T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 10-05-2011, n. 4039 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In esito a controllo a campione su viaggiatori provenienti dall’estero, i funzionari doganali dell’Aeroporto di Fiumicino provvedevano al sequestro di kg. 1,5 di polvere di oro nei confronti dell’odierno ricorrente, che asserisce di averla regolarmente acquistata, come da documentazione commerciale prodotta.

In data 29 dicembre 2000 il ricorrente presentava opposizione al suddetto sequestro e così in data 31 gennaio 2001 presentava formale istanza di dissequestro. A ciò seguiva atto di diffida stragiudiziale, non avendo l’amministrazione provveduto sulle istanze di cui sopra.

A seguito dell’atto di diffida, la circoscrizione doganale di Roma II faceva pervenire una nota datata 21 dicembre 2001 con cui comunicava al ricorrente di aver già provveduto al rigetto della opposizione a sequestro con nota del 6 luglio 2001.

Avverso la detta nota è proposto ricorso a sostegno del quale si deduce violazione dell’art. 19 della legge n. 689 del 1981; violazione del giusto e corretto procedimento; erronea presupposizione di diritto; eccesso di potere; contraddittorietà; sviamento della causa tipica.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione che preliminarmente eccepisce il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, comunque in subordine affermando la infondatezza nel merito del proposto ricorso.

Alla pubblica udienza del 13 aprile 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, per come fondatamente eccepito dalla resistente Amministrazione.

I provvedimenti impugnati ineriscono sicuramente ad un procedimento volto alla irrogazione di sanzioni amministrative, ai sensi della l. n. 698 del 1981.

Dispone l’art. 19 della l. n. 698 del 1981 che "Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all’autorità indicata nel primo comma dell’articolo 18" e cioè l’autorità preposta alla emanazione dell’ordinanza ingiunzione.

La giurisprudenza ha quindi chiarito che "né l’atto che dispone la misura cautelare, né il provvedimento di rigetto dell’opposizione in sede amministrativa contro la medesima (ovvero dell’istanza di dissequestro) sono impugnabili in sede giurisdizionale, mentre l’accertamento dell’illegittimità della suddetta misura può essere richiesto con ricorso ex art. 22 della l. n. 689 del 1981 contro il provvedimento di confisca." (Cassazione civile, sez. III, 09 agosto 2000, n. 10534)

Ai sensi dell’art. 22, tuttavia, la giurisdizione in questa materia appartiene al giudice ordinario e non al giudice amministrativo.

Appare dunque evidente, alla stregua del quadro normativo sopra riferito, che il giudice amministrativo non possa conoscere della controversia in esame per difetto di giurisdizione.

Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali, comprese le spese per il contributo unificato che rimangano a carico del ricorrente.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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