Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-04-2011) 09-05-2011, n. 18025 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 3.11.2009, la Corte di appello di Napoli rigettava l’appello interposto da L.S., avverso il provvedimento del Tribunale di Napoli con cui era stata disposta la confisca della cauzione L. n. 575 del 1965, ex art. 3 bis, in quanto il prevenuto, sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e cauzione di Euro 5000, per la durata di anni tre e mesi sei, disposta con provvedimento 1.3.2005, aveva contravvenuto alle prescrizione a lui imposte.

Secondo la corte territoriale, per la confisca della cauzione non occorre il passaggio in giudicato della sentenza che accerti le violazioni intervenute, essendo sufficiente un esame incidenter tantum sulle stesse, esame che secondo la Corte era intervenuto, visto che il L. era stato più volte arrestato per evasione, era stato denunciato per assenza dal posto di lavoro e perchè si era accompagnato a pregiudicati.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del ricorrente, per dedurre erronea applicazione della L. n. 575 del 1956, art. 3 bis, per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto che giustificavano la confisca.

La difesa fa presente che in data 28.3.2005 L. venne arrestato per violazione L. n. 1423 del 1956, art. 9, che il 15.6.2006 fu arrestato perchè evaso dagli arresti domiciliari, che il 6.4.2006 non venne trovato sul posto di lavoro e che il 25.9.2007 venne fermato a bordo di auto, in compagnia di C.C., che non era pregiudicato. Tali ultime due segnalazioni non potevano avere ricadute, essendo condotte penalmente irrilevanti, mentre per le altre condotte manca l’accertamento penale e prevale la presunzione di non colpevolezza, Per questo viene chiesto l’annullamento dell’ordinanza.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. E’ fuor di dubbio che in tema di violazione degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione, il relativo accertamento va fatto incidenter tantum dallo stesso Tribunale che ha irrogato la misura e che può disporre la confisca della cauzione, senza necessità di attendere la pronuncia giurisdizionale definitiva, relativa al reato ravvisabile nella violazione in questione (cfr. Cass. sez. quinta, 19.3.2004, n, 13423). La doglianza della difesa muove da una premessa non in linea con il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte.

Si impone quindi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; a tale declaratoria, riconducibile a colpa del ricorrente, consegue la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento e di somma che congruamente si determina in Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, giusto il disposto dell’art. 616 c.p.p., così come deve essere interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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