Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-08-2011, n. 17872 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.1. P.L. propone ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3062/05, pubblicata addi 8.7.05, con la quale è stata confermata la precedente sentenza del Tribunale di Roma n. 8497/99, la quale a sua volta ha dichiarato estinto il processo da quegli intentato, nella qualità di passeggero trasportato, per conseguire il risarcimento dei danni patiti a seguito di un incidente stradale occorsogli il (OMISSIS), in cui furono coinvolti, oltre al veicolo sul quale egli era trasportato, anche altri due veicoli.

1.2. In particolare, nel giudizio di merito sono stati coinvolti anche P. o M.G., M.R. – rispettivamente conducente e proprietario del veicolo trasportante -, P.S., F.T. e Tirrena spa – nelle rispettive qualità di conducente, proprietaria ed assicuratrice RcA del veicolo su cui il danneggiato era trasportato, l’ultima delle quali posta in l.c.a. nelle more del giudizio di primo grado -, nonchè V.M., L.C. e Prudential o forse meglio Centurion ass.ni spa, nelle rispettive qualità di proprietaria, conducente ed assicuratrice RcA di altro veicolo coinvolto, l’ultima delle quali incorporata, nelle more del giudizio, dalla AXA ass.ni.

1.3. La qui gravata sentenza, in particolare, ritiene integrata la fattispecie dell’estinzione perchè il provvedimento di proroga del termine per la notificazione del relativo atto, benchè richiesto prima della scadenza, è stato depositato dopo quest’ultima; ancora, essa rileva l’ulteriore causa di estinzione derivante dalla mancata notifica dell’atto di riassunzione, anche nel termine così prorogato, a M.G. ed al Commissario Liquidatore della Tirrena spa; inoltre, essa ravvisa un’ulteriore causa di estinzione nella mancata notifica dell’atto di riassunzione dopo la cancellazione della causa dal ruolo almeno a M.R.;

infine, la Corte territoriale esclude l’obbligo del giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio nelle cause con litisconsorti necessari.

1.4. Delle controparti del giudizio di merito hanno depositato controricorso soltanto la Tirrena in l.c.a. e la AXA spa, la prima delle quali illustra le sue ragioni anche con memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. 1.5. Con ordinanza interlocutoria 10.1.11, n. 286, questa Corte ha ordinato eseguirsi la notificazione del ricorso agli eredi di F. T. – da identificarsi a cura del ricorrente – e rinnovarsi la medesima a L.M., V.M., P. o G. M. e M.R., il tutto entro novanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza (avutasi, poi, il 19.1.11).

1.6. Alla successiva pubblica udienza del 24.6.11, avendo a tanto provveduto solo in parte il ricorrente, questi e la Tirrena in l.c.a compaiono per la discussione orale.
Motivi della decisione

2. A fondamento del ricorso il ricorrente propone quattro motivi ed in particolare:

2.1. un primo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 307 cod. proc. civ.: a sua detta, tale norma non si applica alla fattispecie, perchè la notifica era stata effettuata nei termini sia dopo la dichiarazione di interruzione, sia dopo la cancellazione dal ruolo; inoltre, dopo la prima riassunzione non vi era stata inattività, in quanto alcune delle parti erano state comunque presenti all’ud. 15.3.95 (prima successiva alla prima riassunzione), mentre la cancellazione ordinata il 12.10.95 è ininfluente per la rituale successiva riassunzione;

2.2. un secondo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 102 cod. proc. civ., perchè non è mai stata ordinata l’integrazione del contraddittorio e quindi nessun onere aveva l’attore – odierno ricorrente – di provvedervi;

2.3. un terzo, di contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: argomentando nel senso che ciò che conta non era la data del provvedimento, ma quella della notifica dell’atto di riassunzione a seguito dell’autorizzazione con quest’ultimo concessa;

2.4. un quarto, di contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e quanto alla triplice ulteriore causa di estinzione addotta dalla sentenza gravata: lamentando la mancanza, nella gravata sentenza, dell’enunciazione della data di estinzione e della spiegazione del motivo per il quale, dopo una plurima causa di estinzione, il processo fosse proseguito.

2.5. chiede così la cassazione della gravata sentenza, con rinvio al giudice di merito e vinte le spese.

3. Le controricorrenti contestano sotto diversi profili l’avverso ricorso.

3.1. La Tirrena ass.ni spa in l.c.a. chiede dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, argomentando:

3.1.1. per l’inammissibilità del ricorso per mancata formulazione del quesito di diritto;

3.1.2. per l’infondatezza del primo motivo di ricorso, perchè l’estinzione rilevata è comunque quella seguita alla mancata tempestiva completa notificazione della riassunzione seguita alla riassunzione;

3.1.3. per l’infondatezza della seconda, perchè l’estinzione è ricollegata a quest’ultima e non alla mancata integrazione del contraddittorio;

3.1.4. per l’incomprensibilità della terza e della quarta doglianza del ricorrente.

3.2. La AXA spa resiste al ricorso, sostenendo:

3.2.1. l’inammissibilità o l’improcedibilità per tardività;

3.2.2. l’infondatezza del primo motivo: dovendo qualificarsi tardiva la proroga del termine ordinatorio per la notificazione della (prima) riassunzione, in relazione alla data del provvedimento in cui era stata concessa;

3.2.3. l’infondatezza del primo motivo, comunque essendo stata posta a base della pronuncia gravata le distinte cause di estinzione, consistenti – da un lato – nella mancata notifica del primo atto di riassunzione anche nei confronti di altri due litisconsorti necessari neppure nel termine (illegittimamente) prorogato, nonchè – dall’altro -nella mancata notifica del secondo atto di riassunzione nei confronti di M.R.;

3.2.4. l’infondatezza del secondo motivo, perchè anche nelle cause a contraddittorio necessario si applica l’art. 307 cod. proc. civ. ed il giudice non può fungere da vicario dell’inattività della parte;

3.2.5. la correttezza ed insindacabilità delle valutazioni di merito della corte territoriale, all’esito di una compiuta ricostruzione del processo di primo grado.

4. Il ricorso è inammissibile:

4.1. con la precedente ordinanza interlocutoria n. 286/11, questa Corte ha ordinato che fosse eseguita la notificazione del ricorso agli eredi di F.T. – da identificarsi a cura del ricorrente – e che fosse rinnovata la notificazione del ricorso a L.M., V.M., P. o M.G. e M.R.: il tutto, come chiaramente espresso nella parte dispositiva dell’ordinanza, entro novanta giorni dalla comunicazione di questa;

4.2. manca tuttora la notifica agli eredi di F.T., essendosi limitato il ricorrente ad identificarli e tralasciando di considerare che a suo carico era stato posto chiaramente l’onere anche di portare a compimento la notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio davanti a questa Corte entro il medesimo termine di novanta giorni dalla comunicazione della richiamata ordinanza;

4.3. e manca oltretutto la notifica anche a tutte le altre controparti nei cui confronti era stata tentata a mezzo posta, essendo risultata negativa la notifica, senza che sia stato dato conto di un qualsivoglia errore scusabile od altra causa non imputabile nella ricerca dei relativi recapiti ed al fine della ritualità della notifica che si andava a tentare.

5. Tanto preclude l’esame di ogni altra questione in rito, tra cui quella della tempestività del ricorso: essendo il termine annuale dalla pubblicazione della sentenza, avutasi in data 8.7.08, elasso – benchè sottoposto a duplice sospensione feriale per non essere ancora interamente decorso, dopo la prima sospensione, al sopraggiungere del successivo periodo feriale: v., tra le ultime, Cass. 29 settembre 2009, n. 20817 – in data 8.10.06 (e quindi il successivo lunedi 9.10.06), computandosi 23 giorni dal 9 al 31 luglio 2005 compresi, 319 dal 16 settembre 2005 al 31 luglio 2006 e gli ultimi 23 dal 16 settembre al giorno 8 ottobre; il tutto a fronte di un ricorso comunque passato per la notifica agli ufficiali giudiziari soltanto in data 19.10.06. 6. Una volta dichiarato tanto in dispositivo, il ricorrente va altresì condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti, in ragione delle attività processuali concretamente svolte in questa sede, mentre non vi è luogo a provvedere nei confronti degli altri intimati, che non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna P.L. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Tirrena Ass.ni spa e della AXA Ass.ni spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., liquidate in Euro 3.200,00 – di cui Euro 200,00 per esborsi – per la prima, nonchè in Euro 2.600,00 – di cui Euro 200,00 per esborsi – per la seconda.

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