Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-08-2011, n. 17875 Opposizione al precetto

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Svolgimento del processo

Con citazione del 13.07.2006 I.F. faceva opposizione al precetto notificato in data 23.06.2006 ai sensi dell’art. 602 e ss. c.p.c. da Nettuno Gestione Crediti, in nome e per conto della Mutina s.r.l., quest’ultima quale cessionaria del credito della Banca Popolare dell’Irpinia nei confronti di Z.B., in virtù del Decreto ingiuntivo n. 688/94 del Tribunale di Benevento per l’importo di L. 203.412.814. Evidenziava che il precetto le era stato notificato in quanto essa I.F. si era resa acquirente di un bene immobile di Z.B. con atto per notar Iannella 3.4.1991, di cui la Banca Popolare dell’Irpinia aveva ottenuto la revoca ai sensi dell’art. 2901 c.c. con sentenza n. 1621/2004 del Tribunale di Benevento. Deduceva l’inefficacia della cessione del credito nei confronti del debitore e del terzo, la prescrizione del credito per decorso del termine di dieci anni dalla notifica del decreto ingiuntivo e l’inammissibilità del precetto per mancata notifica in forma esecutiva della sentenza revocatoria, la quale non era passata in giudicato e non era efficace nei confronti della Mutina s.r.l., atteso che aveva dichiarato l’inefficacia dell’atto di compravendita nei confronti della Banca Popolare dell’Irpinia, la quale sola, se non avesse ceduto il credito, avrebbe potuto avvalersene.

Chiedeva, dunque, che venisse dichiarata la nullità e l’inefficacia del precetto con vittoria di spese di lite con attribuzione.

Instaurato il contraddittorio, l’opposta deduceva che il credito non era prescritto atteso che le notifiche del decreto ingiuntivo e degli atti interruttivi erano state fatte a Z.A., procuratrice generale del fratello Z.B., giusta procura del 27.3.91 L’adito Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, con la sentenza in esame depositata in data 9.7.2009, accoglieva l’opposizione e per l’effetto dichiarava nullo il precetto, affermando che "nel caso in esame la sentenza ha dichiarato l’inefficacia della compravendita nei confronti della Banca Popolare dell’Irpinia, la quale sola può avvalersi della dichiarata inopponibilità dell’atto di trasferimento, atteso che con la cessione del credito, ai sensi dell’art. 1263 c.c., si trasferiscono al cessionario i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri accessori, ma non anche gli effetti della sentenza che abbia accolto l’azione revocatoria a seguito di un processo nel quale non sia intervenuto il cessionario del credito. L’opposta, dunque, per le ragioni suddette, assorbito ogni altro motivo di opposizione, ha notificato il precetto senza avere il diritto di agire esecutivamente sul bene acquistato dalla I.F. da Z.B.".

Ricorre per cassazione la Nettuno Gestione Crediti con quattro motivi e relativi quesiti; resiste con controricorso I.F.. La ricorrente ha altresì depositato memoria.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 102, 602 ss. e artt. 615 ss. c.p.c. in quanto nella vicenda in esame il Tribunale di Benevento ha pronunciato la sentenza tra l’opponente I.F. e l’opposta Nettuno Gestione Crediti in difetto di contraddittorio nei confronti del debitore Z.B.; si afferma che detto Tribunale quindi non ha tenuto conto che "nell’espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprietario, nei casi e nei modi di cui agli artt. 602 seg. c.p.c., sono parti tanto il terzo assoggettato all’espropriazione, quanto il debitore.

Pertanto, nel giudizio di opposizione all’esecuzione, promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all’esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o meno dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti".

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 2902 c.c. e delle norme regolatrici l’azione revocatoria; si afferma in particolare che "il Giudice di primo grado ha reputato che il mancato passaggio in giudicato della sentenza che ha accolto l’azione revocatoria e l’apodittica esclusione della provvisoria esecutorietà della medesima impedivano la notifica dell’atto di precetto al terzo I.F.. Al riguardo, giova rammentare che la sentenza n. 1621/04 di accoglimento dell’azione revocatoria emessa dal Tribunale di Benevento è stata confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 309/2008 del 6.12-23.1.08, sicchè non potrebbe revocarsi in dubbio l’assoggettabilità all’esecuzione dei beni oggetto degli atti revocati".

Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 602, 603 e 604 c.p.c., in quanto " nel caso in esame al terzo I.F. è stato notificato il titolo esecutivo, costituito dal D.I. n. 688 del 1994 e non dalla sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria e il precetto. Pertanto, in presenza di un creditore munito di titolo esecutivo, il Tribunale di Benevento non poteva legittimamente a scrivere nessun rilievo, ai fini dell’instaurazione dell’espropriazione contro il terzo proprietario, al passaggio in giudicato o meno ovvero alla provvisoria esecuzione di una sentenza diversa rispetto da quella costituente il titolo esecutivo".

Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 111 c.p.c. nonchè degli artt. 1260 ss. c.c., laddove la sentenza è palesamente in contrasto con le norme che regolano la successione a titolo particolare nel diritto controverso".

Il ricorso merita accoglimento con riferimento al primo motivo ed assorbimento degli altri.

In proposito deve ribadirsi quanto già statuito da questa Corte (tra le altre, Cass. nn. 4607/1994 e 19562/2004) secondo cui nel giudizio di opposizione promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all’esecuzione, ai sensi degli artt. 602-604 c.p.c., il debitore si trova in posizione di litisconsorte necessario col creditore procedente, trattandosi, nella specie, di un accertamento concernente una situazione giuridica unica per il creditore, per il debitore e per il terzo, non potendo essa sussistere che nei confronti di tutti e tre, dato che il titolo esecutivo ed il precetto non possono restare in piedi o venir meno se non per i tre soggetti congiuntamente.

Pertanto, a seguito della cassazione della decisione impugnata, occorre che il Giudice del rinvio, nell’effettuazione del nuovo giudizio della fase di merito, provveda alla integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore Z.B..
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri.

Cassa l’impugnata decisione in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, al Tribunale di Benevento, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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