Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-09-2011, n. 17999 Concordato preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 6/2/1998, la Nutral s.p.a. in concordato preventivo agiva in giudizio nei confronti della Banca Commerciale Italiana, deducendo che il rapporto di conto corrente, stipulato con la filiale di Cremona della Banca, conteneva mandato per la riscossione di vari titoli (cambiali, ricevute bancarie, bonifici) rappresentativi di crediti verso terzi; di avere chiesto alla Banca la trasmissione delle somme corrispondenti all’incasso, perfezionatosi successivamente all’ammissione alla procedura, di una parte di una più consistente quantità di titoli precedentemente affidati alla Banca perchè li incassasse nell’ambito di detto rapporto; che la Banca non aveva adempiuto.

Tanto premesso, sul rilievo che il mandatario non può trattenere somme riscosse per conto del mandante, neppure a titolo di compensazione, l’attrice chiedeva la condanna della Banca convenuta alla corresponsione della somma di lire 432.896.048, oltre accessori.

Si costituiva la Banca, deducendo di avere concesso alla Nutral diverse forme di affidamento, tra cui una linea di credito utilizzabile per anticipi su presentazione di ricevute bancarie accolte salvo buon fine; che la Nutral le aveva presentato, in data 17 novembre 1992, 55 ricevute bancarie per il complessivo importo di lire 652.657.460, che veniva anticipato mediante accredito sul conto ordinario n. 1617102/01 ed evidenziato come esposizione sul conto n.1617102/78, ed in data 3 dicembre 1992 altre ricevute bancarie, per lire 62.977.799; che in entrambi i casi, essa Banca aveva anticipato alla società gli importi di detti crediti, con accredito sul conto ordinario "salvo buon fine", contestualmente annotando il medesimo importo a debito su di un conto transitorio destinato appunto a documentare la movimentazione dei titoli; che, avvenuto l’incasso di parte dei titoli, la Banca aveva corrispondentemente diminuito l’esposizione della cliente sul conto transitorio, liberandola in virtù di "compensazione" dall’obbligo di restituzione. Il Tribunale di Cremona accoglieva la domanda della Nutral per l’importo in linea capitale, respingendo peraltro la domanda di risarcimento del danno da svalutazione monetaria, ritenendo che tra le parti sussisteva rapporto di conto corrente bancario con mandato all’incasso, con esclusione di un "patto di incameramento" e del diritto alla compensazione, non provato dalla Banca, onerata della prova, dovendosi ritenere inammissibile il capo di prova dedotto a riguardo.

La Banca proponeva appello, producendo con l’atto d’appello copia del contratto in essere con la Nutral, in lingua inglese, con traduzione asseverata, sottolineando che non aveva ritenuto in primo grado di dimostrare la clausola di compensazione, pacifica siccome incontestata, e ribadiva la richiesta di prova per testi. Si costituiva la Nutral, contestando la fondatezza dell’impugnazione, sostenendo che la costruzione della controparte in fatto, come correttamente evidenziata nella sentenza di primo grado, era corretta: Nutral conferiva di volta in volta alla Banca mandato all’incasso di somme, ottenendo dalla Banca la concessione di anticipi, per i quali la consegna dei documenti costituiva una mera garanzia,senza attribuzione alla Banca della titolarità del diritto di credito,come provato dall’apposizione della clausola "salvo buon fine" sugli estratti conto provenienti dalla Banca e dall’addebito alla Nutral di commissioni per le ricevute bancarie richiamate o insolute e degli importi corrispondenti alle somme non riscosse;

contestava l’ammissibilità della produzione della copia del contratto asseritamente stipulato tra le parti in lingua inglese, sia per la tardività, che perchè "non conosciuto" ex art. 214 c.p.c., comma 2, dalla procedura, soggetto terzo avente causa, e per essere privo di data certa, in traduzione contestata.

La Corte d’appello, con la sentenza depositata il 9/4/2005, in accoglimento dell’impugnazione, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda della Nutral.

Per quanto qui interessa, la Corte del merito, premesso che il documento doveva ritenersi producibile in appello ex art. 345 c.p.c., in quanto prova precostituita, ha ritenuto in ogni caso pacifica la ricostruzione della Banca, secondo cui il rapporto si era svolto,secondo le pattuizioni, nel senso che l’accredito dell’importo dei titoli avveniva "salvo buon fine" e che, incassate le somme portate dai titoli, la Banca provvedeva ad annotare l’ammontare nel conto transitorio a decurtazione delle scritturazioni a debito, ivi formate all’atto dell’accredito sul conto ordinario, e, rilevato che l’accordo di procedere a compensazione così provato sopravviveva all’ammissione alla procedura, ha concluso nel senso che non vi era alcun diritto della Nutral di ottenere le somme pretese, per averle già ricevute all’atto di presentazione degli effetti ed acquisite definitivamente, con il buon fine dei titoli stessi, tanto che la Banca non ne aveva reclamato la restituzione nè iscritto le stesse a debito della Nutral. Avverso detta decisione propone ricorso la Nutral s.p.a. in concordato preventivo, sulla base di sei motivi.

Resiste con controricorso la Banca Intesa s.p.a., oggi denominata Intesa Sanpaolo s.p.a., a seguito della nuova denominazione assunta dal 1/1/2007; la Banca ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1.1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1368, 1369, 1370 e 1371 c.c., per avere la Corte del merito estrapolato alcune parole dal contesto generale, attribuendo alla locuzione "salvo buon fine" il significato di patto di incameramento e compensazione, mentre tale interpretazione non è sostenibile: 1) per il senso letterale delle parole, la locuzione si trovava sugli estratti conto relativi al conto n.1617102/78 (c.d. degli anticipi), ove a fianco della cifra erogata si leggeva: "accredito sbf per maturazione valuta disposizioni R. vostra presentazione accolta il… di lire…";

2) perchè nella prassi del rapporto non era nella comune intenzione attuare l’incameramento tra il credito della Banca per le anticipazioni ed il credito Nutral verso la Banca; la clausola in oggetto si riferiva alle anticipazioni degli importi, ed aveva valenza sospensiva dell’efficacia delle anticipazioni, tant’è che per le mancate riscossioni la Banca annotava a debito l’importo sul c/c ordinario, attestando la sostanziale revoca dell’anticipazione accordata salvo buon fine, mentre, in caso di riscossione, l’anticipazione si consolidava; la Corte avrebbe dovuto valutare il comportamento successivo delle parti e porsi il problema della correlazione con le altre clausole, facendo ricorso, in ogni caso, al criterio sussidiario dell’art.1366 c.c., e comunque agli altri criteri sussidiari, di cui agli artt. 1368, 1369, 1370 e 1371 c.c..

1.2.- Con il secondo motivo, la Nutral censura l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, cioè il significato attribuito dalla Corte del merito alla clausola "salvo buon fine", come integrante il patto di incameramento o compensazione, e la ritenuta "ovvietà" dell’obbligo di restituzione delle anticipazioni, a fronte dell’assoluta mancanza dell’ accertamento dell’elemento, da cui desumere l’ineluttabilità dell’accordo per la compensazione o l’incameramento. Secondo la ricorrente, la "pochezza" della motivazione della Corte del merito tocca il proprio apice a pag. 9 della sentenza, ove sono state avanzate valutazioni extragiuridiche, non basate su fatti accertati od obblighi di legge, e per di più contrarie a logica.

1.3.- Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione falsa applicazione degli artt. 1703-1713, 1246 c.c. e del R.D. n. 267 del 1942, artt. 44, 56, 169 e 188: la compensazione non avrebbe dovuto operare perchè i debiti di Nutral verso la Banca per le anticipazioni erano sorti prima della domanda di amministrazione controllata, mentre il credito verso la Banca era sorto dopo l’ammissione alla procedura, evento questo che aveva provocato la "cristallizzazione" della massa debitoria di Nutral e quindi l’inesigibilità dei crediti vantati da terzi verso la società, in ossequio al principio della par condicio creditorum.

1.4.- Con il quarto motivo, la Nutral denuncia omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione alla mancata applicazione del principio di cristallizzazione dei debiti dell’impresa assoggettata alla procedura concorsuale ed al divieto di compensazione, e quindi alla intervenuta violazione dell’obbligo della Banca mandataria di rendere alla mandante i denari riscossi per conto della mandante. La ricorrente deduce che il motivo è chiaramente correlato al motivo precedente, in quanto la parte censura, sotto il profilo del vizio di motivazione, la mancata giustificazione della ritenuta legittimità della compensazione o incameramento.

1.5.- Con il quinto motivo, la Nutral denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., deducendo di avere sempre negato esplicitamente il diritto della Banca di trattenere le somme incassate alla scadenza delle ricevute bancarie,nè risulta come pacifica alcuna fase successiva all’incasso degli importi portati dalle ricevute bancarie, ed in particolare, non risulta alcuna annotazione sul conto anticipi a decurtazione; era pertanto onere della Banca fornire la prova della fondatezza della propria eccezione.

1.6.- Con il sesto motivo, Nutral denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione alla prova del patto di compensazione e/o di incameramento.

Secondo la ricorrente, la Corte del merito ha "artatamente" incluso tra i fatti pacifici la fase di annotamento degli incassi nel conto transitorio ed a decurtazione degli anticipi concessi; il conto "anticipi" o "transitorio" costituisce solo una mera evidenza contabile, ed è privo di autonomia; la Corte del merito ha fornito sul punto una motivazione contraddittoria rispetto ai fatti accertati, ed insufficiente rispetto alla mancata considerazione della insussistente valenza probatoria dell’elemento ( annotazione a decurtazione elisione su conto transitorio) invece assunto come prova.

2.1.- Il primo motivo va disatteso.

La Corte del merito ha concluso per la reiezione della domanda della Nutral, ritenendo l’esistenza del "patto di compensazione", attuato a mezzo dell’elisione delle partite a debito sul conto anticipi dopo il buon fine delle anticipazioni, sul rilievo che "la banca aveva corrispondentemente diminuito l’esposizione della cliente sul conto transitorio per l’anticipazione concessale, così, in sostanza, liberandola, in virtù di "compensazione " dell’obbligo che, in alternativa ipotesi, avrebbe avuto, di restituire le somme erogate", e che la clausola "salvo buon fine" conferma il contenuto dei patti, in quanto "anticipazione, salvo il buon fine dei titoli, vale a dire anticipazione con ovvio obbligo di restituzione, salva l’ipotesi di buon fine dei titoli, ipotesi che,secondo il trasparente significato sottinteso dalla locuzione avrebbe svincolato definitivamente il correntista dall’obbligo di restituzione posto che il buon fine dei titoli significava pagamento dell’importo dai medesimi enunciato e incameramento di esso da parte della banca".

La sentenza impugnata non si è quindi solo basata sull’interpretazione della clausola "salvo buon fine", alla stregua del chiarissimo tenore letterale, quale patto di compensazione, ossia diritto di trattenere le somme anticipate, ma ha ricostruito i rapporti tra le parti nel loro complesso.

A fronte dell’interpretazione data dalla Corte del merito, la ricorrente ne intende far valere una diversa, richiamando i criteri ermeneutici sussidiari, con ciò finendo con il volere sostituire alla interpretazione offerta dalla Corte territoriale una interpretazione diversa, operazione non condivisibile alla stregua dell’orientamento di questa Corte, come espresso, tra le ultime, nella pronuncia 10554/2010 (conf. Cass. 10131/2006), che, in massima, si è così espressa: "L’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all’art. 1362 c.c. e ss., o di motivazione inadeguata, ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione. Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa".

E’ di chiara evidenza come nel caso la ricorrente prospetti una diversa interpretazione della clausola di cui si discute non per violazione delle norme di ermeneutica indicate, ma quale possibile diversa interpretazione alla stregua delle norme indicate, così limitandosi proprio a far valere una diversa interpretazione, che, a tacere dai profili di plausibilità, già di per sè è inammissibile in questa sede, atteso che "per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra". (così in massima, Cass. 11193/03 e conformi le successive 8360/05, 15197/04, 12123/06).

2.2.- Il secondo motivo è inammissibile, essendo inteso a far accertare che i fatti si sarebbero svolti diversamente da quanto accertato dalla Corte territoriale e comunque infondato, atteso che la Nutral mai aveva contestato in primo grado la ricostruzione della Banca, limitandosi a contestare le conseguenze giuridiche dei fatti non contestati; la Nutral tenta di dimostrare la carenza del ragionamento della Corte del merito nel riferimento all’anticipazione "con ovvio obbligo di restituzione" e nel ricorso a valutazioni "extragiuridiche", in quanto carente dell’accertamento dell’elemento da cui desumere l’ovviata dell’accordo per la compensazione o incameramento, ma è agevole rilevare che la Nutral non ha mai contestato la struttura delle operazioni per come si svolgevano tra le parti, limitandosi a contestare le conseguenze giuridiche dei fatti allegati dalla Banca, sino a riconoscere persino in sede di ricorso per cassazione che i mandati avevano funzione di garanzia dell’anticipazione per cui erano in rem propriam (pag. 20 "forma di garanzia impropria costituita dal mandato a sè stessa della riscossione dei crediti a lei noti in nome e per conto della mandante").

2.3.- I motivi terzo e quarto, che, in quanto connessi, possono essere valutati congiuntamente, sono infondati.

Ed invero, la Corte d’appello ha ritenuto l’esistenza dell’accordo di compensazione e che lo stesso sopravviveva all’ammissione alla procedura concorsuale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, di cui si richiama la pronuncia 2539/98 (e conforme, la successiva 4205/01), la cui massima è nei seguenti termini: "In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, se le relative operazioni siano compiute in epoca antecedente rispetto all’ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, è necessario accertare, qualora il fallimento (successivamente dichiarato) del correntista agisca per la restituzione dell’importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa all’anticipazione su ricevute regolata in conto contenga una clausola attributiva del diritto di "incamerare" le somme riscosse in favore della banca (c.d. "patto di compensazione" o, secondo altra definizione, patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto).

Solo in tale ipotesi, difatti, la banca ha diritto a "compensare" il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore, poichè in siffatta ipotesi non può ritenersi operante il principio della "cristallizzazione dei crediti", con la conseguenza che nè l’imprenditore durante l’amministrazione controllata, nè il curatore fallimentare – ove alla prima procedura sia conseguito il fallimento – hanno diritto a che la banca riversi in loro favore le somme riscosse (anzichè porle in compensazione con il proprio credito)". 2.4.- Quanto ai motivi quinto e sesto si rileva quanto segue.

La Corte del merito non ha in alcun modo violato l’art. 2697 c.c., ed ha attribuito alla Banca l’onere probatorio in relazione al c.d. patto di compensazione, ritenendolo sussistente nel caso, alla stregua della valutazione della clausola di cui si tratta e della valutazione in diritto del rapporto tra le parti.

Nella valutazione operata, la Corte del merito ha considerato le modalità delle operazioni in questione, come pacificamente risultanti in atti, alla stregua della posizione assunta dalla Nutral, con accertamento di fatto, e con motivazione nè insufficiente nè contraddittoria; gli elementi che a riguardo adduce la Nutral non provano affatto detti vizi, atteso che i passaggi dell’atto di citazione e della conclusionale di primo grado riguardano profili di diritto e non contestano i fatti, mentre è irrilevante il passo della sentenza del Tribunale riportato in ricorso, attesa la riforma della pronuncia proprio per non avere ritenuto la pacificità dei fatti ai quali applicare l’interpretazione in diritto, così come sono tardive le difese svolte in appello e riportate dalla parte (e d’altra parte, la stessa prospettazione della funzione di garanzia delle anticipazioni vale a riconoscere l’interesse della Banca nel mandato).

3.1.- Conclusivamente, il ricorso va respinto e la ricorrente va condannata a rifondere alla Banca le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6000,00, oltre Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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