Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-04-2011) 09-05-2011, n. 18032 Revoca e sostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Brescia investito ex art. 310 c.p.p., dell’appello dell’imputato C.D., ha confermato l’ordinanza del Tribunale di Brescia che in data 28 ottobre 2010 aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica, a mente del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89.

A ragione osservava che il C. era detenuto per detenzione illecita di un silenziatore per arma da guerra, sei pistole con matricola abrasa e molte (360) cartucce, fatti commessi nell’ (OMISSIS); aveva precedenti penali numerosi e gravi, tra i quali svariate rapine e sei gravi delitti in materia di armi; era sottoposto a misura di prevenzione. Il curriculum criminale e la gravità dei fatti di nuovo commessi, denotanti all’evidenza il mantenimento di contatti con ambiti di criminalità organizzata e la delle armi alla commissione di altri gravi reati, facevano presumere l’esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza incompatibili con forme custodiali attenuate. Le dichiarazioni dell’imputato si limitavano poi ad addurre circostanze a lui favorevoli (che aveva ricevuto le armi da altri per una detenzione affatto momentanea), ma erano prive di qualsivoglia concreto elemento di conforto. Quanto al fatto che i precedenti non erano recenti, si osservava che l’imputato era stato detenuto per oltre nove anni, sino al 2009, e dunque la circostanza che durante tale periodo non risultasse la commissione di reati appariva dovuto soltanto alla carcerazione, mentre appariva allarmante il delitto subito dopo commesso.

2. Ha proposto ricorso l’indagato a mezzo del proprio difensore avvocato Andrea Alberti, chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata.

Denunzia violazione di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che il legislatore aveva inteso privilegiare la cura della tossicodipendenza, salvo situazioni di particolare rilevanza, che non sussistevano nel caso del C.. Nè potevano queste essere presunte sulla base di precedenti condanne per reati anche gravi se determinati dalla condizione di tossicodipendente, che per il ricorrente erano anche remoti e riconducibili a ristretto arco temporale. Il C. aveva inoltre dato adeguate spiegazioni della detenzione e il reato non poteva ritenersi di eccezionale gravità, mentre in vista della misura richiesta il Giudice avrebbe potuto imporre obblighi o restrizioni adeguate.
Motivi della decisione

1. Il ricorso appare inammissibile.

La motivazione del provvedimento impugnato da ampiamente ragione della allarmante personalità del ricorrente e della estrema gravità del fatto commesso, anche alla luce dei molti precedenti simili e dell’immediata ricaduta, poco dopo la scarcerazione a seguito di un lungo periodo di detenzione, in un delitto che imponeva di ritenere mai risolti i contatti con la criminalità organizzata e in preparazione ulteriori crimini.

A fronte, le censure non soltanto sono di merito, ma non superano la soglia della genericità, reiterando prospettazioni alle quali il Tribunale ha già risposto, senza nulla aggiungere, neppure a proposito della rilevata assoluta mancanza di riscontro e specificità di dichiarazioni difensive con le quali si pretendeva di ridimensionare la gravità dei fatti mediante la mera evocazione di non meglio identificate "terze persone", cui in tesi le armi sarebbero state da consegnare.

3. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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