Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 4.3.2010, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, rigettava il reclamo interposto da C.F., avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza, a reiezione dell’istanza di liberazione anticipata, ex art. 54 O.P., relativamente ai semestri compresi nel periodo di tempo dal giorno 8.3.2004, al giorno 8.9.2008; il Tribunale opinava nel senso che il C., condannato per violazione D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, conservava rapporti con la criminalità organizzata, essendo risultato inserito nel clan camorristico Pesacane – Annunziata, con assidue frequentazioni con personaggi di spicco di detto clan, tra cui il boss A.F., ragion per cui veniva ritenuta ostativa la previsione dell’art. 4 bis O.P., comma 3 bis. Veniva precisato che il medesimo era stato condannato con sentenza Corte appello di Salerno 11.1.2008, per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commesso fino al (OMISSIS), ma che nel corso dell’espiazione della pena inflitta con detta sentenza, venne raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in data 2.3.2006, per violazione D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, reato contestato con condotta perdurante, pel quale riportò condanna con sentenza Corte d’appello Napoli in data 16.3.2009, in qualità tra l’altro di promotore ed organizzatore dell’associazione ritenuta. Alla luce di questa realtà, il Tribunale rilevava che era emerso che alla data di emissione della misura cautelare, C. risultava ancora inserito in un’organizzazione criminale ad ampio raggio, a carattere internazionale, dedita al traffico di stupefacenti su larga scala.
Inoltre veniva evidenziato che la relazione comportamentale in atti non consentiva di evincere una capacità di revisione critica, tanto più necessaria a fronte di un ruolo apicale rivestito in tessuti criminogeni ad alto tasso delinquenziale e per questo confermava l’intervenuto rigetto del richiesto beneficio.
2. Avverso detta pronuncia, interponeva ricorso per Cassazione la difesa, per dedurre inosservanza della norma di legge (art. 54 O.P.), nonchè apparenza di motivazione. E’ stato sottolineato che C. è detenuto dal 2003, che per altro semestre il medesimo aveva ottenuto la liberazione anticipata dal magistrato di sorveglianza di S. Maria Capua Vetere, sulla base di un giudizio che escludeva il suo collegamento con gruppi organizzati, dal che si stigmatizzava la contrarietà tra provvedimenti. Secondo la difesa, il giudizio di perduranza nella organizzazione criminale sarebbe stato espresso sulla base dei dati che avevano portato alla condanna del C., dunque sulla base di elementi non attuali; veniva poi fatto notare che la relazione comportamentale era stata positiva per il prevenuto, tanto che con una precedente ordinanza gli era stata concessa la liberazione anticipata, sulla base della ritenuta assenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il Tribunale di sorveglianza ha dato, con motivazione adeguata, ampia ragione della ritenuta attualità di collegamenti del prevenuto con la criminalità organizzata, non solo rilevando come lo stesso venne raggiunto fondatamente da addebiti di perdurante partecipazione ad associazione a delinquere con ruolo apicale nel 2006, quindi in epoca successiva ai semestri del primo biennio oggetto della richiesta (8.3.2004/8.3.2006), ma soprattutto ha evidenziato come dalle relazioni comportamentali non fosse affatto emersa una volontà di riflessione critica sulla devianza, tanto più necessaria in termini incisivi, in ragione della gravità dei reati per cui fu condannato.
Pertanto, la valutazione operata con l’ordinanza impugnata si muove nel solco tracciato dalla interpretazione consolidata della giurisprudenza, che lega il beneficio ad un atteggiamento collaborativo del condannato, da accertarsi ex post, con cadenza semestrale, verso l’opera rieducativa, atteggiamento che non può esaurirsi nella mera regolarità della condotta carceraria, ma sottende una riflessione critica sulla devianza. Ancorandosi a questa linea interpretativa, il Tribunale ha ritenuto non ricorrere detti presupposti, in primis per l’intervenuta condanna per fatti di reato commessi fino al (OMISSIS), quindi sulla conclamata sussistenza di collegamenti con ambiti criminali – affermati nella sentenza del 2009 – ed infine sulla mancanza di partecipazione all’opera rieducativa.
Non può condurre a diversamente opinare il fatto sottolineato dalla difesa che in altro ambito, per un precedente trimestre, al condannato sia stato riconosciuto il beneficio, poichè gli elementi da ultimo acquisiti, quali la condanna intervenuta nel 2009 e la successiva relazione comportamentale, non consentivano una favorevole valutazione che evidentemente in epoca precedente potè essere espressa. Nessuna forzatura del dato normativo è quindi consentito cogliere nel provvedimento impugnato che, contrariamente a quanto lamentato, risulta congruamente motivato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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