Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-08-2011, n. 17877 Opposizione all’esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per rigetto.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Terni il 23 febbraio 2009 ha respinto l’opposizione all’esecuzione proposta da D.L.R. contro l’atto di pignoramento presso terzi (l’INPS) notificato il 10 giugno 2005 ad istanza della SERIT Terni s.p.a., concessionaria del servizio nazionale di riscossione per la Provincia di Terni, con il quale atto era stato assoggettato a pignoramento presso l’INPS sede provinciale di Terni la somma di Euro 12.032,65, previa revoca dell’ordinanza di sospensione dell’esecuzione emessa il 17 ottobre 2005, oltre condanna alle spese di lite. Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il D.L., affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso la Equitalia Terni s.p.a., succeduta alla SERIT quale agente della riscossione per la Provincia di Terni.
Motivi della decisione

Al riguardo, il Collegio osserva quanto segue.

1. – Il tribunale ha motivato il rigetto della opposizione sulla base di due rationes decidendi.

Infatti, il giudice del merito ha sottolineato che le censure mosse dall’opponente si sarebbero dovuto azionare in sede di opposizione alla cartella esattoriale avanti al Giudice di pace, competente per le sanzioni amministrative erogate in tema di violazione delle norme del Codice della strada, come nella specie.

Non avendo il D.L. agito in tal senso la cartella è divenuta definitiva e ciò senza trascurare che le contestazioni circa la situazione sostanziale dovevano essere mosse contro l’ente creditore e non già ne confronti del concessionario.

La seconda argomentazione è nel senso che nel giudizio di opposizione possono essere dedotti solo fatti impeditivi e/o costitutivi, successivi alla formazione del titolo e non già fatti inerenti alla formazione del titolo stesso. Il ricorrente non censura affatto questo argomentare che risulta in linea con la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, in virtù della quale, stante il comb. disp. art. 205 C.d.S., comma 3 e L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, solo il giudice di pace ha competenza per materia sulle opposizioni alle sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada senza alcun limite di valore (Cass. n. 6463/11;

Cass. n. 4022/08).

Peraltro,il relativo quesito di diritto di cui al primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c.; della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6 comma 1; del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50 in relazione all’art. 360 c.p.c.p., n. 3) è assolutamente generico.

2.-Il secondo motivo (omessa motivazione circa un punto controverso e decisivo per la controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) è da rigettare, in quanto, come è noto, il termine di prescrizione, rivestendo la cartella esattoriale natura di titolo esecutivo, è decennale (Cass. n. 26161/06).

Comunque, anche la prescrizione doveva essere eccepita avanti al giudice competente (Cass. n. 24215/09).

Conclusivamente il ricorso va respinto , ma la particolare natura della controversa induce a ritenere che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *