveva essere fornita dalla L., attesa la presunzione di provenienza della certificazione dal Presidente della società, quale legale rappresentante della stessa, ma avrebbe dovuto essere l’Amministrazione Sanitaria fornire elementi di comparazione atti a negare la qualifica di legale rappresentante in chi aveva resa la sottoscrizione, con la conseguenza che il documento di cui si discute deve ritenersi, a tutti gli effetti, sottoscritto proprio dal legale rappresentante della A.M. S.p.a. – V.C. (NA).

Infatti, anche se effettivamente la sottoscrizione del documento non fosse proveniente dal legale rappresentante della società, tenuto conto della struttura e delle caratteristiche complessive del documento, in quanto sottoscritto da soggetto pur non espressamente qualificatosi quale legale rappresentante (dott. ssa M.M.) su carta intestata della società nonché dal collaboratore del direttore amministrativo della medesima società ed al di sotto del regolare timbro recante la dicitura "A.M. S.p.a.", opererebbe pursempre una presunzione di provenienza dell’atto dalla persona fisica munita di potere rappresentativo.

In ogni caso adeguati elementi di comparazione li ha forniti la ricorrente versando in originale agli atti del giudizio altro certificato rilasciato dall’A.M. S.p.a. – V.C. in data 4.3.2010 dal quale può evincersi, oltre il medesimo contenuto di cui al documento allegato alla domanda di assegnazione dei turni, anche la sottoscrizione proveniente dal Presidente della società dott. ssa M.M., identica a quella resa in calce al certificato allegato dalla Consiglio alla domanda di partecipazione.

10. D’altronde conferma del vano tentativo di dimostrare la mancata provenienza della certificazione dal legale rappresentante della società la offre la successiva nota prot. n. 5633 del 22.2.2010 in epigrafe con cui il Comitato Zonale ex art. 11 – a riscontro di precisa richiesta di chiarimenti scritti della L. del 4.2.2010 – aveva ritenuto che la documentazione allegata fosse "priva dei requisiti previsti dall’Avviso di pubblicazione ovvero che la stessa non sia stata prodotta a firma del legale rappresentante dell’Ente", in tal modo introducendosi, nella consapevolezza di non essere riusciti a dare la prova dalla mancata provenienza della sottoscrizione dal legale rappresentante dell’ente, elementi di perplessità e di ambiguità nella motivazione posta a base dell’esclusione.

Al riguardo – come fondatamente dedotto dalla ricorrente nella seconda censura – rendendo imperscrutabile l’iter logicogiuridico seguito dall’Amministrazione non riesce a comprendersi se la predetta esclusione è stata disposta per motivi sostanziali (mancanza dei requisiti previsti dall’Avviso di pubblicazione) o formali (sottoscrizione non proveniente dal legale rappresentante dell’ente).

10.1. In proposito la difesa dell’A.S.L. Napoli 1 Centro nella memoria integrativa depositata in data 8.3.2011 rappresenta di aver trasmesso l’ordinanza n. 1540 del 15 luglio 2010 e quella n. 5276 del 19 novembre 2010 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato di rigetto dell’appello cautelare al Comitato Zonale ex art. 11 che, a sua volta riconvocava la Commissione ex art. 22, comma 4, del contratto di categoria, per verificare l’esistenza del secondo requisito previsto dall’Avviso costituito dalla "Documentata esperienza conseguita dopo il titolo di specializzazione almeno biennale nell’ambito delle strutture di salute mentale, in particolare nella gestione e nel trattamento integrato del paziente grave" dal momento che il provvedimento impugnato aveva escluso il sanitario per l’assenza del primo requisito, cioè che le attestazioni sulle particolari capacità professionali fossero rilasciate dai legali rappresentanti dell’Ente e non per mancanza del secondo requisito. In particolare asserisce che il contenuto del documento nuovo proveniente dalla Casa di Cura A.M.V. – S.p.a. V.C., rilasciato in data 4 marzo 2010, pochi giorni prima del deposito del ricorso, e prodotto come una sorta di inammissibile "sanatoria", della firma e della qualità del legale rappresentante della struttura, del precedente documento, rilasciato dalla medesima struttura, che il sanitario aveva allegato alla domanda di assegnazione delle ore di psicoterapia non attesterebbe il possesso delle competenze professionali richieste dall’Avviso Pubblico; a tale ultimo riguardo la Commissione ex art. 22, comma 4, del contratto di categoria avrebbe ritenuto che il documento rilasciato dalla V.C. non avrebbe specificato le competenze specialistiche richieste dal bando e, nel caso della L., dalla documentazione allegata alla domanda di assegnazione dei turni vacanti di psicoterapia risulterebbe insussistente la documentata esperienza, almeno biennale, nella gestione e nel trattamento integrato del paziente grave che l’A.S.L. NA 1 Centro avrebbe espressamente richiesto per la pubblicazione di 240 ore di Psicologia.

10.2. L’eccezione sollevata dall’Azienda resistente rappresenta un evidente inammissibile tentativo di integrare la motivazione del provvedimento di esclusione introducendo un elemento ostativo mai contestato dal Comitato Zonale e dalla Commissione ex art. 9 D.P.R. n. 271/2000, comma 2.

Infatti la motivazione della mancata assegnazione dei turni di specialistica ambulatoriale in favore della L. era e resta quella formalizzata con la nota prot. n. 5633 del 22.2.2010, con cui il Comitato Zonale Art. 11 – Specialistica Ambulatoriale di Napoli, in persona del Presidente e del Segretario che lo sottoscrivevano, comunicava che: "La Commissione art. 9 D.P.R. 271/2000, comma 2, come confermato dall’art. 22, comma 4, Accordo Collettivo Nazionale, ha ritenuto che la documentazione allegata alla domanda di partecipazione ai turni vacanti del4° trimestre 2009 per la branca Psicoterapia, fosse priva dei requisiti richiesti dall’Avviso di pubblicazione ovvero che la stessa non sia stata prodotta a firma del legale rappresentante dell’Ente".

Nota il Collegio che la messa in discussione nella L. delle competenze specialistiche richieste dal bando consegue ad lettura disgiunta (resa possibile dall’uso congiunzione disgiuntiva "o") della frase "fosse priva dei requisiti richiesti dall’Avviso di pubblicazione ovvero che la stessa non sia stata prodotta a firma del legale rappresentante dell’Ente", posta a fondamento della disposta esclusione, mentre appare evidente che la seconda parte del periodo deve intendersi meramente esplicativa della prima e con quest’ultima deve essere letta in stretta continuità logica, nel senso che la mancanza dei requisiti richiesti dall’Avviso di pubblicazione non può che rinvenirsi unicamente nella circostanza che la documentazione allegata non era stata prodotta a firma del legale rappresentante dell’Ente, così come richiesto dal predetto Avviso, ossia che i requisiti richiesti dall’Avviso di pubblicazione mancavano unicamente in quanto la documentazione allegata non era stata prodotta a firma del legale rappresentante dell’Ente.

Inoltre (appena è il caso di aggiungere) qualora l’Amministrazione procedente avesse avuto dubbi sull’autenticità della sottoscrizione, in quanto proveniente da soggetti indebitamente qualificatisi investiti della rappresentanza legale della società, avrebbe dovuto proporre querela per falsità materiale in scrittura privata stante la provenienza della certificazione.

11. Relativamente al documento prot. 1059 del 6.7.2009 dell’A.S.L. Caserta (ex A.S.L. CE 2) Dipartimento Aziendale per la Tutela della Salute Mentale – Unità Operativa per la Salute Mentale di Santa Maria C.V., esso risulta avere ad oggetto "attestazione" ed è sottoscritto dal responsabile della U.O.S.M. 21, dott. Gaetano Mattia che risulta preposto – giusta la previsione di cui all’art. 15, comma 6, D.L. vo n. 502/1992 – a funzioni di direzione e organizzazione della struttura, connaturate alle quali si rivela la capacità di attestare che un certo lavoratore abbia svolto una determinata attività nell’ambito della Unità Operativa, non potendosi pretendere che ad una tale incombenza attenda, volta per volta, il Direttore Generale dell’A.S.L.

11.1. Analoghe considerazioni valgono per l’atto di conferimento di incarico provvisorio, relativamente al periodo 13.10.2008 fino al 31.12.2008, per la branca di psicoterapia presso il Dipartimento di Salute Mentale A.S.L. NA 4, prot. 767 dell’1.10.2008, sottoscritto dal Direttore del predetto Dipartimento dott. Paudice; in tali casi, trattandosi di attestazioni provenienti da pubblici ufficiali, la loro autenticità può essere smentita solo previa presentazione di querela di falso.

12. Nella fattispecie – come fondatamente dedotto da parte ricorrente – anche a voler considerare la documentazione irregolare o incompleta, stante la particolare utile collocazione della L. (al terzo posto) nella graduatoria vigente anno 2009, pubblicata sul B.U.R.C. n. 39 del 22 giugno 2009 per la branca psicoterapia ed, inoltre, che il nominativo della medesima non compariva nell’elenco degli aspiranti all’assegnazione dei turni, esclusi a vario titolo nell’albo del Comitato art. 11 di Napoli e sul sito internet specialistica, sarebbe stato, quantomeno, doveroso richiedere opportuna integrazione documentale o chiarimenti.

Per un principio generale discendente direttamente dall’art. 97 Cost., ai fini dell’accesso ad un pubblico impiego, il completamento della documentazione ed i chiarimenti circa il contenuto di documenti, certificati e dichiarazioni attinenti a condizioni di ammissibilità e requisiti di legittimazione rappresenta un atto dovuto, allorquando dai documenti già presentati appaia probabile che il concorrente abbia le qualità previste; e ciò in quanto, per una siffatta evenienza, non trattasi di consentire la produzione oltre i termini fissati nel bando o dall’avviso pubblico di selezione, di documenti tassativamente richiesti, ma di introdurre proprio elementi di chiarificazione in ordine al possesso di un determinato requisito, qualora tale possesso risulti implicitamente dagli altri documenti tempestivamente allegati alla manda (Cfr: C. di S., sez. VI, 26.5.1999, n. 668).

Ne deriva che l’Amministrazione, quando viene richiesta di adottare provvedimenti favorevoli all’istante sulla base della rappresentazione di presupposti (astrattamente idonei a consentire l’assunzione di quei provvedimenti) che, però, non risultano essere ancora definitivamente accertati al momento della domanda, ha il dovere di porre in essere tutti gli adempimenti istruttori, anche invitando il privato ad integrare la prova delle circostanze da lui assunte con la domanda iniziale, necessari a raggiungere, al momento dell’adozione del provvedimento finale la più fedele rappresentazione dei fatti che possono condurre ad accogliere o respingere la richiesta (Cfr.: C.d.S., Sez. V, 18.11.1997, n. 1324).

Tali principi sono stati recentemente ribaditi affermandosi che: " La presentazione, da parte del candidato, entro il termine perentorio previsto dal bando di concorso, di dichiarazioni, documentazione o certificazioni inidonee, ma tali da costituire un principio di prova relativo al possesso del requisito richiesto, costituisce una mera irregolarità documentale, come tal sempre sanabile ai sensi dell’art. 6, lett. b), L. 7 agosto 1990, n. 241, laddove è previsto che le dichiarazioni o istanze erronee o incomplete devono essere oggetto di richiesta di integrazione o sostituzione o rettifica, specie poi nel caso in cui l’errore è certamente addebitabile ad errori, incongruenze od opacità degli atti e dei comportamenti dell’Amministrazione. Ne deriva che, qualora gli elementi fossero incompleti, la Commissione deve provvedere al loro completamento in corso di istruttoria e richiedere all’interessato la verifica dell’indicazione fornita al riguardo, secondo quanto previsto nell’art. 6, comma 1, le.. b), L. n. 241 del 1990, volto a tutelare la buona fede e l’affidamento del cittadino attraverso la collaborazione dell’Amministrazione al compiuto svolgimento dell’istruttoria nel corso del procedimento " (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 4 dicembre 2009, n. 12533).

8.2. Nella fattispecie in esame sussiste, altresì, la violazione dell’obbligo di invitare l’interessata alla integrazione documentale ritenuta mancante, non risultando in tal caso integrati gli estremi di un leale sviluppo del procedimento, giacché non le è stato consentito di rendersi conto della necessità di attivarsi ai fini del completamento della domanda (Cfr: ex multis: T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, n. 5002/2001, Sez. I, n. 7214/2002, Sez. II, n. 2294/2003).

13. Tanto basta anche per disattendere l’eccezione sollevata dalla difesa di G.V. relativamente ad una inammissibile presunta integrazione postuma dei titoli valutabili in un concorso.

14. Fondata è anche l’ultima censura nella quale è dedotta la violazione dell’avviso di pubblicazione dei turni vacanti relativi al 4° trimestre 2009 prot. n. 3024 del 21.12.2009, quale lex specialis della procedura selettiva in parola, nella quale non è prevista quale causa di esclusione dalla selezione la circostanza che l’attestazione dell’esperienza conseguita dopo il titolo di specializzazione non provenisse dai "legali rappresentanti degli enti".

Secondo pacifica giurisprudenza il bando di concorso rappresenta la lex specialis di tutta la procedura concorsuale e riveste la funzione di costituire il principale punto di riferimento dell’azione amministrativa, nell’interesse pubblico alla speditezza, imparzialità e trasparenza. Tale situazione genera un sicuro affidamento nei partecipanti alla procedura che deve essere adeguatamente tutelato, con la conseguenza che i provvedimenti sfavorevoli per i partecipanti debbono basarsi su chiare ed univoche disposizioni del bando. (Cfr: C. di S., Sez. V 9.5.2000, n. 2651).

In ordine alla necessaria tassatività e tipicità della clausole del bando o dell’avviso pubblico con specifico riferimento alla materia concorsuale, in giurisprudenza si afferma che: " In tema di autocertificazione, non può disporsi la esclusione da un concorso pubblico per omissioni non indicate tassativamente nel bando quali cause di esclusione " (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 13 dicembre 2006, n. 4344 e, con più generico riferimento a gare o concorsi pubblici, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 24 ottobre 2007, n. 9955).

15. In definitiva il ricorso è fondato e deve essere accolto con il conseguente annullamento degli atti impugnati e con salvezza per quelli ulteriori.

16. Le spese seguono la soccombenza e vengono complessivamente liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 2134/2010 R.G.) proposto da L.A., così dispone:

a) lo accoglie e, per l’effetto, annulla, così come in motivazione descritto, gli atti in epigrafe indicati, e con salvezza per gli ulteriori provvedimenti amministrativi;

b) condanna le intimate Amministrazioni, in solido fra loro, al pagamento in favore della ricorrente delle spese giudiziali, complessivamente quantificate in euro 2000,00 (duemila) oltre, al pagamento del contributo unificato da porsi ad esclusivo carico delle predette Amministrazioni.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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