Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 704/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Antonio Borea – Presidente

Claudio Rovis – Consigliere

Riccardo Savoia – Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 97/2009 proposto dalla Provincia di Belluno in persona del Presidente pro tempore della Giunta Provinciale, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Fiori ed Enrico Gaz, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia, Santa Croce 269,

contro

la Regione Veneto in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Zanlucchi, Emanuele Mio ed Ezio Zanon, con elezione di domicilio presso la sede dell’Avvocatura regionale in Venezia, San Polo 1429/b,

e la Procura regionale della Corte dei Conti in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

del silenzio-rifiuto in ordine all’istanza presentata dalla Provincia ricorrente in data 14.3.2008, volta ad ottenere l’assunzione, da parte della Regione Veneto, degli atti necessari ad attribuire alla Provincia di Belluno le risorse equivalenti agli introiti regionali in materia di canoni idrici: nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;

visti gli atti tutti della causa;

uditi, all’odierna udienza – relatore il cons. Riccardo Savoia – i procuratori delle parti costituite come da verbale d’udienza;

considerato

che, con memoria depositata in data 9 marzo 2009, il difensore dell’Amministrazione ricorrente ha dichiarato che è venuto meno, in capo alla stessa, l’interesse alla coltivazione del ricorso e ciò anche in considerazione del fatto che sarebbe in corso di adozione il provvedimento di assegnazione di ulteriori somme, previste nel bilancio regionale 2009, ad integrazione ulteriore dei trasferimenti dovuti per il medesimo impegno;

che ciò stante, non resta al Collegio, che dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso de quo;

Le spese del giudizio possono essere compensate nei confronti delle parti costituite.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, I sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe lo dichiara improcedibile.

Compensa fra le parti costituite le spese e competenze del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio dell’11 marzo 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 97/09

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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