T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 10-05-2011, n. 4022 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente è proprietario di una porzione immobiliare sita nel complesso ubicato in Mentana, Viale Luigi Sturzo, angolo via Luigi Einaudi, giusta atto di compravendita del 6.12.1990.

Segnatamente, la proprietà comprende un appartamento collocato al 4° piano, un posto auto ed una cantina con annesso terrazzo (quest’ultimo per 1/4), così come risulta nel predetto atto di compravendita.

Con ordinanza 11.4.2006, n. 10, notificata il 19.4.2006, il Comune di Mentana ha ordinato l’immediata sospensione dei lavori ed ingiunto la demolizione di opere abusive che hanno configurato, in assenza di titolo edilizio, un cambio di destinazione d’uso della richiamata cantina in abitazione, per una superficie di 35 mq.

Il locale in questione è stato rinvenuto munito di bagno e collegato al sottostante appartamento con una scala in legno e ferro.

Il menzionato provvedimento è stato impugnato con il presente gravame.

Con riguardo all’ordine di sospensione dei lavori, si assume che l’ordinanza sia priva di efficacia, non essendo stato adottato alcun provvedimento definitivo nei 45 giorni dalla sua emanazione. Il provvedimento sarebbe, pertanto, radicalmente nullo.

Si deducono:

1) eccesso di potere sotto forma di strapotere, travisamento dei fatti ed illogicità: all’istante sarebbe stata venduta non già una cantina, bensì un comune ripostiglio, ed il collegamento all’appartamento sottostante e l’esistenza di un bagno non costituirebbero violazione di norme edilizie, atteso che la destinazione a ripostiglio non sarebbe stata modificata;

2) eccesso di potere per ulteriore travisamento dei fatti ed illogicità: al momento dell’acquisto, la cantina in parola sarebbe già stata munita di allacci idrici ed elettrici e collegata all’appartamento sottostante mediante una botola, della cui cosa il Comune sarebbe stato a conoscenza da tempo, ed il ricorrente avrebbe ex novo provveduto soltanto ad installare i sanitari ed a collegare la botola attraverso una scala a chiocciola in legno e ferro, facilmente asportabile.

Inoltre il ricorrente avrebbe in corso le procedure tese al conseguimento della sanatoria.

Si è costituito in giudizio il Comune di Mentana, il quale ha presentato una memoria difensiva.

Con ordinanza 26.6.2006, n. 4402, è stata accolta la domanda cautelare, proposta in via incidentale, "sino alla definizione dell’istanza di accertamento di conformità".

A seguito di rinuncia al mandato da parte dell’Avv. Maurizio Centonze di Roma, originario difensore del ricorrente, quest’ultimo ha nominato, quali suoi procuratori, gli attuali difensori.

Nella pubblica udienza del 31.3.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1 – Con il gravame in esame si censura l’ordinanza del Comune di Mentana 11.4.2006, n. 10, notificata il 19.4.2006, recante ordine di immediata sospensione dei lavori ed ingiunzione di demolizione di opere abusive che hanno configurato un cambio di destinazione d’uso da cantina ad abitazione, in assenza di titolo edilizio, per una superficie di 35 mq, facente parte di una porzione immobiliare di proprietà del ricorrente.

2 – Con riferimento all’ordine di sospensione dei lavori, come ha anche evidenziato quest’ultimo nell’atto di ricorso, deve rilevarsi che esso risultava già privo di efficacia, al momento della proposizione del gravame.

2.1 – In proposito occorre, infatti, richiamare l’art. 27, comma 3, del d.P.R. 6.6.2001, n. 380 e s.m.i., il quale statuisce che la sospensione dei lavori ha effetto fino all’adozione ed alla notifica dei provvedimenti definitivi sanzionatori, che deve avvenire "entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori".

Ciò comporta proprio che, come sostenuto dallo stesso ricorrente, una volta trascorsi 45 giorni dall’adozione del provvedimento di sospensione dei lavori, esso non produce più effetti.

2.2 – Nella specie la proposizione del gravame è avvenuta successivamente al suddetto termine e, perciò, quando ormai il ricorrente non poteva comunque subire alcun nocumento dall’ordinanza gravata, per la parte riferita all’ordine di sospensione dei lavori, ed, in relazione a tale ordine, trarre alcun vantaggio dal suo eventuale accoglimento, il che comporta che il ricorso, con riguardo al menzionato ordine di sospensione dei lavori, essendo mancante della necessaria condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere, deve essere dichiarato inammissibile.

3 – Relativamente all’ingiunzione di demolizione il ricorso è, invece, infondato.

4 – È evidente ed incontestabile che il cambio di destinazione d’uso ivi contestato si sia concretizzato, con conseguente aumento della superficie residenziale fruibile, essendo stato realizzato un bagno, il quale inequivocabilmente non può che riferirsi ad un utilizzo residenziale, ed, a fronte della sola pregressa botola, è stata collocata una scala di collegamento con l’appartamento sottostante.

4.1 – Indipendentemente dal vocabolo impiegato per individuare il preesistente locale in questione, non residuano dubbi che esso avesse una destinazione a magazzino e che per tale destinazione fosse stato assentito e compravenduto dal ricorrente.

4.2 – A nulla vale in contrario l’assunta predisposizione del locale per tale uso, attraverso l’allaccio alla rete elettrica ed idrica, perché ciò che rileva è che il mutamento di destinazione si sia verificato, indipendentemente dal momento in cui, anche gradualmente, si è determinato, rispondendo comunque il ricorrente dell’abuso, quanto meno, a titolo di proprietario del locale stesso.

4.3 – In presenza del rilevato abuso edilizio, l’attività sanzionatoria posta in essere dall’Ente civico era necessitata, indipendentemente dal momento in cui l’abuso è stato commesso, trattandosi comunque di illecito permanente.

5 – Quanto alla presentazione ex post, solo successivamente all’adozione ed alla notifica del provvedimento impugnato, della domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, deve rimarcarsi che essa non può incidere sulla legittimità dello stesso, in quanto introduce un autonomo procedimento.

6 – Ne deriva che il gravame, in riferimento all’ingiunzione di demolizione, è infondato e va rigettato.

7 – In conclusione il ricorso è in parte inammissibile, per difetto di interesse, ed in parte infondato e da rigettare.

8 – Con riguardo alle spese, ai diritti ed agli onorari, essi seguono la soccombenza, ponendosi a carico del ricorrente, e devono quantificarsi come in dispositivo.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, in parte dichiara inammissibile, per carenza di interesse, ed in parte rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente alle spese di giudizio in favore del Comune resistente, forfetariamente quantificate in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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