Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-03-2011) 09-05-2011, n. 17853 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Su richiesta del procuratore della Repubblica il GIP del Tribunale di Brindisi ha emesso decreto penale di condanna nei confronti di M.M. e V.F. in ordine al reato di cui – al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), per avere realizzato nell’immobile sito nel complesso denominato "(OMISSIS)", in assenza del permesso di costruire, lavori edilizi consistiti nella chiusura di un sottoscala con aumento della superficie utile coperta di circa mq. 1,90, per un’altezza variabile da mt. 1,35 a mt. 2,60.

Fatto accertato in (OMISSIS).

Il GIP, con sentenza in data 18.2.2010, ha dichiarato, ai sensi dell’art. 129 c.p.p. e art. 459 c.p.p., comma 3, non doversi procedere nei confronti dell’imputato "perchè il fatto non costituisce reato", rilevando che: l’opera realizzata consiste nella chiusura, attraverso la collocazione di una porta, di un piccolo vano già esistente nel sottoscala e delimitato da preesistenti pareti sugli altri tre lati; che – la modestissima entità della superficie e le caratteristiche di altezza non consentono di ipotizzare una destinazione abitativa in ampliamento, sicchè l’opera può ricondursi alla tipologia della "manutenzione straordinaria", costituendo altresì "variante ai permesso di costruire" assoggettata a mera denuncia di inizio dell’attività (DIA) ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, commi 1 e 2, procedura abilitante le cui violazioni non sono penalmente sanzionate.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, il quale ha eccepito:

a) violazione di legge con riferimento all’art. 129 c.p.p. e art. 459 c.p.p., comma 3 rilevando che tale pronuncia si rende possibile solo qualora vi sia l’evidenza o della prova dell’innocenza dell’imputato o dell’impossibilità di acquisire prove della sua colpevolezza quantomeno evidente;

b) violazione di legge sul presupposto che le opere edilizie realizzate non sarebbero assoggettate al regime esclusivo della DIA, risultando variato il prospetto della costruzione, nè potendosi ipotizzare una variante al permesso di costruire originario essendo state le opere realizzate dallo stesso proprietario, nè, infine, potendosi ritenere l’intervento di manutenzione straordinaria presupponendo quest’ultima la mancata alterazione dei volumi, delle superfici delle singole unità immobiliari e delle destinazioni d’uso, sicchè l’attuazione delle stesse in assenza di rituale titolo abilitativo avrebbe rilevanza penale.

Il difensore ha depositato memoria, rilevando che si è in presenza di un volume tecnico e non già di una nuova costruzione dotata di propria autonomia, richiamando, altresì, un precedente specifico della Sezione che aveva già rigettato in altra occasione analogo ricorso del PM (cfr. Sez. 3, n. 41749/10).

Il ricorso del P.M. è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.

Come già evidenziato da questa Sezione nel precedente richiamato dal ricorrente, va riconosciuto in un caso del tutto identico carattere di "pertinenza urbanistica" all’opera in concreto realizzata, trattandosi di un’opera preordinata ad un’oggettiva esigenza della vicina unità immobiliare, che non ne costituisce parte integrante ma è funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio della stessa, sfornita di un autonomo valore di mercato e dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell’edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede.

Essa – non comportando un incremento volumetrico dell’edifìcio – si pone in relazione non di ampliamento ma "di servizio" con la costruzione preesistente, allo scopo di renderne più agevole e funzionale l’uso (carattere di strumentante funzionale), sicchè rientra nelle ipotesi in cui la legge specificamente esclude la necessità del permesso di costruire (vedi D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. e), n. 6).

Tali argomentazioni, in quanto condivise dal Collegio, non possono che essere richiamate in questa sede rendendo peraltro evidente anche l’infondatezza del primo motivo di ricorso escludendo a monte l’ illiceità della condotta del ricorrente.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso del P.M..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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