T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 10-05-2011, n. 2592 Enti locali Provvedimenti contingibili ed urgenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nnaio 2010 di questa Sezione;
Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame – notificato il 20.11.2009 e depositato il 17.12.2009 – la società B.E. di B.S. e C s.n.c., in persona del legale rappresentante, B.S., ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, l’ordinanza del Sindaco di Napoli n. 933- n. prot. 2106 del 31 agosto 2009 – emessa il 3 settembre 2009 notificata il giorno 24 settembre 2009, in epigrafe con la quale:

"- premesso che nel corso di una vasta campagna di indagini finalizzate all’individuazione di scarichi fecali nell’alveo naturale denominato "Alveo di San Rocco" deputato a ricevere esclusivamente acque meteoriche, fu rinvenuta la presenza di un manufatto non censito, di proprietà privata realizzato con differenti modalità costruttive a seconda dell’anno di costruzione e con differenti sezioni che determinano un diverso flusso della corrente idraulica, che si sviluppa per una lunghezza stimata in circa ml. 920 e posizionato ad una quota di – 20metri, con inizio da Viale Colli Aminei fino ad arrivare al citato Alveo S. Rocco ed adibito a scarichi fognari a servizio di diversi stabili di Via Nicolardi,

– visto che è stato rilevato che i fabbricati ivi realizzati immettono direttamente in detto manufatto sia gli scarichi "fecali" che quelli "meteorici", con modalità non conformi a quanto previsto per legge in merito;

– che, allo stato, sono stati individuati 10 pozzi di immissione o ispettivi dissestati, nei quali vengono immessi i reflui domestici e meteorici dei seguenti condomini (………);

– che, da specifico sopralluogo, è stato rilevato che i Condomini di Viale Colli Aminei n. 68 (lotto A sc A e B; e lotto B sc. C e D) compreso i locali che risultano sottoposti al piano stradale di Viale Colli Aminei, scaricano i propri reflui nel manufatto fognario di Viale Colli Aminei, mentre sulle aree di pertinenza della Società B.E. di B.S. e C s.n.c. e della proprietà L.P.M. con ingresso da Via Nicolardi 16, risultano installate griglie per la captazione delle acque meteoriche che convogliano i propri scarichi nel manufatto oggetto degli accertamenti; si è riscontrato, inoltre, che sull’area di proprietà L.P.M. è presente una vasca di accumulo anch’essa collegata al predetto manufatto che ha recapito nell’Alveo San Rocco";

Rilevato da sopralluoghi eseguiti in data 13 marzo7 aprile13 giugno 2008 è stato appurato quanto segue:

– dissesti diffusi lungo tutto lo sviluppo del manufatto che compromettono sia la funzionalità del medesimo che la sicurezza dei luoghi (…….), in altre parti sono presenti quadri fessurativo che rappresentano indubbi segnali di dissesti che potrebbero nel futuro interessare anche i sovrastanti fabbricati; i pozzi individuati presentano problematiche di non perfetta verticalità,imputabile ad una non corretta esecuzione dell’opera, ovvero, cosa più probabile, ad una presenza di movimenti differenziali che interessano un volume significativo dei terreni che ospitano le opere (…….)"

Considerato che, pertanto, è necessario:

– inibire l’uso delle aree prossime ai pozzi individuati e ripristinare le condizioni staticofunzionali dei medesimi:

– adeguare le immissioni dei soli scarichi di acque meteoriche;

– dismettere totalmente gli scarichi domestici dal manufatto individuato che dovranno essere convogliati nella fogna comunale sita nel tratto a monte di Via Nicolardi ovvero in vasche a perfetta tenuta a svuotamento periodico;

– ripristinare totalmente le condizioni staticofunzionali del manufatto privato oggetto della presente relazione adibito impropriamente a fogna" ordinava a B.S., nella predetta qualità, di:

"- ripristinare totalmente, ad horas, le condizioni staticofunzionali del manufatto privato oggetto della presente ingiunzione, utilizzato dalla Società in parola per convogliare e smaltire solo scarichi di acque meteoriche;

– inibire l’uso delle aree prossime ai pozzi individuati le condizioni e ripristinare statico- funzionali dei medesimi;

– effettuare tutte le verifiche tecniche e le opere di assicurazione strettamente necessarie, esibendo nel termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente ordinanza, certificato unico, a firma di un tecnico abilitato, iscritto all’Albo Professionale, dal quale dovrà risultare che, a seguito delle verifiche effettuate e dei lavori eseguiti, è stato ottemperato a quanto ingiunto ed eliminato ogni pericolo per la incolumità delle persone, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nei confronti dei terzi per quanto intimato con la presente ordinanza.

L’esecuzione di altre eventuali opere dovrà essere autorizzata previo richiesta e rilascio di apposita licenza di fognatura privata.

In caso di inottemperanza il contravventore sarà denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli artt. 650 e 677 del C.P., salvo ogni ulteriore provvedimento e sanzione di legge".

A sostegno del gravame, la società interessata ha dedotto le seguenti censure:

1) Violazione di legge (artt. 7 e ss. L.n. 241/1990; artt. 24 e 97 Cost.; art. 54 D.L. vo n. 267/2000) – Violazione del giusto procedimento, per mancato rispetto del contraddittorio – Eccesso di potere (per difetto di istruttorio ingiustizia manifesta, contraddittorietà, difetto dei presupposti di legge).

Al riguardo la società ricorrente si duole per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, doverosa anche in caso di ricorso all’ordinanza contingibile ed urgente, salvo la presenza di una ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, da debitamente esplicitarsi in specifica motivazione, mentre nell’impugnata ordinanza si riscontrerebbe una evidente discrasia logica tra quanto dedotto nella parte motiva e quanto ingiunto alla parte con uso improprio dello strumento legale da parte dell’Autorità procedente.

Nel caso di specie non sarebbero sussistite particolari esigenze di celerità del procedimento attesa l’insussistenza in concreto, del grave pericolo e danno imminente (come comprovato da ben due ordinanze sindacali di revoca in autotutela, di precedenti ordinanze adottate in un ampio arco di tempo e culminato con la notificazione dell’impugnata ordinanza, contestualmente a quella di revoca in autotutela sulla disamina delle medesime situazioni di fatto e di diritto).

Inoltre,stante la mancanza di un pericolo grave ed imminente, l’impugnato provvedimento,pur se adottato nella forma del atto contingibile ed urgente, si mostrerebbe più come deterrente nel caso in cui vi fossero immissioni nell’alveo san Rocco che finalizzato a fronteggiare una situazione di pericolo imminente od a scongiurare danni che potrebbero interessare le collettività.

2) Eccesso di potere per errore manifesto ed erronea valutazione dei fatti, illogicità e contraddittorietà manifesta, insussistenza dei presupposti, difetto di legittimazione passiva – Violazione e falsa ed erronea applicazione di legge – Violazione del principio di trasparenza e buona amministrazione.

Al riguardo parte ricorrente lamenta l’incoerenza, la contraddittorietà e l’illogicità dell’azione amministrativa comunale, atteso l’impugnata ordinanza sarebbe stata emanata nonostante, da verifiche di riscontro effettuate da personale tecnico del Servizio Progettazione Realizzazione e Manutenzione Fognature ed Impianti Idrici. sarebbe stato accertato che, effettivamente, sia il Condominio che la Società ricorrente,occupante i locali posti al piano terra del predetto Condominio, non immetterebbero alcun tipo di scarico nel manufatto fognario privato, procedendosi, per ben due volte, alla revoca di precedenti ordinanze dai medesimi presupposti e contenuti di quella in questa sede impugnata.

Si è costituito in giudizio anche il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli

Con ordinanza n. 116 del 14 gennaio 2010 è stata accolta l’istanza cautelare da questa Sezione.

Alla pubblica udienza del 24 marzo 2011 il ricorso è stato ritenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato in relazione alla seconda censura che assume carattere assorbente e nella quale è dedotto l’eccesso di potere sotto i profili dell’illogicità e contraddittorietà manifesta, insussistenza dei presupposti, difetto di legittimazione passiva, violazione del principio di trasparenza e buona amministrazione.

Onde rilevare gli elementi di contraddittorietà ed incoerenza presenti nell’azione amministrativa straordinaria in concreto posta in essere, nel caso di specie, dal Comune di Napoli nell’ambito della vasta campagna di indagine finalizzate all’individuazione di scarichi fecali nell’alveo naturale denominato "Alveo San Rocco", deputato a ricevere esclusivamente acque meteroriche e nel quale, tra l’altro, vengono recapitati i reflui provenienti da un manufatto sotto monitoraggio che si sviluppa per una lunghezza stimata di circa ml. 920 e posizionato ad una quota di 20 metri, con inizio da Viale Colli Aminei fino ad arrivare al citato Alveo, adibito a scarichi fognari a servizio di diversi stabili di Via Nicolardi, necessita esaminare brevemente in rigoroso ordine cronologico le varie ordinanze sindacali straordinarie contingibili ed urgenti – l’ultima delle quali n. 933 n. prot. 2106 del 31 agosto 2009 – emessa il 3 settembre 2009 e notificata il 24 settembre 2009, oggetto del presente giudizio – che si sono succedute nel tempo, nell’ambito della campagna di indagini finalizzate all’individuazione di scarichi fecali nell’alveo naturale denominato "Alveo San Rocco", destinato a ricevere esclusivamente acque meteoriche; tanto, non per sindacare la legittimità delle pregresse ordinanze (peraltro già annullate in autotutela dal Comune) ma per porre in evidenza gli elementi comuni ed, eventualmente, differenziali riscontrabili tra le varie ordinanze, onde verificare se ha ragion d’essere, sotto il profilo giuridicofattuale, l’adozione dell’ulteriore impugnata ordinanza n. 933/2009.

La prima ordinanza sindacale adottata ai sensi dell’art. 54 del D.L. vo n. 267/2000, n. 1127 reca la data dell’8 ottobre 2008, era stata notificata il giorno 23 successivo al Condominio di Viale Colli Aminei, n. 68 lotto A (scale A e B), nella persona del suo Amministratore e con essa si ingiungeva "il ripristino ad horas delle condizioni statico funzionali del manufatto privato adibito impropriamente a fogna, sostenendo la sussistenza in capo all’intimato di violazioni e condotte illecite inerenti lo scarico dei reflui domestici e fecali, in un collettore abusivo sfociante nell’Alveo San Rocco, deputato a ricevere solo acque pluviali".

La predetta ordinanza fu annullata in autotutela con provvedimento sindacale n. 117 del 16 febbraio 2009, notificata all’amministrazione condominiale il 25 febbraio 2009, dopo aver rilevato che "da verifiche di riscontro effettuate da personale tecnico del Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Fognature ed Impianti Idrici il 15.1.2009 si è accertato che effettivamente il Condominio non immette alcun tipo di scarico nel manufatto fognario in argomento indicato in premessa".

Il suddetto atto di autotutela determinava l’improcedibilità – dichiarata con sentenza del T.A.R. Campania n. 1350 del 9 marzo 2009 – del ricorso proposto avverso la predetta ordinanza dal Condominio (ivi compreso l’attuale società ricorrente, quale condomina del predetto stabile).

Successivamente il Comune di Napoli notificava una seconda ordinanza sindacale, la n. 118 del 16 febbraio 2009, n. prot. 0359 del 30 gennaio 2009, sull’erroneo presupposto che B.S. fosse personalmente proprietario degli immobili sottostanti il condominio di Viale Colli Aminei, n. 68 (lotto A, sc. A e B), e, poi, ancora una terza ordinanza, la n. 526 del 14 maggio 2009 (prot. 1266 del 5 maggio 2009), questa volta (sia pure in parte) correttamente notificata a B.S., nella qualità di amministratore unico della B.E. di B.S. e C. S.n.c., avente sempre ad oggetto la campagna di indagini finalizzate all’individuazione di scarichi fecali nell’alveo naturale denominato "Alveo San Rocco", "deputato a ricevere esclusivamente acque meteoriche".

In tale sede la P.A. asseriva che: "da sopralluogo effettuato è stato rilevato che i Condomini di Viale Colli Aminei n. 68 (lotto A sc. A e B, e lotto B sc. C. e D., compreso i locali che risultano sottoposti al piano stradale di Viale Colli Aminei scaricano i propri reflui nel manufatto fognario di Viale Colli Aminei, mentre sulle aree di pertinenza di proprietà B.- L.P. con ingresso da Via Nicolardi, n. 16 risultano installate griglie per la captazione di acque meteroriche che convogliano i propri scarichi nel manufatto oggetto degli accertamenti", da ciò facendone derivare la necessità di:

"- adeguare le immissioni dei soli scarichi di acque meteoriche;

– dismettere totalmente gli scarichi domestici dal manufatto individuato, che dovranno essere convogliate nella fogna comunale sita nel tratto a monte di Via Nicolardi ovvero in vasche a perfetta tenuta a svuotamento periodico;

– ripristinare totalmente le condizioni staticofunzionali del manufatto privato oggetto della presente relazione adibito impropriamente a fogna". Già a tal punto l’azione amministrativa comunale è tale da rivelare elementi di intrinseca contraddizione ed incoerenza logica atteso che, mentre nella parte motiva della ordinanza in parola si asserisce che "i Condomini di Viale Colli Aminei n. 68 (lotta A sc. A e B, e lotto B sc. C. e D.), compreso i locali che risultano sottoposti al piano stradale di Viale Colli Aminei scaricano i propri reflui nel manufatto fognario di Viale Colli Aminei",

e le griglie posizionate nell’area di pertinenza di proprietà B.- L.P. con ingresso da Via Nicolardi, n. 16 captano acque meteroriche che convogliano i propri scarichi nel manufatto oggetto degli accertamenti, nella parte dispositiva si ingiunge alla B.E. di B.S. e C. s.n.c. "di adeguare le immissioni dei soli scarichi di acque meteoriche e la dismissione totale degli scarichi domestici dal manufatto individuato, che dovranno essere convogliate nella fogna comunale sita nel tratto a monte di Via Nicolardi, nonché di ripristinare totalmente le condizioni staticofunzionali del manufatto privato oggetto della presente relazione adibito impropriamente a fogna".

Il Comune, in accoglimento di specifica istanza della predetta società, revocava in autotutela totale ed immediata anche l’ordinanza n. 526 del 14 maggio 2009, con provvedimento a firma congiunta del Sindaco e dei Dirigenti Panelli e Lombardi, n. 897 del 13 agosto 2009, sull’implicito presupposto dell’estraneità o, comunque, della mancanza di ogni coinvolgimento della società rispetto alle condotte a lei contestate.

Tale convincimento è avvalorato dalla parte motiva della disposta revoca nella quale, premesso che i fabbricati ivi realizzati immettono direttamente nel manufatto oggetto degli accertamenti, si rappresenta che: "Da specifico sopralluogo è stato rilevato che i Condomini di Viale Colli Aminei n. 68 (lotto A sc. A e B; e lotto B sc. C e D) compreso i locali che risultano sottoposti al piano stradale di Viale Colli Aminei, scaricano i propri reflui nel manufatto fognario di Viale Colli Aminei, mentre sulle aree di pertinenza della Società B.E. di B.S. e C s.n.c. e della proprietà LA Porta Maria con ingresso da Via Nicolardi 16, risultano installate griglie per la captazione delle acque meteoriche che convogliano i propri scarichi nel manufatto oggetto degli accertamenti; si è riscontrato, inoltre, che, sull’area di proprietà L.P.M., è presente una vasca di accumulo anch’essa collegata al predetto manufatto che ha recapito nell’Alveo San Rocco".

Poi in palese contrasto con quanto appena provveduto il Comune notificava alla predetta società una nuova ordinanza n. 933 del 3 settembre 2009 – oggetto della presente impugnativa – con cui in buona sostanza si ripropone la medesima ingiunzione annullata pochi giorni prima.

Orbene, escluso da tutte le ordinanze adottate (ad iniziare da quella che aveva come destinatario in maniera indistinta il Condominio di Viale Colli Aminei, n. 68, ivi compresi, quindi, i locali sottoposti al piano stradale di Viale Colli Aminei, occupati dalla società ricorrente), che i condomini di Viale Colli Aminei, n. 68 scaricano i propri reflui domestici (non nell’Alveo di S. Rocco, ma) nel manufatto fognario di Viale Colli Aminei (come è dato riscontrare dai presupposti e dai contenuti ingiunti delle varie ordinanze), unico elemento di anomalia riscontrato nel deflusso fognario del predetto Condominio è individuato, sia nell’ordinanza n. 526 prot. 1266 del 5 maggio 2009 che in quella oggetto del presente gravame, nella circostanza che: "mentre le griglie posizionate nell’area di pertinenza di proprietà B.- L.P. con ingresso da Via Nicolardi, n. 16 captano acque meteoriche che convogliano i propri scarichi nel manufatto oggetto degli accertamenti, sulle aree di pertinenza della società B.E. di B.S. e C. s.n.c. e della proprietà L.P.M. con ingresso da Via Nicolardi, n. 16, risultano installate griglie per la captazione di acque meteoriche che convogliano i propri scarichi nel manufatto oggetto degli accertamenti; si è riscontrato, inoltre, che sull’area di proprietà di L.P.M. è presente una vasca di accumulo anch’essa collegata al predetto manufatto che ha recapito nell’Alveo S. Rocco", in tal modo ipotizzandosi che nella predetta vasca di accumulo, per il tramite del manufatto, verrebbero recapitati nel predetto Alveo reflui non propriamente meteorici.

Tuttavia, nonostante la sussistenza dei medesimi rilievi fattuali e nonostante l’odierna ricorrente, prima dell’emanazione dell’impugnata ordinanza, si fosse resa parte attiva invitando, con fax del 24.7.2009, gli addetti al Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Fognature ed Impianti Idrici IV Direzione Centrale LL.PP. ad effettuare un opportuno sopralluogo ricognitivo che la P.A. riteneva di non accogliere (fax di rifiuto del 31.7.2009), mentre l’ordinanza n. 526 del 14 maggio 2009 (prot. 1266 del 5 maggio 2009) è stata revocata in autotutela con ordinanza sindacale n. 897 del 13 agosto 2009 prot. 1946 del 23 luglio 2009, non altrettanto è avvenuto per l’ordinanza oggetto della presente impugnativa.

Orbene, con riferimento a quanto contestato dal Comune alla società ricorrente relativamente alle griglie di captazione posizionate sull’area pertinenziale e le vasche di accumulo che potrebbero convogliare attraverso il manufatto privato reflui non meteorici verso l’Alveo di San Rocco, gli accertamenti dei tecnici comunali che hanno condotto per ben due volte alla revoca delle precedenti ordinanze ed, in particolare, l’accertamento di cui si riferisce nella citata ordinanza di revoca in autotutela n. 897/2009 evidenziavano che: "da verifiche effettuate da personale tecnico del Servizio Progettazione, Realizzazione, Manutenzione Fognature ed Impianti idrici il 15.1.2009 si è accertato che effettivamente i locali sottostanti il condominio di Viali Colli Aminei,n. 68, lotto A scale A e B, ma con ingresso da Via Nicolardi, n. 16, occupati dalla società B.E. di B.S. e C. s.n.c. scaricano i propri reflui nel manufatti fognario di Viale Colli Aminei, mentre nel manufatto fognario oggetto degli accertamenti e con recapito nell’Alveo di S. Rocco vengono convogliare solo le acque di pioggia, captate dalle griglie poste sull’area esterna di pertinenza della società B.E. di B.S. e C. s.n.c.".

Dalla sequenza cronologica delle attività istruttorie antecedenti l’atto impugnato, che hanno condotto alle successione delle varie ordinanze sindacali (ivi compresa quella di revoca in autotutela), può agevolmente percepirsi la complessità e la contraddittorietà dell”iter procedimentale della P.A., durato un ampio arco di tempo e culminato, da ultimo, con la notificazione dell’impugnata ordinanza, contestualmente a quella di revoca in autotutela in relazione alle medesime situazioni di fatto e di diritto.

Inoltre nel ricorso si dà adeguatamente conto, allegando la relativa documentazione, dei rinnovati accertamenti tecnici eseguiti su incarico della società ricorrente comprovanti l’insussistenza dei fatti a lei contestati e l’inesistenza di una concreta ed attuale situazione di pericolo per la salute pubblica.

A seguito di incarico conferito ad architetto iscritto all’Albo degli Architetti di Napoli e Provincia ed alla ditta Maya s.r.l. Servizi Ecologici per l’espletamento delle operazioni relative alla individuazione e ricostruzione del sistema idraulico di smaltimento di tutti i reflui, fecali, domestici, pluviali, ecc., inerenti gli immobili e pertinenti aree esterne di proprietà della committente, tra cui la rampa d’ingresso di Via Nicolardi, n. 16, i box ad essa sottoposti, ed il vialetto d’accesso, gravati da servitù contrattuali, sia di passaggio che di condutture e fognarie, in favore dei Condomini di Viali Colli Aminei 68 lotti A e B, e degli immobili, confinanti ed interclusi, appartenenti a terzi proprietari, in contraddittorio dei tecnici di parte, si è accertato che:

– da prove eseguite con liquido di contrasto gli scarichi di acqua bianca e nera dei servizi insistenti nella proprietà della B.E. di B.S. s.n.c. e C confluiscono tutti nella fogna comunale di Viale Colli Aminei;

– esistono al confine tra la proprietà B.E. di B.S. e C. s.n.c. e la proprietà L.P.M. (ex Pappagallo) n. 2 manufatti preesistenti all’acquisto della suddetta proprietà da parte della citata società, di cui il primo consiste in una vasca di accumulo ed il secondo consiste in un pozzo di ispezione, che non appartiene, né è utilizzato dalla società ricorrente, all’interno dei quali, come accertato con la video ispezione, non confluisce alcun tipo di refluo proveniente dai locali o aree della citata società;

– che, come è possibile notare da alcuni fotogrammi scattati durante la video ispezione, il suddetti pozzo che la P.A. non contesta nell’impugnata ordinanza, in quanto non appartenente alla che, come accertato, nulla sversa in esso, sembrerebbe, allo stato, non dissestato o fessurato ed in perfetta verticalità;

– nella predetta vasca di accumulo sono stati individuati ben 4 scarichi, estranei alla citata proprietaria, abusivi e di non identificata provenienza, ed un collettore di collegamento al pozzetto di ispezione adiacente, che, in caso di "troppo pieno", scarica i liquami nel condotto destinati alla sola raccolta di acque meteoriche;

– da prove effettuate, sulle griglie per la raccolta di acqua piovana insistenti nella proprietà B.E. di B.S. e C. s.n.c. è accertato che esse defluiscono nell’alveo di San Rocco, a ciò deputato, come precisato in ordinanza;

– nel sopralluogo effettuato si è appurato che anche i box, insistenti sul vialetto in questione e sotto la rampa di accesso, di proprietà della B.E. sono privi di qualunque impianto di scarico di acqua o liquami di qualsiasi tipo e sono tutti adibiti ad autorimessa o deposito dei locatari, che ne hanno consentito l’ispezione.

Peraltro detto ulteriore accertamento, eseguito dall’Arch. Arpaia e dalla Ditta di servizi ecologici Maya s.r.l. trova riscontro nelle conformi conclusioni della Tecno In e dall’ing. Riboldi, per il condominio di Viale Colli Aminei, n. 68, Lotti A e B, e condivise dalla stessa P.A. con le intervenute revoche in favore dei citati condomini ed in favore della medesima società ricorrente.

La Sezione, con ordinanza n. 116 del 14 gennaio 2010, nel riservare positiva valutazione all’istanza cautelare, sospendeva l’efficacia del provvedimento impugnato "fino all’adozione di un nuovo provvedimento contenente comprovate controdeduzioni, in fatto, alla documentazione tecnica depositata col ricorso" che allo stato non risulta essere stato adottato.

Il sollecito di siffatta attività procedimentale appariva giustificato in quanto – come rappresentato nella memoria difensiva comunale, depositata il 13.1.2010 – il Comune aveva rilevato che, a seguito dei riscontri effettuati a fronte dell’accertamento tecnico di parte, presentato dai ricorrenti Condomini per l’annullamento dell’ordinanza sindacale progressivo annuale n. 1127 dell’8.10.2008, si era preso atto che, effettivamente, il Condominio di Viale Colli Aminei n. 68 non scaricava i propri reflui nel manufatto fognario oggetto degli accertamenti, e la revoca riguardava anche gli scarichi fognari prodotti dai locali della B.E. di B.S. e C. s.n.c., ma, tuttavia, non quelli delle griglie poste sulle aree retrostanti il condominio e con ingresso da Via Nicolardi, n. 16, così come espressamente precisato nella relazione di consulenza tecnica presentata dal condominio de quo; aree che sarebbero state dichiarate dagli stessi ricorrenti non ricadenti tra quelle di pertinenza dei condomini e di esclusiva pertinenza della B.E. e La Porta (tant’è che per l’accesso a tali aree per gli accertamenti di cui all’allegato 7 furono inoltrate formali e specifiche richieste di accesso). E’ importante rilevare – prosegue la difesa comunale – che tali griglie convogliano le acque captate nel manufatto fognario con recapito nell’Alveo di San Rocco, oggetto delle Ordinanze Sindacali, mentre i restanti scarichi fognari degli immobili di proprietà della B.E. e dei Condomini di Viale Colli Aminei non erano stati oggetto di alcun provvedimento, per cui la revoca dell’ordinanza sindacale progressivo annuale n. 1127 del 1810.2008 non può ritenersi estesa anche alle griglie site nell’area posteriore del fabbricato, in quanto tali griglie convogliano le acque captate – acque piovane – nel manufatto fognario di proprietà non comunale con recapito nell’Alveo di San Rocco.

Inoltre è opportuno precisare che l’ordinanza impugnata non riguarda il tipo di scarico prodotto – trattasi, infatti, di acque pluviali e l’Alveo di S. Rocco è destinato ad accogliere proprio tale tipo di acque – bensì viene contestato il fatto che, per raggiungere tale alveo venga utilizzato, sia dal ricorrente che da altri, il manufatto fognario di proprietà non comunale che, in base alle verifiche eseguite, è stato valutato in pessimo stato conservativo, con dissesti che compromettono sia la funzionalità del medesimo che la sicurezza dei luoghi, così come chiarito nell’ordinanza impugnata.

In buona sostanza, circoscritta, in tal modo, la materia del contendere, la Sezione riteneva necessario che il Comune di Napoli, a fronte delle documentate allegazioni della società ricorrente, qualora ritenesse indispensabile ingiungerle nuovi ordini, adottasse un nuovo provvedimento che eventualmente modificasse nei contenuti gli obblighi e gli interventi contemplati nell’impugnata ordinanza, indicando, ancor prima, con la dovuta perizia tecnica ed in dettaglio, gli interventi a farsi, effettuando, per il tramite dei propri tecnici, un nuovo ed immediato sopralluogo al fine di verificare non solo l’attendibilità di quanto dedotto dalla società ricorrente, ma anche e soprattutto di individuare una volta per tutti i veri responsabili di quanto contestato.

Tuttavia, né il Ministero dell’Interno (unico Ente che nel termine di 40 giorni antecedenti l’udienza abbia prodotto documentazione unitamente alla propria memoria), né il Comune di Napoli che ha depositato, tardivamente, allegati il 21.2.2011, hanno prodotto provvedimenti dal contenuto precisato nell’ordinanza collegiale di accoglimento dell’istanza di sospensiva.

Insomma, da quanto si è andato esponendo e salvo prova contraria da parte del Comune, in ogni caso supportata da rigorosi accertamenti tecnici svolti in contraddittorio con i tecnici delle parti, ma, allo stato, non offerta, v’è quanto basta per ritenere che dai locali e dall’area di pertinenza della ricorrente B.E. di B.S. e C. s.n.c. attraverso le griglie posizionate sulla predetta area, transitando per il manufatto privato, non vengono recapitati nell’Alveo San Rocco reflui diversi da quelli meteorici con totale dismissione di ogni scarico domestico.

E’ allora legittimo presumere che i reflui domestici che risultano impropriamente recapitati nell’Alveo San Rocco hanno cause e provenienza diversa da quella ipotizzata dall’Amministrazione Comunale e, probabilmente, di non facile individuazione; ma allora, in tale situazione, è evidente che il Comune di Napoli, in mancanza di rigorosi riscontri tecnici non può per le difficoltà di individuare la causa e le responsabilità per l’inquinamento e l’uso improprio dell’Alveo San Rocco mettere a regime un sistema di ordinanze contingibili ed urgenti nei confronti di un soggetto del quale non è provato il coinvolgimento nell’uso improprio del predetto Alveo.

Inoltre, nella vicenda in esame, l’Amministrazione, ha ritenuto che l’adozione di svariate ordinanze straordinarie nei confronti prima del Condomini di Viale Colli Aminei n. 68 (lotto A sc. A e B, e lotto B sc. C. e D.) e, poi, unicamente nei confronti della società ricorrente che occupa i locali sottostanti del Condominio de quo, rappresentasse mezzo idoneo a salvaguardare la salute e l’incolumità pubblica posta a repentaglio dallo scarico di ogni genere di reflui nell’Alveo di San Rocco, naturalmente deputato riceve solo acque meteoriche.

Per perseguire la predetta finalità, ha utilizzato degli strumenti, quali le ordinanze contingibili ed urgenti, per loro intrinseca natura, inidonee ad addivenire ad una definitiva soluzione della problematica, finendo in tal modo con l istituzionalizzare uno strumento inidoneo a rimediare a situazioni prevedibili e tutt’altro che eccezionali, da fronteggiarsi unicamente con interventi strutturali e non contingenti, ma destinati a protrarsi nel tempo, con il risultato di rinviare sine die la definitiva soluzione della complessa problematica sottesa all’Alveo di San Rocco.

La giurisprudenza amministrativa formatasi relativamente all’art. 54 del D.L.vo n. 267/2000 esclude la possibilità di emettere ordinanze contingibili ed urgenti ogni qual volta il provvedimento, in relazione al suo scopo debba rivestire il carattere di continuità e stabilità di effetti (Cfr: T.A.R. Abruzzo, Pescara 24.5.2002, n. 513).

In tale situazione ne consegue altresì il difetto di legittimazione passiva della società ricorrente a divenire destinataria dell’ordinanza impugnata, la quale deve ritenersi estranea ai fatti contestati ed alla paventata situazione di imminente pericolo,che, peraltro, non è stata rigorosamente e concretamente accertata,anche sotto il profilo del nesso causale.

In definitiva, ogni altra censura assorbita, il ricorso è fondato e deve essere accolto con il conseguente annullamento dell’impugnata ordinanza e con salvezza per le ulteriori determinazioni amministrative in ogni caso preceduti da rigoroso accertamenti tecnici svolti in contraddittorio delle parti.

Il Collegio deve pronunciarsi anche sulla domanda di risarcimento danno ed al rimborso delle spese per le attività peritali, tecniche e legali sostenute dalla ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. del Comune di Napoli temerariamente resistente in giudizio.

La domanda è infondata.

Invero l’impegno profuso dal Comune di Napoli nell’ambito della vasta campagna di indagini finalizzate all’individuazione di scarichi fecali nell’alveo naturale denominato "Alveo di San Rocco" deputato a ricevere esclusivamente acque meteoriche e l’oggettiva difficoltà di individuare gli effettivi responsabili escludono senz’altro la sussistenza di una colpa grave nell’adozione da parte del citato Comune delle svariate ordinanze nei confronti della società ricorrente.

Tale conclusione risulta vieppiù avvalorata dalla circostanza che per ben due volte, con la revoca di precedenti ordinanze ha con buon senso e ragionevolezza preso atto dell’erroneità degli accertamenti effettuati nell’ambito della complessa attività amministrativa che stava doverosamente conducendo per individuare le cause e gli eventuali soggetti responsabili dell’uso improprio dell’Alveo S. Rocco.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico del Comune di Napoli in quanto soccombente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso ed i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla l’ordinanza sindacale n. 933- n. prot. 2106 del 31 agosto 2009 – emessa il 3 settembre 2009, con salvezza per le ulteriori determinazioni amministrative;

2) respinge la domanda di risarcimento del danno

per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;

3) condanna il Comune di Napoli a pagare, in favore della società ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo complessivo si liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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