T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 10-05-2011, n. 4005 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

io e dell’istruttoria;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità stabilite dall’art. 60 del citato D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato che con il gravame in esame si impugnano le ordinanze dirigenziali, recanti ingiunzione di demolizione di due appartamenti, inglobati in un unico corpo di fabbrica, in parte posizionato sotto un’originaria stalla;

Ritenuto preliminarmente che l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per mancata impugnativa dei presupposti verbali di accertamento degli abusi contestati, mossa dal Comune di Guidonia Montecelio, debba essere disattesa, in quanto tali atti hanno natura endoprocedimentale e sono privi di portata lesiva;

Considerato:

che, come si desume inequivocabilmente dalla documentazione in atti ed, in particolare, dalle fotografie depositate dal Comune resistente, l’immobile che contiene i due appartamenti, questi ultimi senza dubbio destinati ad abitazione, costituisce una nuova costruzione, rimanendo in piedi ed in parte al di sopra dello stesso solo lo scheletro della preesistente stalla;

che, perciò, per quanto appena rilevato, evidentemente l’intervento realizzato non può assolutamente qualificarsi quale manutenzione straordinaria, come assume invece la parte ricorrente, essendo inequivocabile che non sono state eseguite mere tramezzature della stalla e che la destinazione di detto nuovo corpo di fabbrica è residenziale;

Ritenuto che, stante la natura di intervento di nuova costruzione delle opere rinvenute, richiedente, quale titolo legittimante, il permesso di costruire, pacificamente mancante, la sanzione demolitoria, in concreto inflitta, fosse necessitata e che l’onere motivazionale sia stato nella specie adeguatamente assolto, con la descrizione di dette opere e con il richiamo della disposizione normativa di cui si è fatta applicazione;

Considerato:

che l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, che è la disposizione applicata nella specie, non prevede la sanzione pecuniaria alternativa a quella demolitoria;

che, peraltro, la sanzione pecuniaria si prevede solo quando, in caso di ristrutturazione pesante o di parziale difformità dal permesso di costruire, la demolizione della parte abusiva potrebbe arrecare nocumento alla statica della parte conforme, mentre qui la preesistente stalla è stata del tutto snaturata, rinvenendosi solo lo scheletro al di sopra del fabbricato contestato;

Ritenuto:

che in conclusione il provvedimento impugnato sia legittimo ed il ricorso sia infondato e da rigettare;

che, per quanto riguarda le spese, i diritti e gli onorari di difesa, essi seguano la soccombenza, ponendosi a carico dei ricorrenti, e debbano quantificarsi come in dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna i ricorrenti, in favore dell’Amministrazione resistente, alle spese di giudizio, forfetariamente quantificate in Euro 1.000,00 (mille/00).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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