Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-04-2011) 09-05-2011, n. 17869 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

tenza impugnata.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata sentenza il Tribunale di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, ha applicato, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di anni uno di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa nei confronti di T.L., quale imputato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, a lui ascritto per avere ceduto a tale D.S.F.I.F. gr. 0,5 sostanza stupefacente del tipo eroina.

In particolare il giudice di merito, recependo l’accordo delle parti, ha ritenuto il fatto ascritto all’imputato inquadrarle nell’ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, ed ha applicato sulla pena base prevista per l’ipotesi lieve l’aumento per la recidiva specifica, reiterata, che ha ritenuto di non poter escludere, ed ha successivamente applicato la riduzione di pena per il rito.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte territoriale, che la denuncia per violazione di legge.

Si osserva che l’ipotesi prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, costituisce una circostanza attenuante e non una fattispecie autonoma di reato, come erroneamente ritenuto dal giudice di merito. Sicchè doveva essere effettuato il giudizio di comparazione tra detta attenuante e la recidiva specifica reiterata, giudizio che non poteva essere più favorevole di quello di equivalenza, con la conseguente illegalità della pena applicata.

Il ricorso è fondato.

E’ stato da tempo definitivamente affermato da questa Suprema Corte che l’ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, costituisce una circostanza attenuante ad effetto speciale e non una fattispecie autonoma di reato (sez. un. 12.9.1991 n. 9148, Parisi e giurisprudenza successiva conforme).

Il giudice di merito, pertanto, avendo ritenuto di non dover escludere la recidiva, come espressamente affermato in sentenza, non poteva applicare l’aumento per detta aggravante personale sulla pena base prevista per l’attenuante ad effetto speciale, ma doveva procedere, ai sensi dell’art. 69 c.p., al giudizio di comparazione tra attenuante ed aggravante; giudizio di comparazione sottoposto al limite previsto dall’art. 69 c.p., comma 4.

Consegue da tali rilievi la illegittimità della pena applicata in misura corrispondente al minimo previsto per l’attenuante ad effetto speciale.

Per l’effetto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Sanremo per il prosieguo.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sanremo per il prosieguo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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