Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
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Svolgimento del processo
1. La difesa di S.G. propone ricorso avverso l’ordinanza dell’11/11/2010 con la quale è stata respinta la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia in carcere con misura meno afflittiva.
Richiamate le indagini, fondate su intercettazioni e successivi pedinamenti, si contesta l’univocità degli indizi per la cripticità delle conversazioni, di cui ha dato atto lo stesso Tribunale nel provvedimento impugnato, e quindi si argomenta l’insussistenza dell’ipotesi di accusa, non potendo desumersi dagli elementi in atti nè la quantità dello stupefacente eventualmente in possesso del ricorrente, non riscontrato da sequestri, nè la sua finalizzazione alla cessione.
2. Si contesta la sussistenza di esigenze cautelari, non registrandosi precedenti specifici a carico dell’imputato, e ritenendo nel concreto violato dal giudice il principio di adeguatezza. In tal senso, l’esclusione della concedibilità degli arresti domiciliari, nel presupposto che alcune condotte di cessione fossero state consumate nell’abitazione, non considera la possibilità di imposizione di specifiche restrizioni, che avrebbe consentito di superare i rilievi svolti dal Tribunale in argomento.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile, risultando congruamente esposti e motivati gli indizi di colpevolezza, suffragati da intercettazioni, pedinamenti, controlli eseguiti sulle persone venute in contatto con S. dopo tali abboccamenti, e sorprese nel possesso di sostanze stupefacenti, sostanza appena ceduta in loro favore, come chiaramente esposto dalle stesse persone controllate, elementi concreti tutti compiutamente richiamati nell’ordinanza impugnata, e genericamente contestati nel ricorso, con considerazioni astratte, del tutto disancorate dagli specifici richiami operati nel provvedimento impugnato, e che non consentono di valutare ammissibile il ricorso, proprio riguardo alla pretesa mancanza di motivazione.
2. Se il quadro indiziario, come ricostruito nel provvedimento impugnato, risulta univoco, analogamente risulta compiutamente motivato il diniego della misura più gradata, considerato il richiamo ai procedimenti pendenti risultanti a carico dell’imputato, nonchè la natura familiare dell’attività illecita svolta, che esaustiva mente si ricava dall’esame dell’ordinanza di custodia cautelare, e dal provvedimento oggi impugnato, elementi di fatto che denotano l’assoluta inidoneità dell’alloggio familiare, ove risulta essersi svolto un cospicuo traffico da parte di tutti gli occupanti, con carattere ripetitivo e modalità accorte ed insidiose, elementi tutti che evidenziano una pervicacia nel reato che esclude l’adeguatezza della più gradata misura sollecitata. D’altro canto nel ricorso si estrapola una delle circostanze esposte per escludere la corretta valutazione di adeguatezza, omettendo di valorizzare gli ulteriori elementi esposti nell’ordinanza, che da soli sorreggono la decisione.
3. Ne consegue che il ricorso debba valutarsi inammissibile;
conseguentemente, in applicazione dell’art. 616 c.p.p. il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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