Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-04-2011) 09-05-2011, n. 17870 Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Agrigento, in accoglimento dell’appello proposto da A.C. avverso il provvedimento del G.I.P. del medesimo Tribunale in data 11.5.2010, che aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza di restituzione di immobili, ha revocato il decreto di sequestro preventivo di un terreno e di un fabbricato di proprietà della A. emesso dal G.I.P. in data 12.8.2008.

Si osserva nell’ordinanza che il citato provvedimento di sequestro era stato emesso nell’ambito del procedimento penale a carico di G.A. + 43, imputati dei reati di cui agli art. 416, 323 e 479 c.p., art. 640 c.p., comma 2, e art. 44, lett. c) in relazione al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30.

Con sentenza del 17.11.2008 – 17.3.2009 lo stesso G.U.P. aveva emesso, tra gli altri, nei confronti della A. sentenza di non luogo a procedere in ordine al reato di lottizzazione abusiva e di abuso di ufficio perchè estinti per intervenuta prescrizione e in ordine all’imputazione di truffa aggravata per insussistenza del fatto; aveva inoltre disposto la confisca, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2, di tutti gli immobili oggetto di sequestro preventivo.

La A. aveva successivamente proposto istanza di dissequestro dell’immobile alla Corte di appello, che con ordinanza in data 17/26.3.2010 aveva declinato la propria competenza a provvedere, essendo competente il G.I.P. presso il Tribunale. Quest’ultimo dichiarava non luogo a provvedere sull’istanza, non essendo stata prodotta sentenza definitiva del giudizio. Con l’atto di impugnazione avverso quest’ultimo provvedimento si faceva rilevare che questa Suprema Corte con sentenza n. 761 del 2009 aveva annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva respinto l’istanza di altro proprietario degli immobili sequestrati e, giudicando in sede di rinvio, il Tribunale di Agrigento aveva dissequestrato l’immobile.

Vengono, quindi, riportati i principi di diritto enunciati da questa Corte nell’altro procedimento, con i quali veniva affermato che: 1) per il reato di lottizzazione abusiva è possibile solo la confisca obbligatoria di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2; 2) la citata misura ha natura di pena e presuppone, perciò, che sia accertata in concreto la responsabilità penale; 3) la confisca obbligatoria può essere disposta anche in caso di proscioglimento dell’imputato a condizione che l’esistenza del reato sia stata accertata con la sentenza che conclude il giudizio dibattimentale o abbreviato; 4) deve, invece, escludersi che tale accertamento possa avvenire nel corso dell’udienza preliminare, quando il reato è estinto prima che sia iniziata l’azione penale. In sintesi, il Tribunale della libertà ha, quindi, osservato che nel caso in esame il reato di lottizzazione abusiva e quello di abuso di ufficio risultavano già prescritti alla data della richiesta di rinvio a giudizio e che l’imputata è stata prosciolta con formula piena dal reato di truffa aggravata. Sulla base dei citati rilievi è stata esclusa la sussistenza dei presupposti per mantenere il sequestro.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, che la denuncia per violazione di legge.

In sintesi, la pubblica accusa ricorrente, dopo avere riportato il capo di imputazione a carico di A.C. per il reato di lottizzazione abusiva, ripercorre in punto di fatto e di diritto la vicenda relativa ad altro imputato, C.G., cui si riferisce la citata sentenza di questa Corte, e sostanzialmente ripropone i motivi di ricorso in base ai quali è da presumere sia stata impugnata la pronuncia del giudice di rinvio riferita alla posizione di detto imputato.

In particolare, si deduce la sussistenza dell’interesse della pubblica accusa a impugnare la revoca della misura del sequestro, non essendo venute meno le esigenze cautelari, in quanto il G.U.P., con la sentenza di non luogo a procedere per il reato di lottizzazione abusiva, per intervenuta prescrizione, ha disposto la confisca, D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 44, comma 2, dei terreni.

Nel prosieguo si contesta il principio di diritto, secondo il quale non è possibile procedere all’accertamento della sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo della fattispecie della lottizzazione abusiva quando il reato sia estinto prima dell’esercizio dell’azione penale. Si deduce, in contrario, che non è previsto dall’ordinamento giuridico l’obbligo per il P.M. di chiedere l’archiviazione, in caso di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione, ma solo l’obbligo per il giudice di rilevarla, sempre che l’imputato non vi abbia rinunciato. Si contesta, poi, la pertinenza del principio di diritto affermato dalla citata sentenza della Cassazione al caso in esame ed, in particolare, l’affermazione della natura esclusivamente sanzionatoria della confisca nell’ipotesi di lottizzazione abusiva.

Nel prosieguo vengono riportati orientamenti giurisprudenziali in ordine alla natura di sanzione amministrativa o di misura di sicurezza patrimoniale della confisca in materia di lottizzazione abusiva e si deduce, in sintesi, che l’accertamento della lottizzazione abusiva, finalizzata alla confisca, non è affatto incompatibile con l’obbligo per il giudice di dichiarare immediatamente la estinzione del reato per prescrizione. Viene riportata, poi, una nota di commento alla pronuncia della Corte di Giustizia Europea relativa al procedimento Sud Fondi S.r.l. ed altri c. Italia, i cui termini vengono riferiti al caso (OMISSIS).

Viene riportata la sentenza della Corte Costituzionale n. 239 del 24.7.2009, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2, sollevata dalla Corte di Appello di Bari con riferimento alla vicenda (OMISSIS). Si conclude, quindi, che alla luce dei principi di diritto rilevabili dalla citata pronuncia della Corte Costituzionale deve escludersi che possa ritenersi costituzionalmente illegittima la confisca D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 44, comma 2, ogni qualvolta il giudizio che l’ha preceduta abbia assicurato il rispetto del principio del contraddittorio tra le parti, giungendo ad un sostanziale riconoscimento di responsabilità anche se non seguito dalla applicazione di una sanzione, come avvenuto nel caso in esame.

Con nota depositata il 5.4.2011 il difensore di A.C. ha fatto rilevare che con sentenza del 6.10.2010 questa Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Agrigento, emessa in data 17.11.2008, limitatamente alla confisca del terreno e del fabbricato disposta nei confronti della ricorrente.

Il predetto difensore ha inoltre prodotto copia della citata sentenza emessa nel procedimento G. + 25 n. 5857 del 2011.

Il ricorso del P.M. deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Con la citata sentenza di questa Corte, emessa anche nei confronti della predetta A.C., è stato definitivamente eliminato il provvedimento di confisca che poteva giustificare il mantenimento della misura cautelare nel corso del giudizio; giudizio che ormai si è definitivamente concluso.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del P.M..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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