Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-09-2011, n. 18003

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 4 maggio 1994 la FINMOTORS s.r.l. conveniva dinanzi alla Corte d’appello di Ancona la Società Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade s.p.a. (più tardi, Società Autostrade per l’Italia s.p.a), proponendo opposizione all’indennità di espropriazione parziale di un fondo di proprietà della Luciano Mariotti e C. s.a.s., dante causa della FINMOTORS s.r.l., destinato all’ampliamento della stazione di Ancona Nord lungo l’autostrada (OMISSIS).

Resisteva alla domanda la società convenuta, eccependo la congruità dell’indennità di espropriazione del terreno, di natura agricola.

Con sentenza 10 aprile 1997 la Corte d’appello di Ancona accoglieva parzialmente la domanda e condannava la Società Autostrade al pagamento di un supplemento di indennità di espropriazione di L. 116.500.000, L. n. 2359 del 1865, ex art. 40.

In accoglimento parziale sia del ricorso principale della Finmotors, che di quello incidentale della Società Autostrade, la Corte di cassazione con sentenza emessa il 5 aprile 2000 cassava la sentenza nella parte in cui la Corte d’appello aveva cumulato l’indennità di esproprio con il risarcimento per il diminuito valore della porzione residua, in violazione del criterio differenziale dettato dalla L. n. 2359 del 1865, art. 40.

Riassunta in termini, la causa veniva decisa, in sede di rinvio, con sentenza 30 ottobre 2006 della Corte d’appello di Perugia, che determinava in complessive L. 30.240.000 l’ammontare dell’indennità di esproprio e dell’indennità di occupazione legittima, compensando interamente tra le parti le spese di tutti gradi di giudizio.

Avverso la sentenza, non notificata, la FINMOTORS s.r.l. proponeva ricorso per cassazione, notificato il 13 novembre 2007, deducendo, con unico motivo l’erronea applicazione del principio di diritto enunciato e la violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 40, della L. n. 865 del 1971, artt. 15 e 16 e della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis; nonchè la carenza di motivazione.

Resisteva la Società Autostrade per l’Italia spa con controricorso, ulteriormente illustrato con successiva memoria.

All’udienza del 17 maggio 2011 il Procuratore generale ed i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per omessa enunciazione del quesito di diritto ex articolo 366 bis codice procedura civile.

Premessola predetta norma si applica ai ricorsi proposti avverso provvedimenti pubblicati a far data dal 2 marzo 2006, senza che abbia alcun rilievo la data di notifica del provvedimento da impugnare (Cassazione civile, sez. 3^, 5 giugno 2007, n. 13067) si osserva come il requisito sia tuttora applicabile, ratione temporis, per i ricorsi proposti prima della sua abrogazione per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69. Non solo perchè alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 disp. gen., comma 1, in mancanza di espressa disposizione contraria la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo (avendo l’abrogazione solo l’effetto di porre un limite temporale finale alla vigenza), ma anche in virtù della disposizione specifica di cui alla citata L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, in base al quale lo jus superveniens si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009):

con la conseguenza che per quelli antecedenti (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40; e cioè, dal 2 marzo 2006) la formulazione del quesito di diritto per ogni singola censura è ancora richiesta a pena di inammissibilità (Cass., sez. 3, 24 marzo 2010, n. 7119; Cass., sez. 2, 27 settembre 2010, n. 20.323).

Nella specie, la ricorrente Finmotors s.r.l. ha del tutto omesso di concludere l’esposizione del motivo di doglianza con il quesito di diritto, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, idonea a far comprendere alla corte di legittimità l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito, con la prospettazione alternativa della regola da applicare (Cass., sez. lavoro, 7 aprile 2009, n. 8463): onde, il suo ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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