T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 10-05-2011, n. 4025

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente è di nazionalità giordana e ha presentato domanda di visto per "affari" che è stata respinta con il provvedimento di diniego n. 03/2006, emesso dal Ministero degli Affari Esteri in data 30.03.2006.

Il predetto atto è stato impugnato con il ricorso in epigrafe con il quale il ricorrente ha prospettato i seguenti motivi di ricorso:

1) eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti;

2) violazione di legge.

Con ord. n. 5786/2006 la domanda cautelare è stata accolta.

In data 26.2.2011 controparte ha depositato memoria difensiva nella quale replica sull’infondatezza del ricorso.

1). Con il primo motivo di ricorso l’interessato lamenta il difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento impugnato.

2). Con il secondo motivo il ricorrente sostiene di avere dimostrato – al momento della richiesta del visto di ingresso per affari – di possedere i requisiti necessari e previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che il presente ricorso è infondato e deve essere respinto.

Con i motivi di ricorso l’interessato lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione.

Ad avviso del Collegio le censure non meritano positivo apprezzamento.

In particolare, si osserva che:

a). come emerge dagli atti istruttori del procedimento in questione, depositati in giudizio, il diniego del visto è stato adottato dall’amministrazione in considerazione del disposto dell’art. 4, commi 2 e 6, del D. lgs. n. 286/1998, art. 6 bis DPR n. 334/2004 e art. 5, comma 1, lettera e) della L. n. 388/1993;

b). in riferimento ai cittadini di alcuni paesi terzi, tra cui la Giordania, elencati in documento riservato allegato alla Istruzione consolare comune inerente la citata Convenzione di applicazione dell’Accordo Schengen, prima del rilascio del visto di ingresso, è previsto che le rappresentanze diplomatiche e consolari debbano consultare le Autorità centrali di pubblica sicurezza di alcuni Partners Schengen; per l’adozione del visto di ingresso è necessario che le autorità estere emettano parere positivo di non segnalazione;

c). nel caso che ne occupa le Autorità centrali di sicurezza di uno dei paesi partners Schengen, consultate per via telematica, hanno comunicato, sempre per via telematica, parere negativo all’ingresso del ricorrente correttamente identificato in area Schengen;

d). dunque, nel caso in esame l’Amministrazione ha dato -adeguatamente- conto (anche per relationem) della sussistenza di motivi ostativi, atti a supportare la legittima adozione del diniego; pertanto, nessuna contestazione può essere mossa alla stessa.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico del ricorrente in quanto soccombente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente per complessivi Euro 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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