Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-02-2010) 06-05-2011, n. 17707

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 11.3.2008 la Corte di appello di Roma, in riforma (parziale) della sentenza del Tribunale di Roma del 17.10.2005, riteneva prescritto il reato di falso ed eliminava la relativa pene determinando la relativa pena per ricettazione in mesi otto di reclusione e gg. 15 di reclusione ed Euro 150,00.

L’imputato veniva sorpreso con un motorino di con numero di telaio e certificato di conformità contraffatti.

Ricorre l’imputato che con il primo motivo rileva che non si era dedotto il mancato interrogatorio dell’imputato sotto il profilo che si era scelto il rito abbreviato condizionato anche a questa escussione, ma si era lamentato il mancato interrogatorio dell’imputato richiesto dallo stesso, anche se tale richiesta non era stata verbalizzata.

Con il secondo motivo si allega la carenza motivazionale della sentenza impugnata: il dolo era stato ritenuto provato alla luce della contraffazione del numero del telaio e del certificato di conformità, ma si trattava di una circostanza non rilevabile da parte dell’imputato che era persona disattenta e non acculturato.

L’imputato aveva indicato il soggetto da cui aveva acquistato il ciclomotore e la cifra corrisposta.

Con un terzo motivo si deduce che i reati di falso prescritti erano in realtà due e non uno solo e che pertanto la detrazione della pena per la prescrizione di detti reati non era stata correttamente operata.

Con memoria depositata in data 21.1.2010 si richiede la prescrizione del reato alla luce di ordinanza di rimessione di questa Corte alla sezioni Unite sulla piena retroattività della "legge Cirielli" con l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione anche per i procedimenti già pendenti in appello al momento di entrata in vigore della nuova normativa più favorevole.
Motivi della decisione

Circa il primo motivo come risulta dallo stesso ricorso non esiste traccia documentale dell’allegata richiesta dell’imputato di essere sottoposto ad interrogatorio, nel processo di primo grado deciso con rito abbreviato. La precedente richiesta di abbreviato condizionato all’interrogatorio del ricorrente, ha già spiegato la Corte territoriale, non è stata poi condizionata al medesimo incombente dopo il rinvio con la nuova istanza. Circa il secondo motivo le censure sono puramente di merito: la Corte territoriale ha già ricordato che il ricorrente fu trovato in possesso di un ciclomotore con numero di telaio e certificato di conformità contraffatti. La tesi della buona fede del ricorrente è stata esclusa sulla base di tali elementi: la motivazione appare congrua e logicamente coerente e le censure, come detto, sono di mero fatto. Circa l’ultima doglianza emerge ex actis che il reato contestato di falso era uno solo e pertanto non si doveva in appello, dopo la dichiarazione di estinzione per prescrizione dello stesso, operare una doppia riduzione nella rideterminazione della pena.

Circa la doglianza di cui alla memoria dopo l’ordinanza di questa Corte prodotta con la detta memoria, le Sezioni unite hanno restituito il fascicolo ritenendo non pertinenti le osservazioni ivi svolte: il termine per l’applicabilità della nuova normativa sulla prescrizione introdotta con la cosiddetta "legge Crivelli" è stato fissato "nuovamente" dalla Corte costituzionale con la nota sentenza n. 393/2006 e pertanto, alla luce di tale decisione della Corte delle leggi, la detta normativa non si applica al caso in esame.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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