Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-04-2011) 09-05-2011, n. 18015 Violazioni di carattere penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

e.
Svolgimento del processo

1. – Con sentenza deliberata in data 23 giugno 2010, depositata in cancelleria il 6 luglio 2010, la Corte di Appello di Genova, confermava la sentenza 18 novembre 2009 del Tribunale di San Remo, sezione distaccata di Ventimiglia che aveva dichiarato D.S. R. responsabile del reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 22, comma 12 condannandolo alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 5.000,00 di ammenda.

1.1. – Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata D.S.R. aveva occupato alle sue dipendenze per l’esecuzione di attività edilizie il lavoratore rumeno D. I.C..

1.2. – Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del giudizio di responsabilità, il dato probatorio consistito dalle note investigative della polizia municipale e dei Carabinieri, i quali avevano reperito, all’interno della roulotte del cantiere del D.S., usata come ufficio, i documenti identificativi del rumeno D. il quale peraltro, all’arrivo delle forze dell’ordine, si era allontanato per poi farvi ritorno con ciò dimostrando di aver concluso quantomeno un accordo verbale di assunzione con il datore, tanto è vero che era stato lo stesso straniero ad affermare che gli era stato indicato un lavoro da svolgere, ancorchè lo stesso non fosse stato poi in concreto effettuato.

2. – Avverso tale decisione, tramite il proprio difensore avv. Marco Bosio, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione il D. S. chiedendone l’annullamento per i seguenti profili:

a) mancanza degli elementi di cui all’ipotesi contravvenzionale D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 22, comma 12, con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c); in concreto nella fattispecie non vi era stato lo svolgimento di alcun rapporto lavorativo essendo stato provato che lo straniero non aveva potuto lavorare tanto da non essere stato pagato. b) veniva altresì rilevata l’ipotesi di abolitio criminis posto che il B. è rumeno e la Romania è entrata recentemente a far parte della Unione Europea eliminando così il disvalore penale del fatto.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

3.1 – Il reato previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 22, comma 1, prevede come reato l’indebita assunzione di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno da parte di qualsiasi datore di lavoro (anche non imprenditore) che gestisce professionalmente un’attività di lavoro organizzata (Cass., Sez. 1, 12 aprile 2005, n. 16431, rv. 231576).

Sulla base dell’interpretazione letterale e logico-sistematica della norma è possibile affermare che il concetto di "occupazione", contenuto nel testo del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12, si riferisce all’instaurazione di un rapporto di lavoro che già di per sè integra gli estremi di una condotta antigiuridica qualora il soggetto assunto sia un cittadino extracomunitario privo del permesso di soggiorno, indipendentemente da qualunque definizione temporale dell’attività in questione (Sez. 1, 26 marzo 2008, n. 15463, P.M. in proc. Zhao, rv. 239618) e a prescindere dall’espletamento effettivo del lavoro affidato e del pagamento della retribuzione. In altri termini la normativa sanziona anche il rapporto di lavoro di fatto per la sola circostanza cioè che vi sia da parte del datore di lavoro assunzione (ancorchè irregolare e informale) di forza lavoro non consentita.

3.2 – Anche il secondo motivo di gravame è privo di pregio e va rigettato.

3.2.1 – Questa Corte, a Sezioni Unite, ha stabilito il principio diritto, cui il Collegio intende aderire, secondo il quale, a seguito dell’ingresso della Romania nell’Unione Europea a decorrere dal 1 gennaio 2007, non trova applicazione l’art. 2 c.p. per reati propri commessi da cittadini extracomunitari prima della data indicata (Cass. SS. UU. 27 settembre 2007, P.G. in proc. Magera Paul nello stesso senso anche Cass., Sez. 1, 11 gennaio 2007, Ferlazzo, rv 236028). Si deve infatti ritenere che l’adesione di un paese alla Unione Europea costituisce una vicenda successoria di norme extrapenali, non integratrici del precetto penale nè modificatrici della sanzione, restando immutato di disvalore penale del fatto anteriormente commesso (Sez. 1, 28 novembre 2007, n. 47459, P.M. in proc. Valle, rv. 238707).

4. – Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost, sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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