T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 10-05-2011, n. 4058

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

dizio con sentenza in forma semplificata;
Svolgimento del processo

il ricorrente impugna il provvedimento del 18/02/11 con cui l’Ambasciata d’Italia a Nuova Delhi ha respinto la richiesta di visto d’ingresso presentata dal predetto;
Motivi della decisione

il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che con un’unica censura il ricorrente prospetta l’illegittimità del provvedimento impugnato per erroneità dei presupposti;

Ritenuta l’infondatezza della censura in esame;

Considerato, in particolare, che l’amministrazione ha respinto la richiesta di visto in ragione dell’avvenuto inserimento del nominativo del ricorrente nel Sistema Informativo Schengen (S.I.S.) come persona inammissibile nello spazio Schengen;

Considerato che, contrariamente a quanto dedotto nell’atto introduttivo, la segnalazione nel S.I.S. comporta un effetto preclusivo automatico in relazione al rilascio del visto d’ingresso con esclusione, pertanto, di ogni discrezionalità in capo all’amministrazione come, del resto, già statuito da questo Tribunale in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa (tra le altre TAR Lazio – Roma n. 1443/09; 552/08; n. 9953/04);

Rilevato che l’opzione ermeneutica in esame risulta confermata dall’art. 5 comma 1° lettera b) della Convenzione di Schengen e dall’art. 5 del Reg. CE n. 562/06 secondo cui l’ingresso nel territorio dei Paesi aderenti è concesso allo straniero a condizione che lo stesso non sia segnalato ai fini della non ammissione;

Considerato, pertanto, che la segnalazione nel sistema S.I.S. costituisce, secondo la Convenzione di Schengen ed il Reg. CE n. 562/06, ragione necessaria e sufficiente per negare il visto d’ingresso allo straniero che sia interessato dalla stessa;

Considerato, per altro, che eventuali diritti dell’interessato all’accertamento della correttezza dell’inserimento del suo nominativo nel S.I.S. possono essere fatti valere nell’ambito della specifica procedura di rettifica e cancellazione prevista dall’art. 111 della Convenzione di Schengen;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna il ricorrente a pagare, in favore del Ministero della Giustizia, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro cinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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