Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
il ricorrente impugna la determinazione dirigenziale n. 2451 prot. n. 66318 del 16.12.2010 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione, in assenza di titolo abilitativo, di un manufatto di muratura e cemento armato di mt. 12,00 x 10,00 con copertura e parziali tramezzature ed annesso portico avente dimensioni di mt. 12,40 x 3,00;
Motivi della decisione
il ricorso è infondato e deve essere respinto;
Considerato che con un’unica articolata censura il ricorrente prospetta l’illegittimità dell’atto impugnato perché lo stesso sarebbe stato emesso senza l’indicazione dell’interesse pubblico per la demolizione e, comunque, senza alcuna valutazione circa l’utilizzabilità dell’opera a fini pubblici, in relazione alla successiva acquisizione, e in assenza del parere della sezione urbanistica;
Considerato che il motivo in esame è infondato;
Considerato che il provvedimento di demolizione costituisce esplicazione di una potestà vincolata e lo stesso risulta, pertanto, correttamente motivato con l’indicazione delle opere realizzate e dell’accertata abusività delle stesse senza necessità di richiamare alcun interesse pubblico ulteriore da ritenersi in "re ipsa" (in questo senso Cons. Stato sez. V n. 79/11; Cons. Stato sez. IV n. 3955/10; Cons. Stato sez. V n. 5229/10);
Considerato, pertanto, che il provvedimento impugnato è assistito da congrua motivazione in quanto la prescrizione demolitoria è ivi giustificata alla luce delle opere realizzate, specificamente descritte, e dell’assenza del titolo edilizio abilitativo richiesto dalla normativa vigente;
Considerato, poi, che gli artt. 31 d.p.r. n. 380/01 e 15 l.r. n. 15/08, applicabili alla fattispecie, non richiedono, ai fini del perfezionarsi dell’effetto acquisitivo, ivi previsto, la previa valutazione dell’utilizzabilità dell’opera a fini pubblici;
Considerato, per altro, che la destinazione ad uso pubblico del bene costituisce esito meramente eventuale del procedimento di acquisizione rispetto alla demolizione del manufatto ed è, comunque, subordinata ad una successiva delibera del consiglio comunale (ove viene operata la valutazione d’interessi prevista dalle norme in esame);
Considerato, infine, che gli artt. 31 d.p.r. n. 380/01 e 15 l.r. n. 15/08 non prevedono che, ai fini dell’adozione della prescrizione demolitoria e dell’acquisizione del bene, debba essere conseguito il parere della sezione urbanistica invocato nella censura;
Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;
Considerato che il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) respinge il ricorso;
2) condanna il ricorrente a pagare, in favore di Roma Capitale, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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