T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 10-05-2011, n. 4042 Personale mobilità del

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

con sentenza in forma semplificata;
Svolgimento del processo

il ricorrente impugna il decreto del 25.11.2010 con cui il Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria lo ha escluso dal piano di mobilità a domanda del personale appartenente al ruolo degli agenti – assistenti a seguito dell’interpello nazionale per l’anno 2010;
Motivi della decisione

il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che con tre censure, tra loro connesse, il ricorrente contesta l’esistenza di una effettiva situazione d’incompatibilità ambientale in relazione alla sede richiesta (stante la risalenza nel tempo dei fatti contestati e la loro riconducibilità ad altra città, ovvero Messina) e deduce l’ingiustificato pregiudizio del suo affidamento nella fattispecie ingenerato dallo stesso comportamento dell’amministrazione che, contraddittoriamente, avrebbe ammesso il B. alla procedura di mobilità e lo avrebbe escluso solo dopo il perfezionamento della stessa;

Ritenuta l’infondatezza dei motivi in esame;

Considerato, infatti, che l’impugnato provvedimento è stato emesso in riferimento ad una situazione d’incompatibilità ambientale ravvisata dall’amministrazione in relazione all’espletamento del servizio da parte del ricorrente nella Regione Calabria;

Considerato che il trasferimento per incompatibilità ambientale può essere adottato in relazione a motivi di opportunità connessi con vicende attinenti a possibilità di compromissione del prestigio e dell’ordinato svolgimento dei compiti istituzionali, e non postula necessariamente un diretto rapporto di imputabilità di specifici fatti e comportamenti addebitabili al dipendente, essendo sufficiente a tal fine l’oggettiva sussistenza di una situazione che impedisca il sereno svolgimento dell’attività nella sede di appartenenza e che sia, da un lato, riferibile alla presenza in loco del dipendente in questione e, dall’altro, suscettibile di rimozione attraverso l’assegnazione del medesimo ad altra sede (Cons. Stato sez. I n. 266/10; TAR Puglia – Lecce n. 1889/10; TAR Campania – Napoli n. 16644/10);

Considerato, poi, che il trasferimento per incompatibilità ambientale è legittimamente adottato dall’amministrazione di appartenenza anche quando il bene giuridico da esso tutelato, ossia il corretto funzionamento dell’ ufficio e il suo prestigio, sia soltanto messo in pericolo, non essendo anche necessario che esso debba essere già danneggiato (TAR Lazio – Roma n. 32383/10);

Considerato che alla luce del citato orientamento giurisprudenziale l’amministrazione nella fattispecie risulta avere correttamente valutato l’esistenza di una situazione d’incompatibilità ambientale ostativa alla permanenza del ricorrente in Calabria in ragione dei fatti oggetto del procedimento penale definito con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria n. 4/2001;

Considerato, in particolare, che dall’esame delle fonti di prova emerse nel procedimento penale risultano una pluralità di rapporti del ricorrente con esponenti della criminalità locale (il B. è stato assolto in relazione al reato di cui agli artt. 319 e 321 c.p. solo per prescrizione laddove gli altri contatti con detenuti menzionati dalle sentenze di primo e secondo grado, pur non rilevanti sotto l’aspetto penale, sono significativi quanto ai profili d’incompatibilità oggetto del presente giudizio) che ne rendono opportuno l’allontanamento della Regione Calabria e ciò nonostante la risalenza nel tempo dei fatti;

Considerato che tale esigenza appare sicuramente prevalente rispetto all’affidamento invocato dall’interessato che, per altro, non assume significativa rilevanza in relazione alle circostanze poste a base dello stesso (mera ammissione alla procedura di mobilità ed espletamento della stessa);

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna il ricorrente a pagare, in favore del Ministero della Giustizia, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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