Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-01-2011) 06-05-2011, n. 17807 Chiusura ed avviso di chiusura delle indagini preliminari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza emessa nel corso della udienza dibattimentale in data 16 aprile 2010, il Tribunale di Tivoli disponeva la restituzione degli atti al P.M. previa declaratoria di nullità dell’avviso di conclusione delle indagini all’indagato notificato al difensore a mezzo fax non ravvisandosene i presupposti (urgenza e/o stato di detenzione dell’indagato). Propone ricorso avverso il detto provvedimento il Procuratore della Repubblica deducendo abnormità dell’atto, dal momento che non esiste nell’ordinamento processuale alcuna norma ostativa alla notificazione a mezzo telefax dell’avviso di conclusione delle indagini al difensore e soprattutto che non è necessario a tali fini il presupposto (ritenuto dal giudice ostativo in quanto mancante) dell’urgenza. Il ricorso è fondato.

Il tenore della norma processuale è assolutamente chiaro in merito alle condizioni richieste per farsi luogo alla ed. notificazione telematica ai difensori, non essendo richiesta l’adozione di specifico decreto motivato nè, meno che mai, situazioni – quali quelle prospettate dal Tribunale – di urgenza ed occorrendo invece, l’attestazione da parte dell’Ufficio che ha inviato l’atto, di avere trasmesso il testo originale: attestazione che, ove mancante, da comunque luogo ad una mera irregolarità e non ad una causa di nullità.

Ne deriva che il provvedimento – come quello in esame – con il quale il giudice del dibattimento, ritenuta la nullità della notificazione con il mezzo telematico dell’avviso di conclusione delle indagini, disponga la restituzione degli atti al P.M. deve qualificarsi come abnorme (in termini Cass. Sez. 5A 21.4.2006, Boldi, Rv. 234756).

Va, pertanto, disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con contestuale trasmissione degli atti al Tribunale di Tivoli per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Tivoli per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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