T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 10-05-2011, n. 4056 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

n sentenza in forma semplificata;
Svolgimento del processo

i ricorrenti impugnano l’ordinanza n. 2 del 21.1.2011 con cui il Comune di Castiglione in Teverina ha ordinato, ai sensi dell’art. 31 d.p.r. n. 380/01, di demolire le opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione, in difformità dal titolo, di due tettoie, nel mutamento di destinazione d’uso delle stesse e nel posizionamento di un gazebo avente dimensioni di mt. 3,85 x 3,85 costituito da struttura portante in metallo e copertura in telo plastificato;
Motivi della decisione

il ricorso è fondato e deve essere accolto;

Ritenuta la fondatezza della censura con cui è stata dedotta la violazione del principio di proporzionalità;

Considerato, infatti, che l’amministrazione intimata risulta nella fattispecie avere applicato l’art. 31 d.p.r. n. 380/01 come si evince dal fatto che è stata preannunciata l’acquisizione dei manufatti abusivi e dell’area di sedime nel caso d’inottemperanza all’ordinanza di demolizione;

Considerato che la qualificazione della fattispecie ai sensi dell’art. 31 d.p.r. n. 380/01 non risulta proporzionata né legittima in relazione alla natura ed entità degli abusi contestati costituiti da mere difformità rispetto al titolo edilizio, da mutamenti di destinazione d’uso e dal posizionamento di una struttura di non rilevante impatto edilizio;

Considerato, pertanto, che nell’ipotesi in esame risulta più corretta l’applicazione dell’art. 33 d.p.r. n. 380/01;

Ritenuto, pertanto, che, alla luce della censura esaminata, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato e salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione, sulla base delle indicazioni provenienti dalla presente sentenza, riterrà di adottare nell’esercizio dei poteri repressivi in materia edilizia ed urbanistica ad essa riconosciuti dalla normativa vigente;

Considerato che la peculiarità della fattispecie oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/2010 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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