T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 10-05-2011, n. 4007 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con provvedimento prot. n. 1386 del 19.4.2006, a firma del direttore del Parco regionale di Bracciano Martignano, comunicato il 3.5.2006, è stata ordinata al ricorrente la demolizione di una serie di opere abusive realizzate nell’immobile sito nel territorio del Comune di Trevignano romano, loc. Cognolo.

Il provvedimento impugnato è motivato in base ai seguenti presupposti:

a). l’area interessata all’attività sopra descritta ricade in zona A del Parco di Bracciano Martignano e in zona bianca non normata del PTPR n. 3 Laghi di Bracciano e Vico;

b). la stessa area, compresa in zona E (II) zona agricola del PRG del Comune di Trevignano Romano, è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 in quanto vincolata dal DM n. 266/1960.

Con il presente ricorso l’interessato ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1). Violazione art. 32 D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003, eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei presupposti di fatto;

2): Violazione degli artt. 253 e ss. cpp eccesso di potere per carenza dei presupposti;

3). Violazione art. 3 L. 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, eccesso di potere per difetto di valutazione dell’interesse pubblico alla demolizione.

Con ord. n. 4201/2006 il Collegio ha accolto la domanda cautelare.

In data 12.7.2006 ci è costituito l’Ente Parco che ha precisato che "il rapporto amministrativo del guardaparco ha consentito di acclarare che, nel mese di dicembre 2005, le opere erano ben distanti dall’essere concluse".

In data 14.7.2006 il ricorrente ha depositato ultima memoria difensiva.

Tanto premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il Collegio rileva, in proposito, che sulla predetta domanda di condono ex art. 32 DL 269/2003, conv. in L. 326/2003, l’Ente Parco non si è pronunciato.

E’ principio giurisprudenziale, infatti, che – in pendenza di domanda di sanatoria – è preclusa all’Amministrazione la possibilità di adottare provvedimenti repressivi dell’abuso oggetto di detta domanda in quanto la repressione siffatta renderebbe inane la domanda di sanatoria che non potrebbe più svolgere la sua funzione di ricondurre a legittimità la costruzione abusiva.

Cosicchè proprio per consentire a tale domanda di esplicare i suoi effetti legittimanti sempre che ricorrano le condizioni di legge, l’Amministrazione deve prioritariamente pronunciarsi su essa.

Del resto, la repressione di un abuso edilizio sconta la illegittimità del soggetto autore, illegittimità che, in caso di pendenza di domanda di sanatoria, è suscettibile di conversione attraverso il particolare procedimento di sanatoria, per cui la repressione senza la previa definizione di tale domanda introdurrebbe surrettiziamente, senza le garanzie dello stesso procedimento di sanatoria, un definitivo giudizio di insanabilità dell’abuso.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, è annullato l’atto impugnato; ma restano salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza della PA all’esito della domanda di sanatoria.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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