T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 10-05-2011, n. 4030

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente è di nazionalità ghanese e ha presentato all’Ambasciata italiana presso la Repubblica del Ghana apposita domanda di rilascio di visto di ingresso per motivi di studio.

Con il provvedimento dell’Ambasciata italiana presso la Repubblica del Ghana del 17.6.2010 è stato denegato al ricorrente il richiesto visto di ingresso e di soggiorno per motivi di studio.

Il predetto provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso in cui l’interessato ha prospettato i seguenti motivi di ricorso:

1). Violazione e falsa applicazione dei principi e delle norme in materia di rilascio di visto di ingresso in Italia; violazione del D. Lgs. n. 286/1998; violazione del DPR n. 394/1999; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento; violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990; violazione dei principi e delle norme in materia di procedimento amministrativo, con particolare riguardo agli artt. 6 e 10 bis L. 241/1990.

In data 15.11.2010 il ricorrente ha depositato memoria e motivi aggiunti con i quali ha prospettato:

1). Violazione e falsa applicazione dei principi e delle norme in materia di rilascio di visto di ingresso in Italia; violazione del D. Lgs. n. 286/1998; violazione del DPR n. 394/1999; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento; violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990; violazione dei principi e delle norme in materia di procedimento amministrativo, con particolare riguardo agli artt. 6 e 10 bis L. 241/1990.

Con ord n. 5008/2010 il Collegio ha accolto la domanda cautelare.

In data 11.1.2011 controparte ha depositato breve nota da cui risulta che – a seguito del riesame della richiesta di visto disposta con ord. n. 5008/2010 – in data 11.1.2011 l’Ambasciata d’Italia ad Accra ha rilasciato un visto di studio tipo C di 90 giorni per iscrizione a università telematica ecampus di Como al ricorrente.

In data 10.3.2011 il ricorrente ha depositato memoria nella quale ha sostenuto che:

a). la Pa ha concesso un visto di ingresso della durata di mesi tre (con scadenza a metà aprile 2011);

b). tale provvedimento non è assolutamente satisfattivo dei suoi interessi in quanto non può più iscriversi all’Università eCampus.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che il presente ricorso è infondato e deve essere respinto.

Con i motivi di ricorso l’interessato lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione.

Ad avviso del Collegio le censure non meritano positivo apprezzamento.

In particolare, si osserva che:

a). come emerge dagli atti istruttori del procedimento in questione, depositati in giudizio, "la documentazione scolastica, presentata dal ricorrente, era priva della dichiarazione di valore richiesta dalle Università e, quindi, si invitava il B. ad effettuare la corretta trafila presso l’ufficio scolastico della sezione consolare per ottenere tale dichiarazione prima di richiedere il visto. Passando i giorni e poiché nella iscrizione preuniversitaria gli si chiedeva di perfezionare l’immatricolazione entro il primo luglio e sapendo che il Sig. B. doveva partire al massimo il 20 giugno per l’Italia, l’ufficio provvedeva intanto ad anticipare, ancora prima della presentazione dei documenti scolastici in originale, la richiesta di autenticità al The West African examinations Council, organo sovranazionale dell’Africa occidentale, del documento scolastico, necessario per la dichiarazione di valore. Il B. non si è – comunque – mai presentato all’ufficio consolare e non ha presentato all’ufficio visti una richiesta di visto con documentazione completa. Si fa presente che, da una ricerca negli atti dell’Ambasciata, la Signora P., lo scorso anno, otteneva un visto di studio per il fratello del Sig. B. della durata di un mese, anche lui iscritto alla Università telematica ecampus di Como, con l’assicurazione che il Sig. Y. B. avrebbe, in seguito, portato avanti i suoi studi dal suo paese, recandosi in Italia solo per gli esami, ma il reale intento era quello di ottenere un visto di studio a scopo immigratorio. Non si è mai presentato per mostrare il suo passaporto alla scadenza del visto al rientro. Anche nel caso del Sig. A. B. questa Ambasciata ha individuato, nel ritorno della Sig.ra P. ad Accra e nella sua insistenza ad ottenere un visto in tempi brevissimi, l’intento di richiesta di visto per studio universitario all’Università telematica ecampus a scopo migratorio";

b). dunque, nel caso in esame l’Amministrazione ha dato -adeguatamente- conto (anche per relationem) della sussistenza di motivi ostativi, atti a supportare la legittima adozione del diniego; pertanto, nessuna contestazione può essere mossa alla stessa.

Per le stesse ragioni anche quanto sostenuto con i motivi aggiunti – depositati il 15.11.2010 – non merita condivisione.

Si aggiunge che, nella specie, trattasi di provvedimento discrezionale che può essere negato in presenza di un semplice oggettivo ed incontestato sospetto di "rischio migratorio" (nella specie sussistente).

In definitiva, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico del ricorrente in quanto soccombente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e i motivi aggiunti.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente per complessivi Euro 2000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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